Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24499 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 12/05/2017, dep.17/10/2017),  n. 24499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8606/2016 proposto da:

G.N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALFIO GAETANO PATANE’;

– ricorrente –

e contro

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1913/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 21/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/05/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che G.N.M. ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catania, depositata in data 21 dicembre 2015 e notificata in data 8 febbraio 2016, con cui è stato rigettato l’appello proposto dal medesimo G. avverso la sentenza del Tribunale di Catania in data 29 maggio 2014, e nei confronti di S.A. e Sc.Al.;

che la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile il giuramento decisorio deferito dall’appellante G. agli appellati S. in quanto introduttivo di questione nuova;

che con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 233 c.p.c., sull’assunto che il giuramento verte sulla contestata qualità di debitore del G., come prospettato sin dal primo atto difensivo;

che S.A. e Sc.Al. non hanno svolto difese in questa sede;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta fondatezza del ricorso e il Collegio condivide la proposta;

che la domanda proposta da S.A., di condanna della figlia Al. e dell’ex fidanzato di costei, G., ha ad oggetto la restituzione di 40 mila euro, a titolo di residuo prezzo dell’immobile sito in (OMISSIS), venduto in da S. alla figlia e a G.;

che il convenuto G., odierno ricorrente, aveva eccepito di non essere tenuto al pagamento, in quanto aveva ceduto la metà indivisa dell’immobile alla S., e con il giuramento decisorio, deferito in appello con formule differenziate sia alla litisconsorte Sc.Al. sia al venditore S.A., ha chiesto di provare che il residuo prezzo era stato pagato da Sc.Al., con prelievo dal conto corrente bancario sul quale era confluita la somma di Euro 120 mila (prezzo dell’immobile), mutuata dalla banca al momento della stipula del rogito;

che il giuramento presenta evidente connotato di decisorietà, in contrapposizione alla dichiarazione resa in sede di interrogatorio formale da Sc.Al., la quale ha dichiarato che il prezzo residuo della vendita non è stato corrisposto a suo padre;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, il giudice di merito deve sempre ammettere il giuramento decisorio, sia esso de scentia o de veritate, anche quando risulti già provata una situazione di fatto contraria a quella che con il giuramento si intende provare (Cass. 27/01/2009, n. 1901);

che il ricorso è accolto e la sentenza d’appello cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello, in diversa sezione, per una nuova valutazione della ammissibilità del giuramento decisorio;

che il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Catania, in diversa sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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