Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24500 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/10/2018, (ud. 09/05/2018, dep. 05/10/2018), n.24500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. L. – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo M – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15408/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

COLIBRI’ SRL IN LIQUIDAZIONE, (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, P.V. (c.f. (OMISSIS)) quale

moglie ed erede del liquidatore della cessata Colibrì srl,

T.V. (c.f. (OMISSIS)) quale socio della cessata Colibrì srl,

TO.FO. (c.f. (OMISSIS)) quale socia della cessata Colibrì

srl;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale, sezione di

Firenze, n. 356 coll. 1 pronunciata il 23.9.2009 e depositata il

14.4.2010.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 maggio 2018

dal Consigliere Dott. Pierpaolo Gori.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Centrale sezione di Firenze (in seguito, CTC), veniva accolto il ricorso principale proposto da COLIBRI’ SRL IN LIQUIDAZIONE e rigettato il ricorso incidentale dell’AGENZIA DELLE ENTRATE contro la decisione n. 97/03/1995 emessa dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Pistoia, la quale a sua volta aveva confermato la decisione della Commissione Tributaria di primo grado di Pistoia n. 379/03/1991 di riunione di tre ricorsi proposti dalla società contro avvisi di rettifica per gli anni di imposta 1985, 1986 e 1987 con cui veniva recuperato da imposta ai fini IVA imponibile evaso, contestati costi come indetraibili e irrogate le relative sanzioni, nonchè di tre ingiunzioni di pagamento relative al terzo delle imposte accertate con gli avvisi di liquidazione, e, infine, di un avviso di irrogazione sanzioni per mancata emissione di scontrini fiscali;

– Nel dettaglio La CT di primo grado, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, aveva rigettato l’eccezione di nullità degli avvisi di rettifica, ridotto l’imponibile evaso per gli anni 1985-87 del 15%, annullato l’avviso di accertamento per la parte concernente le spese ritenute indetraibili, annullato le ingiunzioni di pagamento per la parte eccedente il terzo dell’imposta risultante dall’imponibile come rideterminato in sentenza e, da ultimo, rideterminate le sanzioni conseguenti alle mancate emissioni delle ricevute fiscali, con conferma dei provvedimenti impugnati nel resto; sia l’appello dell’Agenzia con cui veniva censurata la genericità e il difetto di motivazione della sentenza nei capi di soccombenza, sia l’appello incidentale della società sulla parte a sè sfavorevole, venivano entrambi disattesi dalla CT di secondo grado, ritenuta l’irrilevanza della determinazione del numero esatto di scontrini omessi e congrua la riduzione alla luce del vincolo di continuazione tra i fatti oggetto dell’avviso impugnato e di altro separatamente deciso; sostanzialmente i medesimi motivi venivano riproposti dalle parti avanti alla CTC e tale autorità giudicante accoglieva il ricorso della contribuente, disatteso quello dell’Agenzia, in quanto riteneva che l’accertamento induttivo esperito dall’Amministrazione fosse fondato su elementi presuntivi viziati da indeterminatezza;

– avverso la sentenza, propone ricorso l’Agenzia affidato a quattro motivi, notificato oltre che alla società, anche in rinnovazione, ai sig.ri P.V. quale moglie ed erede del liquidatore della cessata Colibrì srl, T.V. e TO.FO. quali soci della cessata Colibrì srl, affidato a cinque motivi; gli intimati sono rimasti contumaci.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Parte ricorrente rende noto che la società è “cessata” e, dalla visura in atti, risulta la cancellazione dal registro delle imprese; dunque, quale soggetto giuridico risulta priva di legittimazione, dal momento che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’ente e, quindi, la cessazione della sua capacità processuale (Cass. 8 ottobre 2014 n. 21188);

– Inoltre, non vi è prova della legittimazione passiva neppure della sig.ra P.V., l’unico soggetto dei cui confronti è stata prodotta la cartolina di perfezionamento della notifica, ma evocata quale moglie ed erede del liquidatore della cessata società, non essendo tali elementi sufficienti per individuarla quale titolare solidale dell’obbligazione; infatti, l’effetto estintivo della società determina il venir meno del potere di rappresentanza dell’ente estinto in capo al liquidatore (Cass. 5 maggio 2017 n. 11100), mentre i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono per effetto dell’estinzione, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti “pendente societate”. Ne discende che i soci peculiari successori della società, subentrano, altresì, nella legittimazione processuale facente capo all’ente (Cass. S.U. 6070/13);

– Al tempo stesso, i soci correttamente individuati sulla base della visura agli atti risultano destinatari di una richiesta di notifica portata all’ufficiale postale all’ultimo giorno utile entro il termine lungo di impugnazione al tempo vigente, ma non vi è prova del perfezionamento delle notifiche nei loro confronti;

– Va rammentato al proposito che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la novazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (Cass. 27 ottobre 2017 n. 25552);

– Il ricorso dev’essere in conclusione dichiarato inammissibile, non

trovando nel giudizio di Cassazione applicazione l’istituto della rimessione in termini (Cass. n. 4356/2010), peraltro nemmeno chiesta nel caso di specie;

– Nessuna statuizione va adottata in punto di spese, dal momento che gli intimati non si sono costituiti.

PQM

la Corte:

dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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