Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24506 del 30/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24506 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 18425-2011 proposto da:
VILLA MUZI DI SPINELLI GIORDANO FRANCESCA, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 466, presso lo studio
dell’avvocato FLOCCO MARINA, rappresentata e difesa dagli
avvocati EMANUELE PETRACCA, FIORETTI LUIGI giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
ALPHA SKYE SPA 02371290988, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BOEZIO, 6, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO CARLO
GULLO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 30/10/2013

avverso l’ordinanza n. Rep. 3712 del TRIBUNALE di LATINA del
23/11/2010, depositata il 26/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Ric. 2011 n. 1
-2-

10-10-2013

Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
«1. Nel corso della procedura esecutiva immobiliare promossa innanzi al
Tribunale di Latina dalla s.r.l. Alfa Skye nei confronti della Villa Muzi di Spinelli
Giordano Francesca (di seguito, brevemente, Villa Muzi), la parte esecutate
otteneva dal G.E., in esito a ricorso in opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.,

Proposto reclamo da parte della s.r.l. Alfa Skye, il Tribunale di Latina con
ordinanza in data 16.11.2010 revocava il provvedimento di sospensione,
condannando l’opponente al pagamento delle spese della fase.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso straordinario per cassazione la
Villa Muzi formulando due motivi: a) violazione e falsa applicazione dell’art.112
cod. proc. civ.; b) violazione ed erronea applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ..
La s.r.l. Alfa Skye ha resistito con controricorso, deducendo l’inammissibilità
del ricorso.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt.
376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere dichiarato
inammissibile.
4. Invero il provvedimento impugnato, dal punto di vista formale, rientra nel
novero delle ordinanze, per cui non è compreso tra quelli per i quali l’art. 360 cod.
proc. civ. consente il ricorso ordinario per cassazione.
Inoltre, sotto l’aspetto sostanziale, il medesimo provvedimento è privo di quei
caratteri di definitività e decisorietà solo in presenza dei quali esso sarebbe
suscettibile di ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Costituzione.
E’ infatti applicabile il seguente principio di diritto ripetutamente affermato da
questa Corte: è inammissibile, tanto nel regime dell’art. 624 cod. proc. civ.
scaturito dalla riforma di cui alla 1. n. 52 del 2006, quanto in quello successivo di
cui alla 1. n. 69 del 2009, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso
l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione abbia provveduto sulla sospensione

provvedimento di sospensione dell’esecuzione.

dell’esecuzione, nell’ambito di un’opposizione proposta ai sensi degli art. 615, 617
e 619 cod. proc. civ., nonché avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo che
abbia confermato o revocato la sospensione o l’abbia direttamente concessa,
trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell’art.
669-terdecies cod. proc. civ., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in
quanto suscettibili di ridiscussione nell’ambito del giudizio di opposizione (Cass.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il
Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei
parametri di cui al D.M. n. 140/2012, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al
rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 2.800,00 (di cui €
200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge.
Roma 10 ottobre 2013
IL PRESIVJFNTE
dott. Antonio erto

08/05/2010, n. 11243; Cass. 12/03/2008, n. 6680).»

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