Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2450 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2450 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sentenza con motivazione semplificata

sul ricorso proposto da:
BRANDIMARTE Gabriele, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale notarile, dall’Avv. Ugo Marinelli e dall’Avv.
Roberto D’Andrea, elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’Avv. Carmine Macrì in Roma, via Ugo de Carolis, n. 101;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato;
– controrícorrente –

–a gffi

Data pubblicazione: 04/02/2014

avverso il decreto della Corte d’appello di Campobasso depositato in data 20 dicembre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udien-

za del 16 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pierfelice Pratis, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ritenuto che la Corte d’appello di Campobasso, con decreto
in data 20 dicembre 2012, ha rigettato, spese compensate, la
domanda di equa riparazione proposta da Gabriele Brandimarte
in data 31 agosto 2011, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.
89, per l’irragionevole durata di un procedimento penale a suo
carico definito con archiviazione per intervenuta prescrizione
in data 26 febbraio 2011;
che la Corte territoriale – pur ritenendo che il procedimento presupposto aveva avuto una durata non ragionevole – ha
escluso la sussistenza del lamentato danno non patrimoniale,
rilevando, per un verso, che l’indagato, proprio per effetto
della lunga durata del processo, aveva beneficiato della prescrizione, senza rinunciare ad essa, e, per l’altro verso, che
la condotta del Brandimarte nel processo era stata improntata
al raggiungimento di tale obiettivo;

2

Giusti;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il
Brandimarte ha proposto ricorso, con atto notificato il 19
febbraio 2013, sulla base di un complesso motivo;
che il Ministero della giustizia ha resistito con controri-

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione semplificata nella redazione della sentenza;
che l’unico motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione e, comunque, falsa applicazione di norme di diritto – è
infondato;
che, in tema di equa riparazione ai sensi della legge n. 89
del 2001, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali; sicché, pur dovendo
escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in
re ipsa –

ossia di un danno automaticamente e necessariamente

insito nell’accertamento della violazione -, il giudice, una
volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme
della citata L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il
danno non patrimoniale, a meno che non ricorrano, nel caso
concreto, circostanze particolari le quali facciano positiva-

corso.

mente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente
(Cass., Sez. 6-1, 23 novembre 2011, n. 24696);
che nella specie la Corte d’appello ha ritenuto – dando del
proprio convincimento una motivazione logicamente adeguata ed

alcun danno dalla pendenza del procedimento penale, essendosi
anzi questa risolta a vantaggio dello stesso indagato, in conseguenza della maturazione dei termini di prescrizione per il
reato a lui addebitato, a cui lo stesso non ha rinunciato;
che il ragionamento seguito dalla Corte territoriale è convalidato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale,
con la sentenza della II Sezione 6 marzo 2012 resa nel caso
Gagliano Giorgi c. Italia, divenuta definitiva il 24 settembre
2012, ha escluso la configurabilità di pregiudizi importanti
derivanti dalla durata eccessiva del procedimento in considerazione della significativa riduzione della pena ottenuta in
appello dall’imputato, in conseguenza, appunto, della maturazione dei termini di prescrizione per il reato, a cui
l’imputato non aveva rinunciato (Cfr. Cass., Sez. Il, 4 dicembre 2012, n. 21700);
che a ciò aggiungasi che la Corte d’appello ha altresì dato
rilievo – esattamente – al fatto che l’indagato ha tenuto una
condotta processuale finalizzata al raggiungimento di tale obiettivo, tra cui spicca la proposizione di diverse eccezioni
di nullità con parcellizzazione delle stesse;

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immune da vizi giuridici – che il Brandimarte non ha subito

che, pertanto, la complessiva statuizione del giudice del
merito sfugge alle censure articolate dal ricorrente;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza;

considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non
si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater
all’art. 13 del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità
2013).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e

condanna il ricorrente al

rimborso delle spese processuali sostenute dal Ministero controricorrente, che liquida in euro 293 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 gennaio
2014.

che, risultando dagli atti che il procedimento in esame è

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