Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24505 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5171/2014 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), Società con socio unico -, in persona

del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

cntro

N.G., domiciliato in ROMA, VIA GUIDO ALFANI 29, presso lo

studio dell’avvocato GIANMARCO PANETTA, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARIA ANTONIETTA SACCO, GIUSEPPA

CANNIZZARO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 623/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

21/01/2013, depositata il 20/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

uditi gli Avvocati Giuseppe Cannizzaro e Maria Antonietta Sacco

difensori del controricorrente che si riportano agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 20 febbraio 2013, per quello che in questa sede ancora rileva, la Corte di appello di Roma confermava la decisione del primo giudice che, in accoglimento della domanda proposta da N.G. nei confronti di Poste Italiane s.p.a, aveva dichiarato che tra le dette parti si era costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condannato la società resistente a riammettere in servizio il lavoratore nonchè al pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate a decorrere dal 13 giugno 2006 sino alla effettiva ricostituzione del rapporto.

Per la cassazione di tale decisione Poste Italiane s.p.a. propone ricorso affidato a due motivi.

N. resiste con controricorso.

stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., contenente la proposta di rigetto del ricorso.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il N. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., adesiva al contenuto della relazione.

Con il primo motivo viene denunciato omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., n. 5) per avere la Corte territoriale disatteso le richieste istruttorie, intese a provare l’eccezione di “aliunde perceptum” da parte del N., reiterate nell’appello.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in quanto la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto coperto dal giudicato il capo della decisione del Tribunale relativo alla condanna risarcitoria così escludendo la possibilità di applicazione dello ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32. Ed infatti, Poste Italiane, nell’impugnare la decisione di primo grado, ne aveva chiesto la totale riforma ragion per cui non poteva essersi formato alcun giudicato anche sulla statuizione in ordine al risarcimento del danno.

Il secondo motivo, il cui esame precede logicamente quello del primo, è fondato.

Il Collegio, al riguardo, dissentendo dalla proposta contenuta nella relazione, osserva che la formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dall’impugnazione, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perchè fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno (cfr. Cass. 29 aprile 2006 n. 10043; Cass. 3 ottobre 2007 n. 22863).

Non è questo il caso di specie, in cui la statuizione relativa alle conseguenze economiche presuppone l’illegittimità del contratto a termine ed è a questa strettamente collegata (Cass. n. 21834 del 15 ottobre 2014).

Peraltro, vale ricordare che è stato anche precisato come la sentenza di primo grado che, statuendo sulla legittimità di alcuni contratti di lavoro a tempo determinato, abbia dichiarato l’illegittimità dell’apposizione del termine al primo di essi e riconosciuto il diritto al risarcimento, ancorchè impugnata solo sulla prima questione, non passi in giudicato sulla seconda, che non costituisce capo autonomo ma dipendente da una statuizione sottoposta ad impugnazione. Ne consegue che, ove sia cassata la sentenza sull’illegittimità del contratto, anche la statuizione sul “quantum” resta travolta per l’effetto espansivo che la riforma o la cassazione produce sui capi dipendenti ai sensi dell’art. 336 c.p.c. (Cass. n. 25086 del 11/12/2015).

In definitiva se la sentenza si compone di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l’accoglimento dell’impugnazione nei confronti della parte principale determinerebbe necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, la proposizione dell’impugnazione nei confronti della parte principale impedisce il passaggio in giudicato anche della parte dipendente, pur in assenza di impugnazione specifica di quest’ultima.

L’accoglimento del secondo motivo di ricorso assorbe il primo in quanto, non essendosi formato il giudicato sulla condanna risarcitoria, dovrà trovare applicazione lo ius superveniens costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5.

Alla luce di quanto esposto va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, l’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, seni n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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