Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24503 del 01/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 01/10/2019, (ud. 08/07/2019, dep. 01/10/2019), n.24503
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5208-2019 proposto da:
LI.MA. D.C.L. E C. S.A.S., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FRANCESCO DENZA 27, presso lo studio dell’avvocato MARIA FRANCESCA
CORRADI, rappresentata e difesa dall’avvocato VALERIO PARDINI;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CANTORE 5, presso lo studio
dell’avvocato FILIPPO MATTIA RUSSO, rappresentato e difeso
dall’avvocato CINZIA CASTELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2888/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 12/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.
La Corte:
Fatto
RILEVATO
che LI.MA. D.C.L. E C. S.A.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Firenze ha rigettato il suo appello avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’inefficacia nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. di un pagamento eseguito in favore della ricorrente dalla società fallita;
che il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso; considerato che, fissata la adunanza camerale, sono state depositate dichiarazioni di rinuncia al ricorso e di accettazione della stessa, rispettivamente notificate.
Diritto
RITENUTO
pertanto che la declaratoria di estinzione del processo si impone, senza provvedere sulle spese del giudizio stante l’intervenuta accettazione, nè applicare il doppio contributo stante la natura della presente ordinanza definitoria.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019