Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24504 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4157-2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREDIVIDENZA SOCIALE,, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO, PULLI CLEMENTINA giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.E.;

– intimata –

avverso il Decreto n. 371/2013 del TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA,

depositato l’08/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ARIENZO ROSA;

udito l’Avvocato Antonella Patteri (delega avvocato Mauro Ricci)

difensore del ricorrente che si riporta ai motivi scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 20 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

Con ricorso depositato in data 8.3.2013, D.E. presentava istanza per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., per la verifica del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento. Il CTU officiato accertava l’insussistenza delle condizioni sanitarie per il beneficio richiesto e le conclusioni non erano seguite da manifestazione di dissenso, con ricorso in base all’art. 445 bis c.p.c., comma 6.

Il Tribunale adito omologava l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del Ctu (negative per l’istante quanto al requisito sanitario per l’accompagnamento) e poneva definitivamente a carico dell’INPS le spese di procedura oltre che di CTU.

Con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. l’INPS impugna il provvedimento suddetto in base a due motivi di impugnazione. La D. è rimasta intimata.

L’istituto ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5, e, con altro motivo, della violazione e falsa applicazione degli stessi articoli, dell’art. 152 disp. att. c.p.c., dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5. Osserva quanto al primo motivo che il CTU aveva concluso per la sussistenza in capo alla periziata, ultrasessantacinquenne, delle difficoltà persistenti gravi e pari al 100% a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età senza necessità di assistenza continua, onde nel decreto di omologa, essendo stata la D. riconosciuta non in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, non poteva il giudice condannare l’INPS, totalmente vittorioso, al pagamento dei compensi professionali. Vi è stata, infatti, un’ evidente e totale soccombenza della parte che ha intrapreso l’ATP di cui all’art. 445 bis c.p.c., non potendo porsi a fondamento della relativa pronuncia una prestazione non richiesta.

Con il secondo motivo si rileva che la parte privata, ove soccombente, può essere esonerata dal pagamento delle spese di c.t.u. solo se nel ricorso introduttivo abbia formulato apposita dichiarazione, sostitutiva di certificazione, di titolarità, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di redditi imponibili IRPEF di importo inferiore ai limiti previsti dalla legge e che nella specie tale dichiarazione risultava sottoscritta solo dal difensore in modo non consentito. Anche le spese di CTU dovevano pertanto fare carico alla parte.

Sulla esperibilità del rimedio proposto, va osservato che avverso il decreto di omologa (che segue appunto automaticamente nel caso in cui non sorgano contestazioni), non vi sono rimedi, giacchè questo è espressamente dichiarato “non impugnabile”, quindi non soggetto ad appello, nè al ricorso straordinario ex art. 111 Cost., giacchè il rimedio concesso a chi intenda contestare le conclusioni del CTU c’è, ma si colloca esclusivamente in un momento anteriore, ossia “prima” della omologa e nel termine fissato dal giudice per muovere contestazioni alla consulenza. In assenza di contestazioni si chiude quindi definitivamente la fase dell’ accertamento sanitario, giacchè le conclusioni del CTU sono ormai definitive.

Il che si spiega considerando che sarebbe evidentemente illogico attribuire qualunque rimedio impugnatorio avverso l’omologa alla parte che, nel momento anteriore ad essa, quando le era concesso di farlo, non ha contestato le conclusioni del CTU su cui la medesima omologa si fonda (cfr. Cass., ord. 6, 17.3.2014 n. 6085).

Se, invece, una delle parti contesta le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione alle conclusioni del perito.

Con riguardo alla disciplina del procedimento ex art. 445 – bis c.p.c., per il conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo stato di invalidità, è stato ritenuto ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto di omologazione dell’accertamento del requisito sanitario operato dal c.t.u., limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo in parte qua, di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile. Diversamente, con riguardo alla statuizione sulle spese in ipotesi di sentenza non appellabile che chiude il procedimento contenzioso instauratosi a seguito del dissenso della parte ricorrente, deve ritenersi che il rimedio non sia quello di cui all’art. 111 c.p.c., che è ammissibile solo con riguardo a provvedimenti che hanno la forma di sentenza e per i quali è espressamente precluso il ricorso ordinario per cassazione e con riguardo ad ogni altro provvedimento emesso in forma diversa da quella della sentenza, purchè incida su diritti soggettivi ed abbia natura decisoria oltre a non essere altrimenti impugnabile.

