Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2450 del 31/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20102-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

STUDIO LEGALE ASSOCIATO N., AVVOCATO N.G.

R.R. & N.C., N.G., R.R.,

N.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 95/2010 della COMM.TRIB.REG.LEZ.DIST. di

BRESCIA depositata il 03/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, n. 95/65/10 dep. 3.6.2010, che su ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’istanza di rimborso del’Irap versata per gli anni 2002, 2003 e 2004 dallo Studio associato G.N., C.N. e R.R., in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato dovuto il rimborso.

Lo Studio associato non si è costituito.

Il Collegio ha autorizzato il relatore alla redazione in forma semplificata della motivazione della sentenza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (art. 2697 c.c., comma 1), essendo a carico del contribuente che richiede il rimborso dell’imposta l’onere della prova della mancanza dei presupposti impositivi (nella specie dell’autonoma organizzazione).

2. Col secondo motivo si deduce insufficiente motivazione sul fatto decisivo rappresentato dal mancato esame dei dati delle dichiarazioni del contribuente (quadri RE) da cui emergono costi e spese per lavoro dipendente e compensi a terzi.

3. Il ricorso è fondato e va accolto.

4. Le S.U. di questa Corte (n. 7371 del 14/04/2016), hanno affermato che “presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione”.

Nella esposta prospettiva l’unica prova contraria rilevante rimane non già l’assenza di un apparato organizzativo (in realtà sempre implicito nella struttura associativa dello studio) ma proprio l’assenza di una associazione. Prova che nella specie non risulta nemmeno ipotizzata, essendo anzi in radice contraddetta dalla stessa imputazione del ricorso e del debito d’imposta all’ente collettivo in cui si identifica per l’appunto lo studio associato (v. Cass. n. 27300 del 2016).

4. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla associazione contribuente.

Trattandosi di soluzione interpretativa consolidatasi successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA