Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24500 del 30/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24500 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 29683-2011 proposto da:
MANCINELLI LORETTA MNCL1T46M47H501Y, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE TUPINI 113, presso lo studio
dell’avvocato CORBO NICOLA, che la rappresenta e difende, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589 in
persona del Dirigente Generale – Direttore della Direzione Centrale
Patrimonio, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV
NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati PONE
VINCENZO e TORRE BETTINO, giusta procura speciale in calce al
controricorso;

Data pubblicazione: 30/10/2013

- controricorrente nonchè contro
SCIP SRL;

– intimata –

ROMA del 21.12.2010, depositata il 06/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Nicola Corbo che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA che si riporta alla relazione scritta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente
comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:
1. Con citazione notificata nel febbraio 2008 Loretta Mancinelli
convenne innanzi al Tribunale di Roma l’I.N.A.I.L. e S.C.I.P. per ivi
sentire accertare e dichiarare il suo

diritto

all’acquisto

dell’appartamento dell’Ente da lei condotto in locazione, al prezzo di
euro 328.798,.43, ridotto del coefficiente di abbattimento 0,6711.
Costituitosi in giudizio, il convenuto Istituto contestò l’avversa pretesa.
2. Disposto il mutamento di rito da ordinario a locatizio, con sentenza
del 27 aprile 2009 il giudice adito rigettò la domanda.
Ric. 2011 n. 29683 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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avverso la sentenza n. 5350/2010 della CORTE D’APPELLO di

3. Il gravame proposto dal soccombente avverso tale decisione è stato
dichiarato improcedibile dalla Corte territoriale in data 6 aprile 2011.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte Loretta
Mancinelli formulando un solo motivo.
Resiste con controricorso l’I.N.A.I.L. mentre nessuna attività difensiva

3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata,
successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis,
inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi
accolto.
4. Nel censurare la decisione impugnata il ricorrente denunzia
violazione degli artt. 435, secondo comma, cod. proc. civ., e 111
della Costituzione, ex art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
Il motivo pare manifestamente fondato, alla luce delle considerazioni
che

seguono.

Va premesso che, nella fattispecie, è in sostanza pacifico che la
notificazione del ricorso in appello, sebbene effettuata oltre il termine
di cui al comma 2 dell’art. 435 cit., sia avvenuta, rispettando il termine
dilatorio di cui al comma successivo della stessa norma. E invero,
depositato il ricorso in data 9 luglio 2009 e fissata l’udienza per il 21
dicembre 2010, ricorso e decreto sono stati notificati alla controparte il
9 dicembre del 2009.
Ora, secondo un principio ripetutamente affermato da questa Corte,
nel rito del lavoro e, conseguentemente, anche nel c.d. rito locatizio, il
termine di dieci giorni assegnato all’appellante per la notificazione del
ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione (art. 435
comma 2 cod. proc. civ.) non è perentorio e, pertanto, la sua
Ric. 2011 n. 29683 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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ha svolto l’altra intimata S.C.I.P.

inosservanza non comporta decadenza, sempre che resti garantito
all’appellato lo spatium deliberandi non inferiore a venticinque giorni
prima dell’udienza di discussione della causa (art. 435 comma 3 cod.
proc. civ.), perché egli possa apprestare le proprie difese (Cass. civ. 14
luglio 2011, n. 15590; Cass. civ. 15 ottobre 2010, n. 21358). Invero —

comma 2, cod. proc. civ., alla stregua del quale “l’appellante, nei dieci
giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto
all’appellato”, deve essere letto e interpretato in relazione al contenuto
del successivo comma 3 dello stesso articolo, in base al quale “tra la
data di notzficazione all’appellato e quella dell’udienza di discussione deve
intercorrere un termine non minore di venticinque giorni”. Il che evidenzia come
lo stesso legislatore, nel porre il suddetto termine (ordinatorio) di cui al
comma 2, abbia disciplinato le conseguenze di una eventuale
inosservanza di tale termine, prevedendo, al comma 3, che la notifica
effettuata mantiene i suoi effetti, anche in caso di mancato rispetto del
termine di cui al comma precedente, allorchè tra la data di
notificazione e quella dell’udienza permanga un termine non inferiore a
venticinque giorni.
In sostanza appare chiaro, dal complesso dei due commi della
disposizione in esame, che il legislatore ha regolato normativamente le
conseguenze della inosservanza del termine di cui al comma 2,
prevedendo in via generalizzata il permanere degli effetti della
compiuta notifica nell’ipotesi prevista dal comma 3, in tal modo
superando — alla stregua delle stesse previsioni codicistiche — la
necessità di uno specifico provvedimento autorizzatorio o di proroga
da parte del giudice prima della scadenza dello stesso termine.

5. Non contrasta con quanto sopra il principio affermato dalle sezioni
unite di questa Corte nella sentenza n. 20604 del 2008, richiamata nella
Ric. 2011 n. 29683 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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come osservato in specie nella sentenza n.21358/2010 — l’art. 435,

decisione impugnata, posto che esso si riferisce alle sole ipotesi, idonee
a comportare un effettivo allungamento del processo, potenzialmente
attribuibile a negligenza della parte attrice, di inesistenza, giuridica o di
fatto, della notificazione del ricorso e del decreto e, cioè, ad ipotesi di
contestuale violazione del termine dilatorio di cui al comma 2 dell’art.

resistente fissato dal successivo terzo comma dello stesso articolo. La
non riferibilità della sentenza delle SS.UU. del 2008 all’ipotesi di ritardo
della notificazione, nel rispetto tuttavia del termine posto a tutela di
controparte dall’art. 435, comma 3,cod. proc. civ., si evince dalla
circostanza che il richiamo operato nella predetta sentenza all’art. 111
Cost., comma 2, nel testo novellato dalla L. 23 novembre 1999, n. 2, ed
alla regola della “ragionevole durata” del processo, non si attaglia in
alcun modo a fattispecie, come quella in esame, in cui pacificamente la
notifica, ancorchè in ritardo rispetto al termine di gg. 10 di cui al
comma 2 della norma, è avvenuta entro un termine tale, rispetto a
quello dell’udienza di comparizione fissata dal presidente, da garantire
all’altra parte il necessario .spatium deliberandi.

6. Peraltro la non pertinenza della decisione delle SS.UU., rispetto alla
questione di diritto in esame, risulta confermata anche dalla Corte
costituzionale (ordinanza n. 60 del 2010), che ha ritenuto
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 435 cod. proc. civ. prospettata sulla base della suddetta
decisione, per evidente erroneità del presupposto interpretativo.
È sufficiente all’uopo ricordare che a tali conclusioni il giudice delle
leggi è pervenuto sulla base delle seguenti considerazioni:
– l’art. 435, comma 2, cod. proc. civ. dispone che, nei procedimenti in
materia di lavoro e di previdenza, l’appellante, nei dieci giorni
successivi al deposito del decreto con il quale il Presidente della Corte
Ric. 2011 n. 29683 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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435 cod. proc. civ. e del termine a tutela del diritto di difesa del

d’appello, a norma del primo comma dello stesso art. 435, nomina il
giudice relatore e fissa l’udienza di discussione dinanzi al collegio,
provvede alla notifica del ricorso e del decreto all’appellato;
– l’art. 435, comma 3, cod. proc. civ. stabilisce che tra la data di
notificazione all’appellato e quella dell’udienza di discussione deve

– il giudice rimettente ha sospettato di illegittimità costituzionale la
norma denunciata, partendo dall’affermazione contenuta nella sentenza
delle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 20604 del
2008), secondo cui l’inosservanza del termine di cui all’art. 435, comma
2, cod. proc. civ. determina l’improcedibilità dell’appello;
– il giudice remittente, peraltro, non ha tenuto presente che nella
fattispecie esaminata dalle S.U. tale improcedibilità era stata affermata
non già per la sola violazione dell’art. 435, comma 2, ma per la
inosservanza dell’art. 435, comma 3, per non essere mai intervenuta la
notifica ivi prevista;
– nel caso in esame, invece, malgrado l’inosservanza del termine di cui
all’art. 435, comma 2, cod. proc. civ., la notifica del ricorso e del
decreto era intervenuta nel rispetto del termine di cui al successivo
comma 3, con la conseguente, astratta possibilità dello svolgimento
dell’udienza di discussione e della realizzazione del diritto di difesa
dell’appellato.
Ne deriva che il ricorso appare destinato all’accoglimento”.
Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra
trascritta relazione, alla quale il resistente I.N.AI.L. non ha del resto
neppure replicato.
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio, anche
per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma in
diversa composizione.
Ric. 2011 n. 29683 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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intercorrere un termine non minore di venticinque giorni;

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche
per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Roma in
diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre

2013.

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