Il caso all’esame rientra nella prima ipotesi e dunque il rimedio di cui all’art. 111 Cost. è esperibile.

Il giudice adito ha provveduto, nel decreto di omologa, alla statuizione sulle spese sia legali, sia di consulenza, ponendole entrambe a carico dell’INPS, pur essendo indubbio che l’Istituto fosse totalmente vittorioso, avendo il CTU condiviso il parere già espresso dall’Ente in sede amministrativa di insussistenza delle condizioni sanitarie prescritte per il diritto all’indennità richiesta.

Vi è dunque una evidente e totale soccombenza della parte che ha intrapreso l’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., onde l’Istituto, totalmente vittorioso, non poteva essere condannato al pagamento delle spese. Il ricorso va quindi accolto ed il decreto di omologa va cassato nella parte contenente la condanna dell’Inps alle spese legali di procedura e di consulenza (cfr. Cass. 6084 e 6085/2014).

Non può farsi applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., più volte modificato nel corso del tempo, per cui nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo i casi di malafede e colpa grave, non può essere condannato al pagamento delle spese competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente alla pronunzia, di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore alla soglia determinata dalla legge. L’onere dell’interessato, titolare di un reddito nei limiti di detta soglia, di formulare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo. Nella specie, nel ricorso contenente l’istanza di accertamento tecnico preventivo, la dichiarazione suddetta è stata sottoscritta dal solo difensore, in contrasto con quanto affermato da questa Corte, secondo cui ai dell’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito nella L. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poichè a tale dichiarazione la norma connette un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che “l’interessato” si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito(cfr. Cass. 4.4.2012 n. 5363).

Alla stregua di tali osservazioni e rilievi si propone l’accoglimento del ricorso, la cassazione del decreto in parte qua e la decisione nel merito quanto alle spese dell’accertamento peritale da porre a carico del D..

Valuterà il Collegio in primo luogo se, ai fini della procedibilità del presente ricorso, l’INPS abbia assolto l’onere di produrre la copia notificatagli del decreto di omologa, e ciò al fine di valutare l’applicabilità del termine breve di impugnazione, ed, inoltre, se debba disporsi il rinvio al Tribunale di Vibo Valentia per la determinazione delle spese di procedura da porre a carico della D.”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

L’INPS hanno depositato memoria adesiva alle conclusioni della relazione ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Osserva il Collegio, preliminarmente, che nella specie deve trovare applicazione il termine lungo di impugnazione, che è stato rispettato dall’INPS, non potendo ritenersi applicabile quello breve decorrente dalla notifica del provvedimento di omologa del Tribunale, che, come risulta dagli atti, è stato notificato a funzionario diverso da quelli costituiti in giudizio per l’Istituto (notifica a V.F., anzichè ai funzionari indicati nella memoria di costituzione dell’INPS depositata il 14.8.2013) con effetti preclusivi rispetto alla decorrenza del termine di impugnazione breve (cfr., tra le tante, Cass. 2565/2016, Cass. 651/2016, Cass. 11962/2015; Cass. n. 22376 del 2015 e 13649 del 2015).

Il contenuto della sopra riportata relazione è pienamente condiviso dal Collegio siccome coerente alla giurisprudenza di legittimità in materia. Deve aggiungersi che, conformemente a quanto statuito in analoghe controversie, cassata la decisione in relazione alle ragioni accolte, la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, nel senso della condanna dell’assistita, soccombente, al pagamento delle spese della procedura di ATP nella stessa misura di quelle liquidate in decreto in favore della stessa, poste a carico dell’INPS, e della previsione che anche quelle dell’accertamento peritale vanno poste definitivamente a carico della D. nella misura liquidata in separato decreto.

Nulla va statuito per le spese del presente giudizio di legittimità, essendo la D. rimasta intimata.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata in parte qua e, decidendo nel merito, condanna D.E. al pagamento delle spese della procedura a favore dell’INPS, liquidate nella stessa misura di cui al decreto di omologa, ponendo definitivamente a carico della predetta le spese dell’accertamento peritale nella misura già liquidata in separato decreto.

Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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