Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24504 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. II, 21/11/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4221-2006 proposto da:

SEISER ALM HOTEL DI URTHALER WALTER & C SAS in persona del

legale

rappresentante pro tempore Sig. U.W., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell’avvocato

PLACIDI GIAMPIERO, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati TABER KARL, GIUDICEANDREA BRUNO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTELROTTO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo

studio dell’avvocato COEN STEFANO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FREI ARTHUR, MAYR MARCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 196/2005 della CORTE D’APPELLO di TRENTO

sezione distaccata di BOLZANO, depositata il 07/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2011 dal Consigliere Dott. Emilio MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato PLACIDI Giampiero, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato COEN Stefano, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 24/12/1999 la Seiser Alm Hotels s.a.s. di Urthaler Walter & Co. conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Bolzano il Comune di Castelrotto per sentir accertare l’acquisto per usucapione del diritto di proprietà su alcune aree facenti parte della p.f.7258/1 in P. T. 540/11C. C. Castelrotto di proprietà tavolare del convenuto Comune e classificate come bene demaniale (strada).

Esponeva che essa attrice, e rispettivamente i suoi danti causa, da oltre 40 anni avevano occupato le aree in questione, che erano confinanti con la p.f. 4232/27 C.C. Castelrotto e con la p.f. 4232/2 in P.T. di proprietà di essa istante; che tale particella da tempo immemorabile aveva perso la propria destinazione di strada pubblica con conseguente sdemanializzazione quanto meno tacita.

Costituendosi in giudizio, il Comune eccepiva il difetto di legittimazione attiva in capo alla società attrice per carenza di prova dell’affermata incorporazione delle preesistenti società Hotel Playa di Urthaler Walter & Co. s.a.s. e della Urthaler Walter & Co.

s.a.s., e nel merito negava che la p.f. 7258/1 fosse stata sdemanializzata eccependone l’inusucapibilità.

Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al rilascio delle aree occupate senza titolo e al ripristino dello stato anteriore.

Il Tribunale, con sentenza n. 116/2004, disattesa l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della Seiser Aliti Hotels s.a.s. di Urthaler Walter & Co., accoglieva la domanda ritenendo provata la invocata usucapione.

Con sentenza dep. il 7 novembre 2005 la Corte di appello di Trento sez. distaccata di Bolzano, in riforma della decisione impugnata dal Comune, rigettava la domanda proposta dall’attrice.

Secondo i Giudici era risultato che l’attrice aveva acquistato a titolo particolare per atto tra vivi le particelle 4232/2 e 4232/7 di cui risultava proprietaria, essendo le stesse state cedute rispettivamente alla Urthaler Walter & Co. s.a.s. (con atto di conferimento del 30-11-1998) e alla Hotel Plaza di Urthaler W. & C. s.a.s. (con compravendita del 6-7-1998), società poi incorporate nell’attrice.

Rilevata d’ufficio e sottoposta all’esame delle parti, la questione circa l’applicabilità dell’art. 1146 c.c., comma 2, i Giudici escludevano i presupposti dell’accessione del possesso di cui alla norma citata, in primo luogo perchè tale istituto non trova applicazione nel sistema tavolare e, in ogni caso, perchè i titoli di acquisto delle società incorporate non contemplavano minimamente le aree della particella 7258/1 di cui l’attrice aveva chiesto l’acquisto della proprietà per usucapione.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Seiser Alm Hotels s.a.s. di Urthaler Walter & Co. sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo la ricorrente, lamentando violazione dell’art. 2909 c.c., artt. 324 e 329 c.p.c., censura la decisione gravata che, nel ritenere essa ricorrente successore a titolo particolare delle società in essa incorporate e inapplicabile l’art. 1146 c.c., aveva violato i limiti derivanti dalla cosa giudicata, posto che il Tribunale aveva ritenuto che essa attrice era divenuta successore a titolo universale per effetto proprio dell’avvenuta incorporazione e che il possesso goduto dall’attrice si era sommato a quello ultraventennale goduto dalle sue danti causa, nel quale essa ricorrente era per l’appunto subentrata: tali statuizioni non erano state oggetto di impugnazione da parte del Comune che vi aveva fatto acquiescenza.

1.2. Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ribadisce che la sentenza impugnata aveva esaminato d’ufficio questioni che erano coperte dal giudicato e che non avevano formato oggetto dei motivi di appello.

1.3. Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando erronea e falsa applicazione dell’art. 1146 c.c., deduce che erroneamente si era fatto ricorso ai principi di cui alla norma citata sia perchè nella specie l’attrice era successore a titolo universale sia perchè non era corretta l’affermazione secondo cui nel sistema tavolare non trova applicazione il disposto dell’accessione del possesso così come era da considerarsi erronea l’affermazione secondo cui ai fini dell’accessione del possesso è necessaria l’identità fra il bene oggetto del trasferimento e quello da usucapire.

