Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24503 del 30/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24503 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 17768-2011 proposto da:
MAGGIALETTI

FRANCESCA

MGGFNC42P46A285V,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320-D,
presso lo studio dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA,
rappresentata e difesa dall’avvocato DEL GIUDICE ANTONIO
giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
BOVE LUIGI;

– intimato avverso la sentenza n. 578/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI
dell’8/01/2010, depositata il 25/05/2010;

Data pubblicazione: 30/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Ric. 2011 n.
-2-

M3

. 10-10-2013

Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
«1. Con sentenza in data 31.01.2004 il Tribunale di Trani, sez. distaccata di
Ruvo di Puglia rigettava l’opposizione proposta da Francesca Maggialetti avverso il
decreto ingiuntivo di pagamento della somma di 7.100.000 emesso in favore di
Luigi Bove in forza di dichiarazione di debito, sottoscritta dall’opponente.

documento che assumeva firmato in bianco e abusivamente riempito dal Bove
absque pactis.

1.1. La decisione, appellata dal Bove, era confermata dalla Corte di appello di
Bari con sentenza 25 maggio 2010, sia pure con diversa motivazione.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione Francesca
Maggialetti formulando tre motivi.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt.
376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato.
4. Con i motivi di ricorso si denuncia: 1) omessa pronuncia su un motivo di
gravame, nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod.
proc. civ. (art. 360 n.3 e n. 4 cod. proc. civ.) e degli artt. 633, 634 e 645 cod. proc.
civ. in relazione all’art. 2697 cod. civ., nonché omessa, contraddittoria e illogica
motivazione (art. 360 n.5 cod. proc. civ.); 2) violazione o falsa applicazione di
norme di diritto e nullità della sentenza, violazione degli artt. 112, 115, 116 cod.
proc. civ., in relazione all’art. 229 cod. proc. civ., 2730, 2733, 2734 cod. civ. (art.
360 n.3 e n. 4 cod. proc. civ.), nonché violazione degli artt. 112, 116, 229 in
relazione agli artt. 1703, 1704 e 1711 cod. civ. anche per omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e n.5 cod. proc. civ.); 3) violazione o
falsa applicazione degli artt. 229 e segg e 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., degli
art. 221 cod. proc. civ., 2702, 2730 e 2734 cod. civ., nonché contraddittoria
motivazione (art. 360 n.3 e n. 5 cod. proc. civ.)

Rel.

Osservava che l’opponente non aveva presentato querela di falso avverso il

4.1. 11 primo motivo è manifestamente infondato alla luce del principio
secondo cui il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente
di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando
necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in
maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua
decisione, mentre devono ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi,

soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (Cass. civ. 12 gennaio 2006, n.
407; Cass. civ. 20 gennaio 2010, n. 868).
Nel caso di specie — contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente — la
Corte di appello ha esaminato il rilievo dell’opponente in ordine all’onere della
prova incombente, quale parte attrice in senso sostanziale, sull’opposto
ingiungente, implicitamente, ma inequivocamente risolvendo la questione nel
senso che la ricognizione di debito, posta a fondamento dell’ingiunzione costituiva
prova idonea anche nel giudizio di opposizione, segnatamente evidenziando: a)
l’avvenuto riempimento iuxta pacta (alla luce della confessione complessa resa dal
Bove) della scrittura in questione, non avendo il Bove accettato la prima soluzione
proposta dal marito della Maggialetti di una delega a riscuotere “il premio agnelli”;
b) l’inammissibilità (per novità) della stessa tesi difensiva svolta dall’opponente in
appello (sulla base, peraltro, di una non consentita scissione della confessione del
Bove), intesa a far valere l’avvenuto riempimento

contra pacta e, in genere,

l’inaffidabilità dei variabili assunti dell’odierna ricorrente c) l’inammissibilità della
querela di falso (per mancata indicazione della prova storica della falsità)
presentata in relazione all’ipotesi subordinata del riempimento absque pactis.
4.2. Il secondo e il terzo motivo — al di là della formale allegazione della
violazione delle norme sostanziali e processuali in rubrica e del vizio motivazionale
— appare (recte, appaiono) nella sostanza, funzionale (recte, funzionali) ad una
inammissibile rivalutazione del materiale probatorio, sulla base del quale la Corte
di appello è pervenuta al convincimento che «la Maggialetti avesse rilasciato un tacito

Rel. d

4

i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la

mandato al proprio marito, per la gestione del patto di riempimento e che, con la condotta
congruente dell’Agri (per l’appunto il marito della ricorrente), tale mandato sia stato speso
da costui nei confronti del ter.zo Bove»
La decisione impugnata è, del resto, conforme a principi costantemente
affermati da questa Corte secondo cui le ammissioni rese in sede di interrogatorio
formale, ove siano accompagnate da dichiarazioni aggiunte idonee a modificare o

sensi degli artt. 2733 e 2734 cod. civ., e debbono pertanto essere oggetto di
valutazione unitaria e complessiva da parte del giudice (Cass.10 febbraio 2009, n.
3244) e non contrasta affatto con i principi in tema di mandato con
rappresentanza, avendo i giudici di appello segnatamente evidenziato, come la
ridetta ricostruzione fattuale trovasse riscontro sia nell’impostazione difensiva
della Maggialetti, che (pur inizialmente adducendo il riempimento absque pactis)
aveva ricondotto la vicenda alla gestione (da parte del marito) dell’azienda agricola
di cui era formale intestataria, sia in quella parte della confessione contra se del
Bove, laddove costui riferiva (senza alcuna contestazione della controparte) che
era stato il marito della Maggialetti a rammostrargli il foglio in bianco già
sottoscritto dalla moglie. Ne è derivata, in termini congrui e logici — e comunque
qui non sindacabili — l’affermazione dell’opponibilità della scrittura all’odierna
ricorrente, ritenendosi per facta concludentia che «la Maggialetti fu mandante del proprio

coniuge Agri Pasquale, legittimato al riempimento de/foglio di fronte e con il terzo, in forza della
spendita del nome della mandante, integrata dall’avere mostrato al terzo il foglio firmato in
bianco, con comportamento univocamente concludente».
5. La decisione impugnata resiste, in definitiva, alle critiche formulate da parte
ricorrente.»
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il
Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
In conclusione il ricorso va rigettato.

Rel.

brosio

5

estinguere gli effetti della confessione, non hanno efficacia confessoria piena, ai

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo
parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Roma 10 ottobre 2013

IL PRESI12NTE

dott. Anton o Segreto

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