Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24501 del 30/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24501 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 25372-2011 proposto da:
TRIUNFO ANTONIO TRNNTN3ORO1A013L, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 24, presso lo studio
dell’avvocato PANETTA MARIA NATALIA, rappresentato e difeso
dall’avvocato BREGLIA MAURIZIO giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

TROJER HORST TRJHST41D08F132J, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall’avvocato APRILE EUGENIO giusta delega a margine
della seconda pagina del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 30/10/2013

- ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 137/2011 della CORTE D’APPELLO di
TRENTO, SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO del

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA.

Premesso in fatto
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
con la decisione ora impugnata per cassazione la Corte d’Appello di Trento
sez. distaccata di Bolzano ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da
Antonio Triunfo avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano pubblicata il 20
maggio 2009, poiché, essendo stata pronunciata in un giudizio di opposizione
all’esecuzione, trattasi di sentenza non impugnabile ai sensi dell’art. 616,
ultimo inciso, c.p.c., nel testo risultante dopo la modifica apportata dalla legge
n. 52 del 2006 e prima dell’abrogazione ad opera della legge n. 69 del 2009;
il ricorso per cassazione è svolto con un unico motivo, col quale si deduce il
vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 58 della legge n. 69 del 2009 in
relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., al fine di sostenere che la Corte
d’Appello avrebbe errato nell’applicare al caso di specie l’art. 616, ultimo
inciso, cod. proc. civ., nel testo da ultimo richiamato.
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. I cod. proc. civ. perché la
Corte d’Appello ha deciso la questione sul regime di impugnazione della
sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 616 cod. proc. civ. in modo conforme alla
giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per
mutare questo orientamento.
Allo scopo è sufficiente richiamare i precedenti che hanno reiteratamente
affermato che le sentenze conclusive in primo grado dei giudizi di opposizione
all’esecuzione pubblicate tra il 10 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 non sono
impugnabili in ragione di quanto disposto dall’art. 616, ult.inc., c.p.c., nel testo
introdotto dall’art.14 della legge n. 52 del 2006 (abrogato con l’art. 49, comma
2°, della legge n. 69 del 2009), quindi sono soltanto ricorribili per Cassazione
ex art. 111 Cost. (Cass. n. 20392/09, n. 2043/10, ord. n. 20324/10, nonché, a
contrario, Cass. n. 20414/06 ed, ancora, anche per il rigetto dell’eccezione di
incostituzionalità, Cass. n. 976/08, nonché successivamente Cass. n. 3688/11).
Il principio è stato ribadito, anche ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.
da Cass. ord. n. 17321/11.
§§§§§§§

Ric. 2011 n. 25372 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-2-

20/07/2011, depositata il 12/08/2011;

Va escluso che nel caso di specie possa trovare applicazione la norma dell’art.
92, comma secondo, cod. proc. civ. nel testo richiamato dal ricorrente.
Trattandosi di giudizio introdotto con ricorso del 20 luglio 2005, il testo
dell’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ. applicabile è quello originario del
codice di rito, vigente in epoca anteriore sia alla modifica apportata dall’art. 2,
comma 1, lett. a) della legge n. 263 del 2005, ai sensi del quale il giudice poteva
compensare le spese se <>, sia alla modifica apportata, in sostituzione di quella
appena riportata, dall’art. 45, comma 11, della legge n. 69 del 2009, che ha
introdotto il testo la cui applicazione è invocata dal ricorrente incidentale.
Infatti, mentre il testo modificato dalla prima di dette leggi si applica ai giudizi
introdotti dopo il 1° marzo 2006, il testo modificato dalla seconda si applica a
quelli introdotti dopo il 4 luglio 2009.
Ne consegue che, nel caso di specie, essendo sufficiente alla compensazione,
parziale o totale, la sussistenza di giusti motivi, apprezzabile discrezionalmente
dal giudice di merito, va fatta applicazione del principio per il quale, in tema di
regolamento delle spese processuali, nel regime anteriore alla novella dell’art.
92 cod. proc. civ. recata dall’art. 2, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre
2005, n. 263, rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito disporne la
compensazione, in tutto o in parte, anche nel caso di soccombenza di una parte.
Tale statuizione, ove il giudicante abbia fatto esplicito riferimento all’esistenza
di “giusti motivi”, non necessita di alcuna esplicita motivazione e non è
censurabile in cassazione, salvo che lo stesso giudice abbia specificamente
indicato le ragioni della sua pronuncia, dovendosi, in tal caso, il sindacato di
legittimità estendere alla verifica dell’idoneità in astratto dei motivi posti a
giustificazione della pronuncia e dell’adeguatezza della relativa motivazione.
(Cass. n. 7523/09).
Dato quanto sopra, si ritiene che le ragioni indicate in motivazione
(<<...diffìcoltà di coordinamento delle disposizioni normative succedutesi nel tempo e ... fatto che l'inammissibilità dell'appello è stata rilevata d'ufficio») siano idonee a supportare la valutazione della sussistenza dei giusti motivi di compensazione, ex art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo di cui sopra. Ric. 2011 n. 25372 sez. M3 - ud. 09-10-2013 -3- Il resistente ha proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, col quale è denunciata violazione dell'art. 92 cod. proc. civ., nonché erroneità ed illogicità della motivazione per avere il giudice d'appello compensato per metà le spese del grado, malgrado il regime impugnatorio della sentenza risultasse già da precedenti conformi e, comunque, l'appellato, già vittorioso in primo grado, lo sarebbe stato anche in appello. Deduce, in particolare, che i motivi indicati dal giudice d'appello a fondamento della compensazione parziale non integrerebbero le <> richieste dall’art. 92, comma
secondo, cod. proc. civ.
Il motivo non merita di essere accolto.

In conclusione, il ricorso incidentale appare inammissibile.”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai
difensori.
Non sono state presentate conclusioni scritte.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Conclusivamente, i ricorsi, principale ed incidentale, devono essere
dichiarati inammissibili, previa riunione.
Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate per
soccombenza reciproca.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili; compensa le spese
del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il giorno 9 ottobre 2013, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di
cassazione.

Ritenuto in diritto

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