Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24500 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10267-2010 proposto da:

R.M., quale unica erede della prof.ssa R.A.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, via MONTEZEBIO 28 SC. A

INT. 6, presso lo studio dell’avvocato BERNARDI GIUSEPPE, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO B.N.L. S.P.A.;

– intimata –

nonchè da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO B.N.L. S.P.A., in persona del legale

rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 441, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MARINI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

R.M., quale unica erede della prof.ssa R.A.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTEZEBIO 28 SC. A

INT. 6, presso lo studio dell’avvocato BERNARDI GIUSEPPE, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3005/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/04/2009 R.G.N. 63/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato MARINI PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per accoglimento del ricorso

principale, in subordine assorbimento o inammissibilità

dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 7.1.02 il Tribunale di Roma, dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimato a S.M. con lettera 22.5.81 dalla Banca Nazionale del Lavoro – BNL S.p.A., condannava detto istituto di credito a pagare a titolo risarcitorio al lavoratore le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento alla cessazione del rapporto per raggiunti limiti d’età (in totale circa 13 anni), risarcimento che poi la Corte d’appello di Roma – con sentenza 10-15.4.09 -riduceva a cinque annualità di retribuzione, considerato il periodo di tempo che sarebbe stato ragionevolmente necessario al S., vistane l’età non più giovane, a reperire altra occupazione.

Per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte territoriale ricorre R.M. (unica erede di R.A.M., a sua volta era unica erede del S., nelle more deceduto) affidandosi ad un solo motivo di ricorso.

La BNL resiste con controricorso e propone ricorso incidentale tardivo per un unico motivo.

La R. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Preliminarmente si riuniscono ex art. 335 c.p.c. il ricorso principale e quello incidentale.

2- Con unico motivo di doglianza la ricorrente principale deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio ed erronea valutazione delle prove nella parte in cui, in parziale riforma della sentenza di prime cure, la Corte d’appello ha ridotto a cinque annualità di retribuzione il risarcimento del danno spettante al S. ex art. 18 Stat. per effetto della dichiarata illegittimità del licenziamento; in tal modo – prosegue la ricorrente – l’impugnata sentenza ha trascurato che, ai fini della riduzione del danno risarcibile ex art. 1227 c.c., grava sul datore di lavoro l’allegazione e la prova della sussistenza d’un fatto colposo del lavoratore in relazione al pregiudizio che avrebbe potuto evitare usando la normale diligenza, allegazione e prova del tutto mancate, nel caso di specie, da parte della BNL; infine, è illogico e contraddittorio affermare che la non più giovane età del S. avrebbe richiesto maggior tempo per reperire nuova occupazione, perchè ciò dimostra – anzi – che il mancato reperimento di una nuova occupazione non poteva in alcun modo essergli imputabile, come altresì dimostrato dalla documentazione prodotta in corso di causa dal lavoratore (del tutto ignorata dalla Corte capitolina), tale da escludere in radice ogni presunta condotta colposa del creditore ex art. 1227 c.c..

Il motivo è fondato.

Invero, secondo la consolidata applicazione giurisprudenziale dell’art. 18 Stat. nel testo anteriore alla novella di cui alla L. n. 108 del 1990, al lavoratore illegittimamente licenziato spettano a titolo risarcitorio tutte le retribuzioni maturate dalla data del recesso a quella di reintegra (o di cessazione del rapporto per sopraggiunti limiti d’età, come avvenuto nel caso di specie); in tanto detto risarcimento può essere ridotto in quanto risulti, ex art. 1227 c.c., un aliunde perceptum – e non è questo il caso ritenuto dall’impugnata sentenza – oppure emerga un concorso colposo del lavoratore nell’aggravamento del danno medesimo.

Orbene, la Corte territoriale ha ipotizzato che nel giro di cinque anni il dante causa degli odierni ricorrenti principali avrebbe ben potuto trovare una nuova occupazione, vista l’età non più giovane del S..

In tal modo, in sostanza, l’impugnata pronuncia implicitamente suppone un concorso colposo del lavoratore nell’aggravamento del danno, concorso che sarebbe consistito nel non aver egli trovato, pur avendone il tempo, una nuova attività lavorativa.

Tale affermazione, oltre che lesiva dell’art. 112 c.p.c. per avere i giudici d’appello rilevato d’ufficio quella che, in realtà, è un’eccezione in senso stretto (sulla non rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di cui all’art. 1227 c.c., comma 2 v., ex aliis, Cass. 27.6.07 n. 14853; Cass. 31.3.05 n. 6748; Cass. 15.10.04 n. 20324;

Cass. 23.5.01 n. 7025), appare altresì manifestamente illogica in quanto proprio l’ormai avanzata età del S. gli avrebbe reso assai problematico il reperire una nuova occupazione.

3- Le osservazioni sopra svolte anticipano l’infondatezza del ricorso incidentale, con il quale la BNL lamenta che – trattandosi di licenziamento intimato prima della novella dell’art. 18 Stat.

apportata dalla L. n. 108 del 1990 – l’impugnata sentenza non abbia accordato solo il danno nella misura minima di cinque mensilità di retribuzione, sul presupposto che sarebbe stato onere del lavoratore dimostrare di non aver trovato, dopo il licenziamento, una nuova occupazione altrettanto redditizia di quella perduta.

La censura svolta in via incidentale è espressamente agganciata ad un precedente di questa S.C. (Cass. 24.5.91 n. 5898) difforme sia dalla giurisprudenza anteriore (cfr. Cass. S.U. 29.4.85 n. 2761) sia da quella successiva – e che qui va ribadita -, costante, invece, nello statuire che il risarcimento del danno per il periodo intercorrente tra il licenziamento illegittimo e la sentenza di annullamento del medesimo si identifica, quanto al danno eccedente le cinque mensilità dovute per legge, nelle retribuzioni non percepite, salvo che il dipendente provi di aver subito un danno maggiore o che il datore di lavoro provi l’aliunde perceptum o la sussistenza di un fatto colposo del lavoratore in relazione al danno che il medesimo avrebbe potuto evitare usando la normale diligenza (cfr. Cass. 2.9.03 n. 12798; Cass. 16.3.02 n. 3904; Cass. 2.11.95 n. 11356).

4- In conclusione, riuniti i ricorsi, mentre quello incidentale è da rigettarsi, quello principale va accolto; ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, accoglie quello principale e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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