Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2450 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/02/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 02/02/2011), n.2450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24782/2007 proposto da:

A.T.A.C. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSTIENSE 131/L, presso lo

studio dell’avvocato DA ROS Giorgio, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIO

VENTICINQUE N. 38, presso lo studio dell’avvocato PELLETTIERI

Giovanni, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6180/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/10/2006 R.G.N. 5541/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato FLAMMENT SIMONA per delega DA ROS GIORGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.E. convenne in giudizio l’ATAC chiedendone la condanna al pagamento delle differenze retributive relative al periodo gennaio 1982 – 10 giugno 1984, in cui il M. era stato sospeso dal lavoro per motivi disciplinari.

Il pretore rigettò la domanda; il Tribunale, al contrario, la accolse e condannò l’ATAC a pagare al M. la somma di L. 26.729.260, oltre accessori di legge.

Venne proposto ricorso per cassazione e questa Corte, accogliendo uno dei motivi di ricorso, relativo all’eccezione di prescrizione, stabilì che il termine prescrizionale decorreva non dal momento del pensionamento, ma dalle singole scadenze delle differenze retributive maturate dal 19 gennaio 1982 al 10 giugno 1984.

La Corte d’Appello di Roma, giudice di rinvio, ha emesso prima una sentenza non definitiva dichiarando la prescrizione dei crediti precedenti al 9 settembre 1982 e dichiarando non prescritte le differenze successive sino al 10 giugno 1984. Eseguita una ctu contabile, ha quindi condannato l’ATAC, con sentenza definitiva pubblicata il 25 ottobre 2006, al pagamento della somma di 10.972,20 Euro, “oltre accessori, interessi al saldo e rivalutazione ad oggi, dalle rispettive scadenze”.

L’Azienda ricorre per cassazione formulando due censure, con relativi quesiti di diritto. Il T. si difende con controricorso e con una memoria.

L’ATAC sostiene che la Corte d’appello non avrebbe potuto condannarla al pagamento delle differenze retributive per un periodo più breve di quello richiesto. E’ questa una censura priva di fondamento perchè la riduzione non è una determinazione “ultra petita” e costituisce la necessaria applicazione di quanto deciso dalla Cassazione.

L’altra questione posta riguarda gli interessi e la rivalutazione. La Corte avrebbe errato nell’estendere la condanna sino all’attualità (“oltre accessori, interessi al saldo e rivalutazione ad oggi, dalle rispettive scadenze”), quando invece per il credito in questione, liquidato originariamente dal Tribunale in misura superiore (senza la decurtazione per il periodo prescritto) la società aveva provveduto al pagamento comprensivo di interessi e rivalutazione, sin dal 1998.

La censura è fondata. La sentenza della Cassazione dava atto che la condanna del Tribunale concerneva anche gli accessori e quindi il giudice di rinvio non vi si è conformato. Inoltre, il pagamento del capitale con interessi e rivalutazione nel 1998, risultava allegato e provato dall’ATAC mediante la produzione di un “atto di quietanza” a firma del M., con il quale questi, fra l’altro, dichiara di aver ricevuto la complessiva somma di 63.529.691 milioni “in totale e definitivo pagamento di tutto quanto a me spettante per sorte capitale, rivalutazione ed interessi e per spese liquidati con la sentenza 6882/98 emessa dal Tribunale civile di Roma, nonchè in conseguenza di atto di precetto notificato all’ATAC il 14 settembre 1998 dal mio procuratore M.G.A.”. La produzione della quietanza era accompagnata dal relativo mandato, con timbro e firma di avvenuto pagamento in data 3 dicembre 1998.

Pertanto, il ricorso, sul punto deve essere accolto. La decisione nel merito è possibile poichè non sono necessari ulteriori accertamenti. Deve essere confermata la sentenza nella parte in cui dispone la condanna al pagamento del capitale. Mentre la condanna al pagamento degli accessori deve essere delimitata, escludendo interessi e rivalutazione successivi al 3 ottobre 1998.

Le spese dell’intero giudizio devono essere compensate stante l’accoglimento parziale delle richieste del M., la posizione da questi assunta in ordine alla percezione degli interessi e della rivalutazione nel 1998 e la fondatezza della censura dell’ATAC.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma la condanna ma dichiara non dovuti interessi e rivalutazione successivi al 3 dicembre 1998. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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