Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24500 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25113-2014 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI

31, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA RAPONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato TERESA NOTARO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIAle in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI giusta delega in calce al

ricorso notificato;

– resistente –

contro

MINISTIRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– incidentali –

avverso la sentenza n. 1700/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

3/10/2013, depositata il 21/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAGETTA ANTONELLA;

udito l’Avvocato Clementina Pulli difensore del resistente (INPS) che

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 1700/2013 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di A.A. intesa al conseguimento della prestazione di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12.

La Corte territoriale ha ritenuto corretto l’assunto del giudice di prime cure, secondo il quale, al fine della verifica del requisito reddituale per il conseguimento della prestazione in controversia, doveva tenersi conto anche del reddito della casa di abitazione dell’aspirante al beneficio. Sul rilievo che dalla documentazione versata in atti emergeva che il cumulo del reddito della casa di abitazione con gli altri redditi posseduti dall’ A. comportava il superamento della soglia di legge, ha escluso il diritto di questi al beneficio.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso A.A. sulla base di un unico motivo. L’INPS ha depositato procura. Il Ministero dell’economia e delle finanze si è costituito ai soli fini della discussione.

Nella relazione depositata ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., il Consigliere relatore ha concluso per l’accoglimento della Corte.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Ha sostenuto che in base al combinato disposto della L. n. 118 del 1971, art. 12 e della L. n. 153 del 1969, art. 26, il reddito della casa di abitazione non concorreva alla determinazione del complessivo reddito dell’interessato al fine della verifica del requisito reddituale. Ha inoltre argomentato sul fatto che ai fini di tale verifica, anche alla luce della novella introdotta dal D.L. n. 76 del 2013, art. 10, occorreva avere riguardo al solo reddito individuale.

Il ricorso è manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in tema di pensione di inabilità, ai fini del requisito reddituale non va calcolato il reddito della casa di abitazione, in quanto la L. n. 118 del 1971, art. 12, rinvia per le condizioni economiche, alla L. n. 153 del 1969, art. 26, che, per la pensione sociale, esclude dal computo il reddito della casa di abitazione. Nè rileva, in senso contrario, la previsione di cui al D.M. n. 553 del 1992, art. 2, che impone, ai fini assistenziali, la denuncia dei redditi “al lordo degli oneri deducibili”, in quanto la casa di abitazione, non costituisce, a tal scopo, un onere deducibile, ma una voce di reddito. (Cass. n. 5479 del 2012, ord. n. 20387 del 2013, n. 14026 del 2016).

In continuità con tale giurisprudenza il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità al altro giudice di secondo grado che si designa nella Corte di appello di Messina, in diversa composizione.

PQM

Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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