Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24502 del 10/09/2021

Cassazione civile sez. I, 10/09/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 10/09/2021), n.24502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12133/2019 proposto da:

S.A., domiciliato in Roma, Via Barnaba Tortolini, n. 30,

presso lo studio del Dott. Giuseppe Placidi, rappresentato e difeso

dall’avvocato Giovan Francesco Esposito, per procura speciale estesa

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che per legge lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli depositato il 19 marzo

2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29 gennaio 2021 dal relatore Dott. Marco Vannucci.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il ricorrente, cittadino del Senegal di fede musulmana, in sede di audizione innanzi alla Commissione territoriale ha narrato che egli aveva lasciato il Paese per il timore di essere arrestato per la mutilazione genitale cui era stata sottoposta la figlia in sua assenza per volontà della famiglia paterna e materna. Respinta la richiesta di protezione internazionale dalla competente Commissione territoriale, il ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli che, dato atto della sua mancata comparizione, gli ha negato il riconoscimento sia della protezione internazionale, sia di quella umanitaria.

Ha ritenuto il tribunale che la genericità riscontrata dalla Commissione circa le dichiarazioni del richiedente non sono state colmate nel ricorso giurisdizionale (o in sede di udienza di comparizione, nella quale egli non è comparso, né ha depositato il verbale delle dichiarazioni rese alla C.T.), ricorso in cui non sono state fornite precisazioni apprezzabili in ordine alla vicenda, dall’età della figlia vittima della pratica agli elementi concreti da lui considerati per affermare la sussistenza del timore di essere incarcerato, essendo totalmente estraneo alla vicenda narrata; che dall’esame delle COI aggiornate la regione di provenienza del richiedente (Tambacounda, Casamance) non risulta interessata da conflitto armato; che le suddette gravi lacune nelle dichiarazioni del richiedente (il quale peraltro neppure ha mai dedotto persecuzioni a suo carico) precludono anche il riconoscimento della protezione umanitaria, non emergendo elementi di vulnerabilità a suo carico positivamente valutabili.

Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a tre motivi, illustrati anche con memoria.

Il Ministero resiste con controricorso.

Diritto

RITENUTO

Che:

1.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8-11, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. Lamenta il ricorrente che il giudice di merito ha illegittimamente onerato la parte ricorrente di produrre il verbale della audizione dinanzi alla Commissione territoriale, laddove l’art. 35 bis, comma 8, chiarisce che è quest’ultima ad essere tenuta a rendere disponibili gli atti del procedimento, tra i quali il verbale della audizione.

1.1. Tali doglianze sono inammissibili.

Il motivo non indica in alcun modo quali specifiche dichiarazioni espresse dal ricorrente nel corso della audizione in Commissione non siano state considerate dal tribunale ai fini della valutazione espressa nella decisione; né quindi indica le ragioni per le quali l’esame delle stesse avrebbe senza dubbio dato luogo ad una decisione diversa, fornendo elementi in grado da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle risultanze istruttorie che avevano determinato il convincimento del giudice di merito. La censura manca cioè – come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 32250 del 10/12/2019) – di decisività, e ciò vale sia per il vizio di violazione di norma di legge (che non tutela l’astratta regolarità della attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione: Cass. n. 26831 del 18/12/2014), sia per il vizio di omesso esame di (nella specie imprecisati) fatti storici controversi.

2. Il secondo motivo lamenta la violazione del dovere di cooperazione previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, per non avere il giudice di merito esaminato le precedenti dichiarazioni rese dal ricorrente che la Commissione avrebbe dovuto portare in giudizio e non aver verificato, attraverso l’esame delle informazioni acquisite d’ufficio ove non prodotte dalla difesa, le condizioni relative al Paese d’origine del richiedente asilo, che avrebbero condotto il giudice stesso a riconoscere la protezione umanitaria.

2.1. Con il terzo motivo si censura, per violazione di norme di diritto e omesso esame di fatti decisivi e discussi dalle parti, la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente, sostenendo che esse erano coerenti e plausibili nel fornire ragione della sua fuga “poiché la sua presenza nel luogo di origine costituiva ostacolo all’apprensione dei terreni…”.

2.2. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, si palesano inammissibili.

Quanto al giudizio di inattendibilità, il giudice di merito ha motivato puntualmente e chiaramente la sua valutazione negativa, indicando (cfr. sopra) le lacune essenziali del racconto come risultante dagli atti, ed il motivo di ricorso non si confronta affatto con tale motivazione, se non genericamente per collegare le ragioni della fuga dal Paese ad imprecisate vicende la cui pertinenza alla vicenda in esame non solo non appare affatto chiara, ma neppure risulta esposta dal ricorrente nelle sue dichiarazioni alla Commissione, o nel ricorso di primo grado. Quanto al diniego della protezione umanitaria, anche qui il motivo non indica quali ragioni di vulnerabilità individuale, diverse da quella esaminata e ritenuta inattendibile dal tribunale, siano state rappresentate dal ricorrente. Ne deriva che, se è pur vero che la valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni della protezione umanitaria deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito non sussiste se, già esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori (cfr. Cass. n. 29624 del 2020). In un contesto siffatto, del resto, l’accertamento d’ufficio circa la situazione del Paese di origine non varrebbe di per sé a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, che non può non basarsi su una valutazione individuale, caso per caso, della condizione personale (in Patria ed in Italia) del richiedente, che a sua volta presuppone specifiche ed apprezzabili allegazioni da parte del medesimo.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021

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