Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24504 del 30/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 24504 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 17778-2011 proposto da:
BARBATO FRANCO BRBFNC55H18M194Z, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO 23, presso lo studio
dell’avvocato VILLA PIERGIORGIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato RUBISSE GIANCARLO giusta mandato
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
ZANELLA DISTRIBUZIONE ITALIA SRL, FORTUNA SRL;
– intimate avverso la sentenza n. 703/2011 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA del 31/05/2010, depositata 11 28/03/2011;

Data pubblicazione: 30/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO;
udito l’Avvocato Villa Piergiorgio difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti;

conferma la relazione.

Ric. 2011 n. 1777
-2-

– ud. 1 10-2013

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che

Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
«L Con sentenza in data 03.11.2004 il Tribunale di Vicenza rigettava la
domanda di rivalsa della somma di € 18.625,968 proposta dalla s.r.l. Fortuna nei
confronti di Franco Barbato; rigettava, altresì, le domande ex art. 96 cod. proc. civ.
proposte dal Barbato e dalla terza chiamata in causa s.r.l. Zanella Distribuzione

1.1. La domanda era stata proposta sulla base del contratto di cessione di
azienda in data 11.08.1995 da parte di Franco Barbato in favore della s.r.l. Fortuna
per il prezzo di 110.000.000, da cui erano espressamente esclusi i debiti e i
crediti aziendali e sul presupposto che la s.r.l. Fortuna avesse, invece, corrisposto
la somma di f 18.625.968 alla s.r.l. Zanella per debiti pregressi, ricevendone
quietanza in data 15.09.1997.
1.2. La decisione, appellata dalla s.r.l. Fortuna, era riformata dalla Corte di
appello di Venezia con sentenza n.703 in data 28.03.2011 con la quale Franco
Barbato era condannato al pagamento in favore della s.r.l. Fortuna della somma di
€ 9.619,51 oltre interessi legali, nonché al rimborso delle spese processuali in
favore delle altre parti.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione formulando un
unico motivo.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt.
376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinate ad essere rigettato.
4. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia insufficiente o contraddittoria e
anche illogica motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360
n.5 cod. proc. civ.), lamentando parte ricorrente: a) che la Corte di appello abbia
valutato in maniera contraddittoria e erronea gli atti di causa; b) che la motivazione
contrasti con il tenore dei documenti; c) che siano stati erroneamente valutati i

Rel. do

rosio

3

Italia (di seguito Zanella

presupposti della pronuncia di rigetto, emessa dal primo giudice; d) che siano state
erroneamente valutate le risultanze istruttorie del primo grado.
4.1. 11 motivo appare manifestamente infondato, alla luce del principio
acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la deduzione di un
vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, laddove
censuri la ricostruzione e l’interpolazione del materiale istruttorio accolta dalla

del merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o della
assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o
delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla
conclusione accolta, non potendo limitarsi alla mera contrapposizione di un
risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di
giustificazione prospettate come più congrue (Cass. 25 febbraio 2005 n. 3994).
Invero, nell’esercizio del suo discrezionale potere di valutazione del materiale
probatorio a propria disposizione, il giudice di merito è libero di attingere il
proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e idonee alla
formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con
la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione,
che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una
valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro
complesso, pur senza un’esplicita con futazione degli altri elementi non menzionati
e non accolti, anche se allegati, purché risulti logico e coerente il valore preminente
attribuito a quelli utilizzati (Cass. 13 aprile 2010, n. 8737).
4.2. Orbene le censure all’esame, al di là dell’apparenza del vizio denunziato,
postulano la rivalutazione di merito di risultanze processuali già esaurientemente
esaminate dalla decisione di merito e risultano destituite di fondamento proprio
alla stregua delle emergenze processuali quali riportate nella decisione impugnata,
la quale ha segnatamente evidenziato che — ferma la circostanza di fatto, posta a
fondamento della domanda, secondo cui la Fortuna s.r.l. aveva provveduto al

Rel.

4

sentenza impugnata, deve evidenziare l’erroneità del risultato raggiunto dal giudice

pagamento della somma di 18.625,968 ad estinzione di un debito della pizzeria
nei confronti della Zanella s.r.1., antecedente alla cessione (pur essendone
esonerata dal contratto di cessione), in quanto la circostanza era riconosciuta dal
Barbato e dalla Zanella s.r.l. — da un lato, la tesi dell’odierno ricorrente, accolta dal
primo giudice, secondo cui, a tal fine, era stato stornato una parte del prezzo di
vendita, non trovava riscontro nell’atto di cessione di azienda, nonostante detta
ex art.2556 cod. civ. e,

dall’altro, che la “quietanza”, nonché la distinta di presentazione della RLBA. (di
cui peraltro non si conosceva la sorte), su cui poggiava tale tesi, non
confermavano affatto detto assunto, perché antecedenti alla cessione e relativa a
titoli per L 12.000.000.
4.3. Si rammenta che se è vero che l’allegazione dell’erronea ricognizione della
fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa è possibile, in sede di
legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione, di talché la censura, a
differenza di quella di violazione di legge, è mediata dal contestato scrutinio del
materiale istruttorio, giammai può essere considerato vizio logico della
motivazione la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione operata dal
giudice di merito alle circostanze emerse nel corso del processo o una esposizione
dei dati che non instauri tra gli stessi il collegamento ritenuto più opportuno e più
appagante, in quanto tutto ciò rimane all’interno della possibilità di apprezzamento
del contesto fattuale di riferimento e, non contrastando con la logica e con le leggi
della razionalità, appartiene al convincimento del decidente, senza renderlo viziato
ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ. (confr. Cass. civ. 26 febbraio 2003, n. 2869).
5. La decisione impugnata resiste, in defmitiva, alle critiche formulate da parte
ricorrente.»
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il
Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria che non hanno evidenziato
profili tali da condurre ad una decisione diversa da quella prospettata nella
relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

5

pattuizione dovesse essere documentata per iscritto

Valga in particolare considerare che l’intenzione del ricorrente — come
enunciata in memoria — di <51ìrr luce sulle circostanze obiettivamente errate che hanno influito sulla decisione» è ben lungi dal profilare un vizio della sentenza gravata, rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., giacche la valutazione dei singoli e specifici elementi operata nella sentenza impugnata è valutazione di I. merito. Ciò che rileva in questa sede, dunque, è che i criteri di valutazione utilizzati civ., che — salvo i casi di prova legale — è quella del libero convincimento del Giudice, inteso come libertà di valutare gli elementi probatori, con il limite, qui rispettato di dare conto dei criteri adottati. E' appena il caso di aggiungere che - ove (invece) con l'affermazione sopra testualmente riportata si intendesse prospettare un errore di percezione del giudice — si verterebbe nell'ambito dell'errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 cod. proc. civ. e non già con il ricorso per cassazione. In conclusione il ricorso va rigettato. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Roma 10 ottobre 2013 IL PREIWENTE dott. Antdiegreto nello specifico sono conformi alla norma generale espressa dall'art.116 cod. proc.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA