Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24507 del 01/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 01/10/2019), n.24507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22404-2017 proposto da:

CRU DIV UNIPERSONALE SRL, in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANGELO EMO, 106,

presso lo studio dell’avvocato ANNA RITA PANETTA, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANCARLO MUROLO;

– ricorrente –

contro

PIELLEQUADRO DI G.P. & C. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 120/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 23/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2013 la società Crudiv s.r.l. chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti della società Piellequadro di G.P. & C. s.n.c..

Il ricorso non indica sulla base di quali fatti materiali e di quali allegazioni in diritto venne fondato il ricorso monitorio.

Nel 2014 la società Piellequadro propose opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, che venne accolta dal Tribunale di Reggio Calabria, previo rigetto delle richieste istruttorie formulate dalla Crudiv, con sentenza 10.3.2015 n. 337.

2. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza 23.2.2017 n. 120 rigettò l’appello proposto dalla Crudiv.

La Corte d’appello, integrando la motivazione del tribunale, a quanto è dato comprendere (dalla sentenza, e non dal ricorso) ha ritenuto le prove richieste dalla Crudiv non ammissibili perchè inidonee a dimostrare “l’effettivo contenuto e la conseguente natura delle vicende indicate quale presupposto dell’avvenuta emissione della fattura ‘di rimborsò azionata in monitorio”.

3. Ricorre per cassazione avverso tale sentenza la Crudiv, con ricorso fondato su due motivi.

La parte intimata non si è difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Inammissibilità del ricorso.

1.1. Il ricorso è inammissibile per l’insufficiente esposizione dei fatti di causa, giusta la previsione dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

Il ricorso, infatti, esordisce riferendo che la Crudiv propose appello avverso la sentenza 337/15 del Tribunale di Reggio Calabria, per avere questa “erroneamente e con lesione del diritto alla prova disatteso le legittime richieste istruttorie” da essa formulate (p. 2).

Prosegue riferendo che secondo il Tribunale “la documentazione prodotta e le circostante indicate nei capitoli di prova per testi non avrebbero avuto relazione alcuna con le parti in lite” (ivi, p. 3); quindi elenca una serie di capitoli di prova; infine riassume le difese svolte dalla Piellequadro nella comparsa di costituzione e risposta in appello (ibidem, p. 5).

1.2. Questa tecnica espositiva dei fatti di causa lascia totalmente in ombra quali fossero i rapporti giuridici fra le parti; che tipo di contratto o altro rapporto giuridico fosse tra loro intercorso; su quali fatti materiali e su quali deduzioni in diritto venne fondato il ricorso per decreto ingiuntivo; quale fosse il contenuto dell’opposizione ad esso; quali le ragioni della sentenza di primo grado.

Oltre a tali mancanze, tutta l’esposizione del ricorso è incomprensibile, sicchè non riesce neanche agevole stabilire quale fosse la rilevanza delle prove richieste dalla parte oggi ricorrente, e ammessa dalla Corte d’appello.

Nè tali elementi sono desumibili dall’illustrazione dei motivi di ricorso, oltre metà del quale (12 pagine su 23) è occupata dalla trascrizione ad litteram della memoria istruttoria depositata dalla Crudiv in primo grado, ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2.

1.3. Un ricorso redatto con simile tecnica scrittoria non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

L'”esposizione sommaria” richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 3, è, infatti, quella che consenta alla Corte di cassazione, senza dovere ricorrere ad altre fonti esterne al ricorso, di avere una chiara e completa cognizione:

(a) del fatto sostanziale che ha originato la controversia;

(b) del fatto processuale, rappresentato dalle ragioni invocate dall’attore, dalle eccezioni opposte dal convenuto, e dalle decisioni adottate dal giudice di merito (Cass. sez. un. 11653 del 2006).

Senza tali indicazioni, infatti, è impossibile concettualmente prima ancora che giuridicamente, valutare correttamente il significato e la portata delle censure rivolte dal ricorrente contro il provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003).

Poichè il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti, esso va dichiarato inammissibile.

1.4. In ogni caso e ad abundantiam, rileva il Collegio che:

-) il primo motivo (col quale il ricorrente lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per mancanza di motivazione) è manifestamente infondato, giacchè la motivazione della sentenza impugnata non manca, nè può dirsi inintelligibile;

-) il secondo motivo (col quale il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 261 c.p.c., per avere la Corte d’appello rigettato le prove da essa richieste in primo grado) sarebbe stato comunque inammissibile. Il ricorrente, infatti, ha con esso censurato il giudizio di irrilevanza, con cui il giudice di merito aveva rigettato le sue richieste istruttorie.

Ma il giudizio di rilevanza d’una richiesta istruttoria rientra tra quelle scelte discrezionali del giudice di merito che, pur non essendo libere nel fine, gli lasciano tuttavia un ampio margine di valutazione. E tale valutazione, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, “è intrinsecamente ed inscindibilmente intrecciata con una valutazione complessiva dei dati già acquisiti in causa ed, in definitiva, della sostanza stessa della lite. Il che spiega perchè fatte scelte siano riservate in via esclusiva al giudice di merito e perchè, quindi, pur traducendosi anch’esse in un’attività processuale, esse siano suscettibili di essere portate all’attenzione della Corte di cassazione solo per eventuali vizi della motivazione che le ha giustificate, senza che a detta corte sia consentito sostituirsi al giudice di merito nel compierle” (sono parole di Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012, p. 4.1 dei “Motivi della decisione”).

1.5. La memoria illustrativa inviata dal ricorrente a mezzo del servizio postale è irricevibile: infatti nel giudizio di legittimità le memorie ex art. 380 bis c.p.c. non possono essere depositate a mezzo posta, poichè a tale giudizio non è applicabile l’art. 134 disp. att. c.p.c., dettato esclusivamente per il ricorso ed in controricorso. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8835 del 10/04/2018, Rv. 648717 – 01).

2. Le spese.

2.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

2.2. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Crudiv s.r.l. società unipersonale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019

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