Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24501 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 30/03/2017, dep.17/10/2017),  n. 24501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5265-2016 proposto da:

P.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CESI 72,

presso lo studio dell’avvocato MARZIA ROSITANI, rappresentato e

difeso dagli avvocati LUIGI MARINO, NICOLA ZANNI;

– ricorrente –

contro

A.P., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso

lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN, rappresentata e difesa

dall’avvocato LORENZO MINUNNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1043/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 22/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO

SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1043 del 2015 la Corte d’Appello di Bari ha respinto il gravame interposto dal sig. P.N. in relazione alla pronunzia G. di P. Bari n. 3669 del 2010, di rigetto della domanda proposta nei confronti dello IACP di risoluzione del contratto tra di essi intercorrente di locazione ad uso diverso da abitazione, avente ad oggetto immobile sito in (OMISSIS), per dedotto inadempimento di quest’ultimo in ragione della mancanza del certificato di agibilità e di destinazione d’uso del medesimo.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il P. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Grosseto, che ha prodotto anche memoria.

E’ stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite proposta ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 1453 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso il ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., al “contratto di locazione… (doc. n. 6, fascicolo di parte del 1^ grado)”, ai “documenti di cui al n. 4 del fascicolo di parte ricorrente del giudizio di cassazione”, alla sentenza del giudice di prime cure, alla “racc. A.R. dell’Avv. Nicola Zanni l’11 luglio 2008 (negata al fascicolo di parte del 1^ grado, al n. 18, n.d.A.)”, alla “lettera sottoscritta direttamente dal P.”, alla “istanza presentata il 18 novembre 2010”, alla “missiva dell’11 Luglio 2007”, alla “documentazione prodotta dallo IACP”, all'”autocertificazione di agibilità”) limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni del ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, di cui Euro 5.400,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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