Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24506 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26661/2014 proposto da:

A.G., n.q. di liquidatore pro tempore della società “Bar

A. di G. e G.A.”, elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

PALMERI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA CLARDINA

CANNIZZARO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, già SERIT SICILIA SPA, Agente della

Riscossione per la Provincia di Palermo, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. P. DA PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI

STEFANI, rappresentata e difesa dall’avvocato ACCURSO GALLO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale procuratore speciale della Società di

Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I.) Spa, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

SCIPLINO ESTER ADA, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 675/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERNO del

27/03/2014, depositata l’08/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato Ester Ada Sciplino difensore del controricorrente

che si riporta ed insiste per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è, stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 20 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.,sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza dell’8 maggio 2014, la Corte di appello di Palermo, per quello che ancora rileva in questa sede, confermava la decisione del Tribunale in sede con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta dalla Bar A. di G.A. e G.A. s.n.c. avverso l’intimazione di pagamento relativa alla cartella esattoriale n. (OMISSIS) – relativa al pagamento della somma di Euro 83.087,26 a titolo di contribuzione, somme aggiuntive e sanzione una tantum dovuti all’INPS per il periodo 4/93 – 5/99 – e rideterminato il debito residuo verso l’istituto, per effetto dell’intervenuto sgravio parziale della cartella stessa, in Euro 42.541,95.

Ad avviso della Corte territoriale la notifica della cartella esattoriale non poteva considerarsi nulla – come sostenuto dall’opponente perchè la “relata” sulla copia consegnata al destinatario mancava di una serie di indicazioni – bensì solo irregolare. Osservava, infatti, che la società opponente non aveva lamentato la mancata consegna dell’atto da notificare “ma esclusivamente la mancata compilazione della relata allegando al ricorso l’originale della cartella così fornendo la prova più evidente della materiale consegna della stessa, peraltro, supportata dalla documentazione prodotta dalla concessionaria da cui si ricavava l’avvenuta regolare notifica il 28.5.2001 presso la sede legale della società ricorrente “…. a mani del socio amministratore…”. Pertanto, essendo stata l’opposizione proposta solo il 7 maggio 2003 la stessa era tardiva tanto per l’opposizione al merito della pretesa fatta valere che per quella con cui erano stati dedotti vizi di forma del procedimento di esecuzione e, in particolare, vizi della notifica della cartella.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso G.A., nella indicata qualità, affidato a due motivi.

Resistono con separati controricorsi l’INPS e Riscossione Sicilia s.p.a..

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di legge (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), mentre con il secondo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5).

Si assume (primo motivo) che la Corte di appello erroneamente aveva ritenuto valida la notifica della cartella esattoriale da considerare, invece, nulla – anzi, inesistente – perchè la “relata” era “in bianco” in quanto priva di qualsiasi indicazione (tra cui anche la data di consegna al destinatario).

Viene, quindi, denunciato (secondo motivo) l’omesso esame di tutte le questioni attinenti il merito della pretesa dell’istituto.

Il ricorso è fondato.

Vale ricordare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la notificazione della cartella esattoriale per la riscossione di contributi previdenziali è soggetta alla disciplina degli artt. 148 e 160 c.p.c., per cui la mancata indicazione della data di consegna nella copia della cartella in possesso del destinatario comporta la nullità insanabile della notificazione e impedisce la decorrenza del termine per proporre opposizione. (Cass. n. 398 del 13/01/2012; Cass. n. 14375 del 15/06/2010; Cass. n. 1210 del 19/01/2007).

Ne consegue la nullità insanabile di tale notifica, a norma dell’art. 160 c.p.c. e quindi la non decorrenza del termine per proporre della relativa opposizione.

E’ appena il caso di notare che le pronunce di questa Corte richiamate a sostegno del decisum dalla Corte di appello (secondo cui “Qualora la relazione di notificazione dell’atto sia stata apposta dall’ufficiale giudiziario esclusivamente sull’atto originale restituito al notificante e non anche sulla copia consegnata al destinatario, la suddetta omissione, in mancanza di contestazioni circa l’avvenimento della notificazione come indicata nella detta relazione, concreta una mera irregolarità del procedimento di notificazione, non essendo la nullità prevista in modo espresso dalla legge, non vertendosi in una ipotesi di mancanza di un requisito di forma indispensabile per il raggiungimento dello scopo, che si consegue con il portare a conoscenza dell’interessato la “vocatio in jus” per il tramite indefettibile dell’ufficiale giudiziario” per tutte: Cass. n. 2527 del 07/02/2006) all’evidenza, non concernono l’ipotesi in questione in cui dalla data di notifica della cartella decorre il termine perentorio per proporre opposizione, bensì la conoscenza dell’interessato della “vocatio in ius”.

Risultando nulla la notifica della cartella esattoriale il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa che nel caso in esame è l’intimazione di pagamento notificata il 27 maggio 2003. Rispetto alla quale occorre, quindi, verificare la tempestività dell’opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell’impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella con riconoscimento a tale opposizione di una forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l’azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; in senso conforme e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge 689/1981: Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035). Ne consegue che essendo stata l’opposizione proposta con ricorso depositato in data 7 luglio 2003 (entro il quarantesimo giorno – il 6 luglio 2003 cadeva di domenica) la Corte di appello dovrà valutare l’unica opposizione proposta tempestivamente ovvero quella sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, essendo quella agli atti esecutivi, inerente l’irregolarità formale della cartella, regolata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c., per il rinvio alle forme ordinarie operato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2, ormai preclusa essendo trascorso il termine di cui all’art. 617 c.p.c. (nella formulazione “ratione temporis” vigente) ovviamente decorrente dalla notifica della intimazione di pagamento.

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone raccoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio ad altro giudice a designarsi con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., adesiva alla proposta di cui alla sopra riportata relazione che è pienamente condivisa dal Collegio.

Pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, va cassata l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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