Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24505 del 30/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24505 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 17828-2011 proposto da:
MERCURIO RACHELE MRCRHL61E50130K, LONGOBARDI
GENNARO LNGGNR57C05E131Q, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 108, presso lo studio dell’avvocato
ORSINI ALESSANDRO, rappresentati e difesi dall’avvocato
CAFFARELLI FRANCESCO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti contro
D’AURIA ANNA DRANNA75H66G813V, ABAGNALE
MARGHERITA BGNMGH76P56L845X, D’AURIA FRANCESCO
DRAFNCF74D30E912, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato PENTANGELO RAFFAELE giusta procura speciale in
calce al controricorso;

Data pubblicazione: 30/10/2013

- controricorrenti avverso la sentenza n. 2438/2010 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 9/06/2010, depositata il 22/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA

udito l’Avvocato Caffarelli Francesco difensore dei ricorrenti che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che
conferma la relazione.

Ric. 2011 n. 178
-2-

10-10-2013

AMBROSIO;

Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
« 1. Con sentenza n. 2438/2010 la Corte di appello di Napoli ha rigettato
l’appello proposto da Rachele Mercurio e da Gennaro Longobardi avverso la
sentenza del Tribunale di Torre Annunziata di rigetto della domanda degli
appellati nei confronti di Francesco D’Auria, Margherita Abagnale e Anna

Maria La Carità, acquistato dagli appellati con scrittura privata autenticata in data
29.05.2003.
2. Avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione Rachele
Mercurio e Gennaro Longobardi formulando due motivi.
Francesco D’Auria, Margherita Abagnale e Anna D’Auria hanno resistito con
controricorso.
3. 11 ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt.
376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere dichiarato
inammissibile o, comunque, rigettato.
4.

Con i motivi di ricorso si denuncia: a) insufficiente o contraddittoria

motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonché
violazione o falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 590/1965 (art. 360 n. 5 e n.
3 cod. proc. civ.); b) violazione o falsa applicazione dell’articolo unico della legge
n. 2/1979 (art. 360 n.3 cod. proc. civ.).
Non erano necessari i quesiti che concludono i motivi, trattandosi di sentenza
successiva alla data del 4 luglio 2009 di abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ..
4.1. Anche a prescindere da ogni valutazione sull’ammissibilità della tecnica
redazionale del ricorso, in cui il requisito previsto dal n. 3 del primo comma
dell’art. 366 cod. proc. civ. è assolto dalla mera riproduzione della parte espositiva
(“virgolettata”) della sentenza di appello, è assorbente la considerazione — valevole
per entrambi i motivi di ricorso — dell’inosservanza del disposto dell’art. 366 n.6
cod. proc. civ., che impone, a pena di inammissibilità del ricorso, la specifica

Rel.

rosio

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D’Auria, avente ad oggetto il riscatto ex lege n.590 del 1965 del fondo rustico in S.

indicazione degli atti e documenti sui quali il motivo è fondato, con l’indicazione
della sede processuale in cui essi sono reperibili.
Invero l’onere della parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso
per cassazione, che, secondo una consolidata elaborazione giurisprudenziale
costituisce il corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione,
risulta ora tradotto nelle più puntuali e definitive disposizioni contenute negli artt.

in motivazione).
Sull’interpretazione dell’art. 366, co.1 n. 6 cod. proc. civ. sono intervenute le
SS.UU. di questa Corte con sentenze 2 dicembre 2008, n. 28547, affermando il
principio, puntualizzato con sentenza 25 marzo 2010, n. 7161, secondo cui l’art.
366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a
richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi
posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale
il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di
procedibilità di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per cui deve
ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto
nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante
la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato
prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia
stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il
documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se
cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art.
369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per il caso in cui la controparte non si
costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo
produca senza documento; e) qualora si tratti di documento non prodotto nelle
fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art.
372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato
dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di

Rel. dott.

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366, co.1, n.6 e 369, co. 2, n. 4 cod. proc. civ. (cfr. SS.UU. 22 maggio 2012, n.8077

produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e
indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso.
Nel caso di specie i motivi di ricorso si basano sulla lettera 15.05.2004 — di cui
parte ricorrente, in buona sostanza, suggerisce una diversa interpretazione, rispetto
a quella assunta dai giudici del merito — senza che, tuttavia, la stessa parte indichi se
e dove il documento evocato sia rinvenibile.

al primo motivo, che l’interpretazione della volontà negoziale è attività si traduce
in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito ed è censurabile in sede di
legittimità solo per il caso di insufficienza o contraddittorietà della motivazione,
tale da non consentire la ricostruzione dell’ iter logico seguito per giungere alla
decisione, o per violazione delle regole ermeneutiche, con la conseguenza che deve
essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale
operata dal giudice di merito che si traduca — come quella svolta in ricorso —
soltanto nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di
fatto vagliati dal predetto giudice di merito (cfr. ex plurimis Cass. 29 luglio 2003,
n.11679 e ancora: Cass. n. 9730 del 1998; Cass. n. 4032 del 1998; Cass. n. 4483 del
1996); b) quanto al secondo motivo, che la censura di inosservanza della legge
2/1979 è eccentrica rispetto alle ragioni della decisione, la quale muove dal rilievo
che non era stato messo in discussione il diritto al riscatto, dovendosi ritenere che,
per effetto dell’adesione prestata con lettera del 29.4/17.5.2004, si fosse già avuto
l’incontro dei consensi e perfezionata la vendita, sottoposta a condizione
sospensiva del pagamento del prezzo (non avvenuto) entro mesi tre. »
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il
Collegio – esaminali i rilievi contenuti nella memoria che non hanno evidenziato
profili tali da condurre ad una decisione diversa da quella prospettata nella
relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.
In particolare l’assunto di parte ricorrente, secondo cui dall’esposizione del
fatto contenuta in ricorso (rectius, dalla riproduzione materiale in ricorso della parte

Rel. do

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5. Può aggiungersi alle pur assorbenti considerazioni che precedono: a) quanto

espositiva della sentenza impugnata) – laddove si fa riferimento alle deduzioni
formulate dai convenuti al momento della loro costituzione i:1;);itttii con riguardo
alla lettera del 15.05.2004 — dovrebbe evincersi “il momento processuale” e la
“sede” in cui avvenne la relativa produzione (cfr. pag 4 della memoria), non fa che
confermare che non è stato soddisfatto il requisito di cui al n.6 dell’art. 366 cod.
proc. civ., secondo l’esegesi delle SS.UU. nei termini richiamati in relazione. A tal

prodotto da essi istanti o dalla controparte, indicando il fascicolo in cui lo stesso
era (tuttora) reperibile con il numero della sua fascicolazione (eventualmente
allegando al ricorso copia del documento, per l’ipotesi di documentazione
proveniente dalla controparte e dalla stessa non depositata in questo giudizio di
legittimità).
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei
parametri di cui al D.M. n. 140/2012, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al
rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 2.800,00 (di cui €
200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge.
Roma 10 ottobre 2013

fine occorreva, infatti, che i ricorrenti indicassero se il documento era stato

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