Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24502 del 30/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24502 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 25670-2011 proposto da:
DANESIN SONIA DNSSNO50P63L736D, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MERCURIO FRANCESCO, giusta procura a margine

della seconda pagina del ricorso;
– ricorrente contro
BANCA SANTO STEFANO – CREDITO COOPERATIVO MARTELLAGO – VENEZIA – SOCIETA’ COOPERATIVA in
persona del Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato DI PIERRO
NICOLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Data pubblicazione: 30/10/2013

MESTROVICH PAOLO, giusta mandato a margine del
controricorso;
– controricorrente nonchè contro

– intimata avverso la sentenza n. 169/2011 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA del 26.1.2011, depositata il 18/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Emanuele Coglitore (per delega avv.
Luigi Manzi) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA che si riporta alla relazione scritta.
Premesso in fatto
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“l. Con la decisione impugnata la Corte d’Appello di Venezia ha dichiarato

inammissibile l’appello proposto da Sonia Danesin avverso la sentenza del
Tribunale di Venezia che aveva dichiarato la simulazione assoluta del contratto
di locazione stipulato tra Rosaria Castellano e Sonia Danesin, ad istanza della
Banca Santo Stefano Credito Cooperativo di Martellago ed aveva condannato le
convenute al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di lite in favore
dell’istituto di credito. La Corte d’Appello ha ritenuto tardivo il gravame perché
proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza
effettuata presso il procuratore domiciliatario della Danesin, a mani del dott.
Matteo Casucci, qualificatosi addetto allo studio. Ha ritenuto assorbito l’appello
incidentale condizionato.

Ric. 2011 n. 25670 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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CASTELLANO ROSARIA;

2.- Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo col quale si denuncia
violazione, falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2697 cod. civ. e 434 cod.
proc. civ.), nonché omessa motivazione in punto di sussistenza di un rapporto
professionale tra il destinatario della notifica ed il soggetto che l’ha
materialmente ricevuta. Resiste con controricorso l’istituto di credito intimato.

documenti prodotti in giudizio (certificato di residenza del dott. Casucci e
scheda personale tratta dal sito internet del Consiglio dell’Ordine degli avvocati
di Perugia), da cui sarebbe emerso che l’unico studio del dott. Casucci fosse in
Perugia: ciò sarebbe in contraddizione con quanto affermato dalla sentenza
circa la collaborazione del dott. Casucci con l’avv. Piai in Venezia e la
motivazione sul punto sarebbe stata omessa.
Svolge quindi ulteriori argomenti volti a dimostrare l’illogicità della
motivazione nella parte in cui si è avvalsa dell’annuncio pubblicitario da cui
risultava che Matteo Casucci svolgesse la sua attività presso lo studio legale
dell’avv. Andrea Piai, per essere il documento riferito ad un periodo di tempo
successivo a quello in cui si ebbe la notificazione in contestazione.
Sostiene quindi che l’onere della prova sarebbe stato ribaltato a carico
dell’appellante, laddove si sarebbe dovuto porre a carico dell’appellata e,
comunque, che l’appellante medesima avrebbe contestato l’esistenza del
rapporto di collaborazione tra il dott. Casucci e l’avv. Piai.
2.1.- Il motivo è infondato per la parte in cui denuncia il vizio di violazione di
legge ed inammissibile per la parte in cui denuncia vizi della motivazione.
Quanto al primo, risultando dalla relazione di notificazione un rapporto di
collaborazione del dott. Casucci, ricevente l’atto notificando, quale «persona
addetta allo studio/ufficio/sede incaricata a ricevere gli atti di notificazione>>, e
l’avv. Piai, destinatario, secondo l’attestazione dell’ufficiale giudiziario,
gravava sull’appellante la prova volta a smentire tale attestazione e la relativa
dichiarazione.
Infatti, va ribadito che, in tema di notificazione ai sensi dell’art. 139 cod. proc.
civ., grava sul destinatario della notificazione, che contesti la veridicità delle
dichiarazioni circa la qualità di addetto all’ufficio o incaricato o abilitato a
ritirare l’atto rese all’ufficiale giudiziario e da questi attestate nella relazione di
Ric. 2011 n. 25670 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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La ricorrente deduce che la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto di due

