Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2450 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 04/02/2020), n.2450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6164-2018 proposto da:

D.A., DO.AI., genitori del minore D.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA, 7, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE RONIBOLA’, rappresentati e difesi dall’avvocato LORENZO

ALEMANNI;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

TORINO;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 452/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositato il 17/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE

LOREDANA.

Fatto

RILEVATO

– che la parte ricorrente ha proposto ricorso avverso il decreto della Corte d’appello di Torino del 17 gennaio 2018, il quale ha respinto il reclamo contro la decisione del tribunale per i minorenni del 20 ottobre 2017, a sua volta reiettiva della domanda proposta ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3;

– che non svolge difese parte intimata;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c.;

– che il ricorrente ha depositato memoria;

– che, all’adunanza del 5.2.2019, il Collegio ha disposto rinvio a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni unite, chiamate a decidere dalla ordinanza interlocutoria n. 29802 del 18.11.2018, ed i ricorrenti hanno depositato nuova memoria;

Diritto

CONSIDERATO

– che l’unico motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28, comma 3, e art. 31, comma 3, perchè la corte del merito avrebbe svolto una motivazione illogica e contraddittoria nel non ritenere integrati i presupposti della autorizzazione, in quanto il minore, che ha concluso il ciclo della scuola elementare ed è stato seguito da un insegnante di sostegno perchè minorato mentale lieve, avrebbe un pregiudizio dal venire meno di detto sostegno scolastico;

– che il ricorso è inammissibile;

– che, invero, la corte del merito ha compiutamente valutato, confermando la statuizione del tribunale, l’insussistenza dei presupposti di legge: considerando sia che il padre ebbe la revoca del soggiorno a causa della sopravvenuta condanna per reati in materia di stupefacenti; sia che i genitori hanno già fruito una volta dello speciale permesso del citato D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, tuttavia senza che, nel frattempo, abbiano ottenuto un titolo abilitativo al soggiorno; sia che il minore non presenta nessuna patologia, tale da rendere necessari interventi medici non ottenibili nel paese di origine ed, anzi, non vi è alcuna certezza che li avrà neppure in Italia nel successivo ciclo scolastico, in relazione al ritardo mentale lieve riscontrato; infine, ha precisato che non sussiste nessun profondo radicamento del minore nel tessuto sociale italiano, tale che un rientro in Albania possa determinare un qualunque pregiudizio;

– che, in definitiva, il ricorso pretende una rivalutazione del fatto in sede di legittimità, mentre spetta al giudice del merito verificare la situazione del minore, secondo i principi da questa Corte enunciati e pianamente applicati dal provvedimento impugnato;

– che, in particolare, la decisione è coerente con quanto esposto dalle Sezioni unite, secondo cui “In tema di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del fallimento di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, il diniego non può essere l’atto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all’ingresso o al soggiorno dello straniero; nondimeno la eletta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rivetto della istanza di autorizzazione all’esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l’interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto” (Cass., sez. un., 12 giugno 2019, n. 15750);

– che, invero, la decisione impugnata non ha fatto derivare automaticamente la statuizione dalla condanna per gravi reati del padre, ma ha bilanciato proprio le esigenze di ordine pubblico con quelle del minore, che non ha nessuna particolare patologia bisognosa di cure, presentando unicamente un lieve ritardo intellettivo, e neppure radicato in Italia, secondo il giudizio di fatto che unicamente al giudice di merito compete;

– che non occorre provvedere sulle spese di lite;

– che la controversia è esente dal versamento del contributo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 febbraio 2020

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