Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24502 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 30/03/2017, dep.17/10/2017),  n. 24502

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14262/2016 proposto da:

I.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SETTEMBRINI

30, presso lo studio dell’avvocato ERICH GRIMALDI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CITES SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

CONDOMINIO (OMISSIS), P.C.RLO, GENERALI ITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6833/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO

SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., n. 6833 del 2015 la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame interposto dal sig. I.D. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Roma n. 18556 del 2009, ha accolto la domanda proposta nei confronti del Condominio (OMISSIS) e del sig. P.C. di risarcimento dei danni lamentati all’esito di caduta avvenuta all’interno dello stabile per la presenza di sabbia e residui di calcinacci derivanti dalla ristrutturazione dell’appartamento di proprietà di quest’ultimo, con condanna per l’effetto della terza chiamata società appaltatrice dei lavori Cites s.n.c..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito lo I. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso la società Cites s.r.l. (già Cites s.n.c.). Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

E’ stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite proposta ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente denunzia”violazione o falsa applicazione” degli artt. 91,92 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte non abbia compensato le spese di lite, ricorrendo nella specie giusti motivi ex art. 92 c.p.c., in quanto, sebbene l’appellante non sia risultato totalmente vittorioso, gli veniva, comunque, riconosciuto un importo a titolo di risarcimento e di rimborso delle spese processuali”.

Il motivo è infondato.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di spese processuali il sindacato della Corte Suprema di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (v. Cass. 19/6/2013 n. 15317; Cass., 5/4/2003 n. 5386; Cass., 3/7/2000 n. 8889; Cass., 25/9/1979 n. 4944).

Orbene, atteso che nella specie la domanda è stata accolta nei soli confronti della società appaltatrice Cites s.n.c. (ora Cites s.r.l.), e rigettata viceversa nei confronti degli altri convenuti (Condominio, sig. P. e società Assicurazioni Generali s.p.a.), sicchè non si versa -come sostenuto dall’odierno ricorrente – nella diversa ipotesi di accoglimento parziale della domanda, nell’affermare che “l’accoglimento dell’appello induce a liquidare le spese del giudizio in applicazione del principio della soccombenza anche per il primo grado… Anche le spese sostenute dal terzo, chiamato in causa su istanza di parte, non ricorrendo giusti motivi per la compensazione, vanno poste a carico dell’attore soccombente che, con la sua impugnazione infondata ha costretto l’assicuratore a difendersi anche nel secondo grado di giudizio… Va anche detto che lo I. è del tutto estraneo al rapporto contrattuale tra il condominio e Generali spa; sicchè la domanda di condanna dell’assicuratore in solido con il soggetto assicurato, è palesemente infondata” del suindicato principio la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Cites s.r.l. (già Cites s.n.c.), seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione nei confronti degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Cites s.r.l. (già Cites s.n.c.).

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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