notificazione, l’onere di provare l’inesistenza della qualità dichiarata da colui
che ha preso in consegna l’atto da notificare (cfr. Cass. n. 16164/03, n. 7827/05,
n. 23028/06).
2.2. Quanto al vizio di motivazione, va tenuto presente il principio per il quale,

ai fini della configurabilità del vizio di motivazione su un asserito punto

probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia sia tale da
invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia
probatoria delle risultanze sulle quali il convincimento del giudice è fondato,
onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base, ovvero che si tratti di un
documento idoneo a fornire la prova di un fatto costitutivo, modificativo o
estintivo del rapporto giuridico in contestazione, e perciò tale che, se tenuto
presente dal giudice, avrebbe potuto determinare una decisione diversa da
quella adottata” (cfr. così Cass. n. 14304/2005, ma nello stesso senso, tra
molte, anche Cass. n. 10156/2004, n. 5473/2006, n. 21249/2006, n. 9245/2007).
In sintesi, è necessario che il ricorrente dimostri che il documento, del quale
denuncia l’omesso esame, offra la prova di circostanze di portata tale da
invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia
delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del
giudice di merito (cfr., di recente, Cass. n. 5377/11).
Orbene, anche a voler prescindere dai profili di inammissibilità rilevati nel
controricorso (non essere stati i documenti trascritti in ricorso, né essere stato
indicato quando sarebbero stati prodotti e dove sarebbero rinvenibili), nessuno
dei due documenti richiamati dalla ricorrente fornisce la prova di una o più
circostanze che, se espressamente considerate, avrebbero condotto con certezza
ad una diversa soluzione della controversia (essendo la residenza di un
professionista in un dato luogo e la collocazione di un suo studio professionale
in tale luogo non incompatibili, di per sé, con la collaborazione con altro studio
professionale, come ritenuto dalla Corte).
Quanto alla motivazione fornita dalla Corte, essa è congrua e logica, non
avendo carattere decisivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 n. 5 cod. proc.
civ., l’incongruenza temporale su cui si insiste in ricorso e risultando
quest’ultimo come volto a sollecitare una nuova valutazione di questa Corte sui
Ric. 2011 n. 25670 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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decisivo della controversia, è necessario che “il mancato esame di elementi

documenti già apprezzati dal giudice di merito. Sotto entrambi i profili il
motivo è inammissibile.
In conclusione, in coerenza con i principi espressi dai precedenti richiamati nel
controricorso (cfr. Cass. n. 11889/90, n. 11644/92 e n. 239/07), va affermato
che, poiché, ai fini della validità della notificazione effettuata ai sensi

copia dell’atto da notificare sia consegnata dall’ufficiale giudiziario a
persona addetta all’ufficio o che comunque dichiari di essere addetta
all’ufficio o abilitata o incaricata a ritirare l’atto, non è nulla la
notificazione della sentenza al procuratore domiciliatario mediante
consegna di copia ad un praticante avvocato, abilitato al patrocinio, nella
qualità di <>, anche se iscritto al Registro dei Praticanti
avvocati di ordine diverso da quello di appartenenza del procuratore
domiciliatario. Spetta al destinatario della notificazione dimostrare
l’inesistenza di qualsivoglia relazione di collaborazione professionale e la
casualità della presenza del consegnatario presso lo studio del procuratore
destinatario della notificazione (cfr. Cass. ord. n. 332/96, e, da ultimo, Cass.
n. 28895/11).

Dato quanto sopra, si propone il rigetto del ricorso.”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai
difensori.
Non sono state presentate conclusioni scritte.
Ritenuto in diritto
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio, condividendo i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione, ha inteso ribadire il principio di diritto in questa enunciato.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Ric. 2011 n. 25670 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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dell’art. 139 cod. proc. civ. presso l’ufficio del destinatario, occorre che la

La Corte

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al

pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida
nell’importo di € 2.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori

Così deciso in Roma, il giorno 9 ottobre 2013, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di
cassazione.

come per legge.

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