Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24502 del 01/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 01/10/2019, (ud. 08/07/2019, dep. 01/10/2019), n.24502
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4261-2019 proposto da:
F.J., RICORSO NON NOTIFICATO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il
14/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.
La Corte:
Fatto
RILEVATO
che F.J. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Torino ha rigettato il gravame da lui proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso non risulta essere stato notificato alla parte contro cui è proposto;
ritenuto pertanto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone (cfr.ex multis: Cass.n. 13830/2016); che, in difetto di intimazione, non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Da inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019