Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24505 del 04/11/2020
Cassazione civile sez. I, 04/11/2020, (ud. 18/09/2020, dep. 04/11/2020), n.24505
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13968/2019 proposto da:
A.M., rappresentato e difeso dall’avv. Adriano De Luna, presso
il cui studio è domiciliato in Fermo, via Perpenti 16;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 13/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/09/2020 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il sig. A.M., cittadino del (OMISSIS), propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso il decreto indicato in epigrafe che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, cui assume di avere diritto, avendo lasciato il suo paese per essere rimasto vittima di un attacco con armi da fuoco da persone appartenenti ad una diversa etnia religiosa.
Il primo motivo, che denuncia violazione di legge, in considerazione del fatto che l’udienza di trattazione dinanzi al tribunale era stata tenuta da un g.o.t., il quale aveva poi rimesso le parti davanti al giudice collegiale, è inammissibile, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, perchè non offre argomenti per discostarsi dai precedenti di legittimità, secondo i quali non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia svolto attività istruttoria, anche procedendo all’audizione del richiedente la protezione, e poi rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione (Cass. n. 3356 del 2019, n. 4887 del 2020).
Inammissibili sono anche gli altri motivi: il secondo, in relazione alla incensurabile valutazione dei giudici di merito di non credibilità della narrazione del richiedente la protezione; il terzo e quarto motivo, riguardanti l’asserita violazione del principio di attenuazione dell’onere probatorio e l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, si risolvono nella impropria richiesta di una diversa valutazione della documentazione prodotta e di rivisitazione di apprezzamenti di fatto operati dai giudici di merito, in relazione alla esistenza e rilevanza degli atti persecutori e di minaccia gravi nel paese di provenienza; ugualmente il quinto motivo, ai fini della protezione umanitaria, riguarda incensurabili apprezzamenti di fatto relativi alla ritenuta insussistenza di profili di vulnerabilità.
Il ricorso è inammissibile. Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, essendosi limitato a produrre un atto formale di mera costituzione, sicchè non si deve provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020