Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24504 del 10/09/2021

Cassazione civile sez. I, 10/09/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 10/09/2021), n.24504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13072/2019 proposto da:

N.P., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria

civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Clementina Di Rosa, per procura speciale estesa in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli depositato il 3 aprile

2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29 gennaio 2021 dal relatore Dott. Marco Vannucci.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il ricorrente, cittadino della Nigeria, in sede di audizione innanzi alla Commissione territoriale ha riferito di avere lasciato il Paese per il timore in lui ingenerato dall’essere rimasto ferito ad una mano dalla esplosione di una bomba su un autobus sul quale viaggiava, ad opera di individui che lui definiva rapinatori.

Respinta la richiesta di protezione internazionale dalla competente Commissione territoriale, il ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli che, dato atto della sua mancata comparizione, gli ha negato il riconoscimento sia dello status di rifugiato, sia della protezione sussidiaria, sia di quella umanitaria.

Ha ritenuto il tribunale che, da un lato, le dichiarazioni del richiedente si mostravano, al pari delle allegazioni nel ricorso giurisdizionale, scarsamente circostanziate e contraddittorie nonostante le domande di chiarimenti rivoltegli dalla Commissione; che, d’altro lato, esse non riferivano né di un fumus persecutionis (ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato) né di un rischio di subire grave danno D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a)-b), anche perché i vari e generici suoi accenni prima al terrorismo di (OMISSIS), poi ad una rapina, poi ancora al movimento per l’indipendenza del Biafra – del quale aveva dimostrato di sapere ben poco – non riferivano di alcun pericolo individualizzante. Ha poi il tribunale escluso anche l’ipotesi di cui dell’art. 14, lett. c), rilevando come dalle COI aggiornate (Easo febbraio 2019) risulti che la zona di provenienza del richiedente (Enugu State) non è in alcun modo interessata dal conflitto armato tra (OMISSIS) e le forze di sicurezza che riguarda il Nord-Est del Paese, né da altre situazioni di violenza indiscriminata; ed ha infine, quanto alla protezione umanitaria, escluso che il richiedente versi in situazione di particolare vulnerabilità, sotto il profilo oggettivo (la attuale situazione di Enugu State) e sotto quello soggettivo (in assenza di specifiche allegazioni circa una sua situazione personale di grave deprivazione di diritti umani fondamentali, e in un contesto di mancata integrazione nel nostro Paese).

Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero resiste con controricorso.

Diritto

RITENUTO

Che:

1.- Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione al diniego dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8 e 14, contestando, da un lato, la genericità e contraddittorietà delle sue dichiarazioni, dall’altro deducendo la erroneità dell’accertamento circa la situazione attuale della Nigeria, che risulta invece caratterizzata da insicurezza ed instabilità, come da reports che allega e da pronunce di altri giudici di merito.

1.1. Tali doglianze sono inammissibili.

Quanto allo status di rifugiato, il motivo non si confronta affatto con la ratio decidendi relativa alla mancata allegazione specifica di un effettivo rischio di persecuzione per ragioni previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8; né – quanto alla protezione sussidiaria – con la mancata allegazione di circostanze dalle quali emerga la sottoposizione ai rischi di perdita della vita o di trattamenti inumani di cui alle ipotesi previste dall’art. 14, lett. a)-b), in ragione della propria situazione personale.

Con riferimento al rischio di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il tribunale ha assolto al dovere di cooperazione istruttoria, assumendo specifiche informazioni sul paese di origine da una fonte attendibile ed aggiornata (Report EASO febbraio 2019) che è stata esplicitamente menzionata nella decisione (Cass. n. 22527 del 2020). A tale motivato accertamento di fatto il ricorso oppone genericamente la propria valutazione di segno opposto, facendo altrettanto generico riferimento al contenuto imprecisato di tre reports ((OMISSIS), Amnesty International e HRW) da lui richiamati che dovrebbero supportare il suo assunto. Sotto questo profilo, la doglianza di violazione del disposto normativo (in sé peraltro inapprezzabile anche sul piano della previsione astratta, dal momento che una situazione di insicurezza o instabilità non equivale al conflitto armato) si risolve in effetti in una richiesta di revisione del giudizio di fatto rettamente espresso dal giudice di merito, richiesta evidentemente estranea alla verifica di legittimità.

2. – Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ntando l’erroneo diniego della protezione umanitaria. La doglianza è inammissibile in quanto, limitandosi a fare generiche considerazioni generali senza alcuna precisazione in ordine alla situazione individuale del ricorrente né ad eventuali allegazioni espresse in tal senso nel giudizio di merito, si risolve in una richiesta di revisione del giudizio di merito puntualmente operato dal tribunale.

3. Anche il terzo motivo, con il quale il ricorrente torna a censurare il diniego della protezione umanitaria sotto il profilo della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis, non si sottrae ai rilievi sopra esposti. Il ricorrente lamenta l’omesso approfondimento d’ufficio della situazione socio-politica della Nigeria deducendo che il Paese è gravato da numerose emergenze (terroristica, sanitaria, ambientale). Tali deduzioni, da un lato, lungi dal prospettare una violazione del disposto astratto della norma, si pongono in diretto contrasto con l’accertamento di merito compiuto dal tribunale con riguardo specifico alla Regione di provenienza del ricorrente (a differenza della indistinta rappresentazione contenuta nel motivo); dall’altro, fanno riferimento a situazioni generali di criticità che non risultano attinenti alla condizione personale del ricorrente, come emergente dalle sue allegazioni.

4. Del pari inammissibile è infine il quarto motivo, con il quale il ricorrente denuncia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) senza tuttavia precisare di quali specifici fatti materiali, che risultino essere stati allegati e quindi discussi nel giudizio di merito, sia stato omesso l’esame.

5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 2.100,00 per compenso, oltre le spese anticipate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021

 

 

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