Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2450 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2450 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

ORDINANZA

sul ricorso 10795-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017

MERCUGLIANO FRANCO;
– intimato –

3639

avverso la sentenza n. 2857/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/04/2013 r.g.n.
5451/2007.

Data pubblicazione: 31/01/2018

RG 10795/13

RILEVATO

Che con sentenza depositata il 20.4.13, la Corte d’appello di Roma
dichiarava l’illegittimità del contratto a termine stipulato tra Poste
Italiane s.p.a. e Franco Mercugliano il 2.7.02 ex art. 1 d.lgs n. 368\01
(motivato da “esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche di
carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi

territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero
conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie,
prodotti o servizi nonché all’attuazione delle previsioni di cui agli
Accordi del 17,18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002”),
condannando la società Poste al pagamento di una indennità pari a 5
mensilità di retribuzione, ex art. 32 L. n. 183\10, con interessi e
rivalutazione monetaria.
Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Poste,
affidato a sette motivi; il Mercugliano è rimasto intimato.

CONSIDERATO
Che la ricorrente ha prodotto verbale di conciliazione in sede sindacale
della presente controversia, redatto in data 13.6.2013.
Che pertanto non sussiste più alcun interesse delle parti alla risoluzione
della lite in sede giurisdizionale, sicché deve dichiararsi cessata la
materia del contendere, con compensazione integrale delle spese
stante il bonario componimento della causa.

P.Q.M.
La Corte dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di lite.

Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 26 settembre 2017
Il Presidente

Il Funzionario
Dott.s

(dr. Vincenzo Di Cerbo)

ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul

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