1.4. I motivi – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – vanno disattesi.

La sentenza impugnata ha respinto la domanda di usucapione sostanzialmente ritenendo che non potevano trovare applicazione alla specie i principi in materia di accessione del possesso di cui all’art. 1146 c.c., comma 2.

Occorre allora considerare che, come al riguardo sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale, con statuizione non impugnata, aveva ritenuto – nel disattendere l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal Comune – che l’attrice era successore a titolo universale per avvenuta incorporazione delle società che a loro volta avevano acquistato in virtù di atti a titolo particolare la proprietà, peraltro, delle particelle confinanti con quella di cui facevano parte le aree oggetto della domanda di usucapione.

Tale statuizione, non essendo stata – come accennato – oggetto di specifici motivi di impugnazione, deve ritenersi ormai coperta dalla cosa giudicata: peraltro, se è erronea l’affermazione secondo cui l’attrice aveva acquistato gli immobili a titolo particolare per atto tra vivi essendo la medesima successore a titolo universale per incorporazione delle predette società, tale erronea affermazione non è tale da inficiare il ragionamento che ha condotto la Corte a escludere che l’attrice potesse invocare il possesso delle sue danti causa sulla premessa dell’inapplicabilità dei presupposti voluti dall’art. 1146 cit., comma 2.

Infatti, con atto di citazione introduttivo del presente giudizio notificato il 24/12/1999 l’attrice aveva agito e fatto valere, quale successore a titolo universale delle società che in essa si erano incorporate, il possesso da queste ultime esercitato nel quale era evidentemente subentrata ai sensi dell’art. 1146, comma 1. Le predette società avevano, a loro volta, acquistato, a titolo particolare le particelle, peraltro confinanti con quella oggetto della domanda di usucapione, con atti del 30-11-1998 e del 6-7-1998.

Ciò posto, va innanzitutto disattesa la censura di violazione della cosa giudicata che si sarebbe formata relativamente alla statuizione del Tribunale circa il possesso ultraventennale da parte delle danti causa dell’attrice, atteso che avendo il Comune con i motivi di gravame contestato i presupposti di un possesso esclusivo utile ad usucapionem, aveva necessariamente investito il Giudice del gravame della verifica del fatto costitutivo del diritto azionato. Occorre ricordare che, a norma dell’art. 342 c.p.c., il giudizio di appello, pur essendo limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati; ne consegue che non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di appello che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte le quali appaiono, nell’ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone un necessario antecedente logico e giuridico (Cass. (Cass. 433/2011; 2973/2006).

Orbene, investita con il gravame proposto dal Comune – come si è detto – della indagine circa la sussistenza di un possesso utile ad usucapionem, la Corte di appello doveva porsi d’ufficio la questione circa l’applicabilità dell’art. 1146 c.c., comma 2. Ed invero essendo l’attrice, subentrata ex comma 1 della norma citata nella medesima posizione delle sue danti causa, occorreva verificare la natura, l’oggetto e la durata del possesso esercitato dalle predette:

come si è detto, queste ultime, peraltro, avevano a loro volta acquistato in virtù di atti a titolo particolare le particelle confinanti con quella di cui facevano parte le aree oggetto della domanda di usucapione e che le medesime avrebbero di conseguenza posseduto. In sostanza, l’attrice nell’invocare a proprio a favore il possesso esercitato dalle società incorporate nel quale era subentrata quale successore universale, aveva posto a base della sua pretesa il possesso che quelle società avrebbero potuto a loro volta vantare evidentemente ai sensi dell’art. 1146 c.c., comma 2, dimostrando i presupposti voluti da tale norma che, consentendo all’acquirente a non domino di perfezionare l’acquisto, gli conferisce la facoltà di unire il possesso da lui goduto a quello del suo autore, giovandosi degli effetti di questo al fine di maturare il periodo necessario all’usucapione: il che, evidentemente, postula l’identità del bene oggetto di possesso con quello compravenduto, dovendo qui ricordarsi il consolidato principio secondo cui, in tema di accessione del possesso, di cui all’art. 1146 c.c., comma 2, affinchè operi il trapasso del possesso dall’uno all’altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene; ne consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l’oggetto del trasferimento non può essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa (Cass. 6353/2010;

8502/2005).

Nella specie – con argomentazione sul piano logico assorbente di ogni altra (perchè in radice doveva portato a escludere la possibilità stessa di invocare il possesso) – la sentenza ha escluso l’applicabilità dell’ art. 1146, comma 2, avendo correttamente evidenziato che gli atti di acquisto delle danti causa dell’attrice avevano a oggetto le particelle 4232/27 e 4232/2 e non quella di cui facevano parte le aree oggetto della domanda di usucapione: tale motivazione, di per sè idonea a sorreggere la decisione, è assorbente di ogni altra (per cui è ininfluente la motivazione circa l’inapplicabilità dell’accessione del possesso nel sistema tavolare e di conseguenza inammissibile, per carenza di interesse, la doglianza al riguardo formulata).

Il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA