Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 245 del 08/01/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 245 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia del Territorio, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Tripodi Giulio
Intimato
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n.
65/2009/15
depositata il 6/11/2009;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 12/12/2012 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniceola ;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Tripodi Giulio
contro l’Agenzia dei Territorio è stata defi-
nita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia
contro la sentenza della CTP di Reggio Calabria n. 536/4/93 che aveva accolto il
ricorso avverso l’avviso di classamento n. 1664 del 22/10/91
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.27123/11
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 08/01/2013
Il ricorso proposto
si articola in due motivi.. Nessuna attività difensiva ha svolto
P intimato.11 relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato
l’udienza dell”12/12/2012 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha
concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
ne.
La censura è fondata in quanto l’estrema concisione della motivazione rende impossibile
l’individuazione delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Calabria
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Calabria
Così deciso in Roma, 12/12/2012.
Presidente
Con primo motivo la ricorrente assume la nullità della decisione perché priva di motivazio-