Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24498 del 30/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24498 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 25424-2011 proposto da:
PISTONI GERARDA PSTGRD55D69G082U vedova Galluppi,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CODAGNONE
GIOVANNI, unitamente a sé medesima, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
PARISI CARMELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
RIMINI 14, presso lo studio dell’avvocato CARUSO GIOVANNI,
che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 30/10/2013

- con troricorren te avverso la sentenza n. 253/2010 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA del 22.4.2010, depositata il 06/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente
comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

“I. Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:
Con citazione del 30 settembre 1997 Carmela Parisi intimò a Gerarda
Pistoni sfratto per finita locazione in relazione a un immobile nella cui
conduzione la convenuta era subentrata al marito. Sostenne che il
rapporto locatizio era scaduto il 30 novembre 1994, avendo ella dato
regolare disdetta.
Costituitasi in giudizio, la conduttrice contestò le avverse pretese,
sostenendo che il contratto si era rinnovato fino al 30 novembre 1998
e proponendo domanda riconvenzionale al fine di ottenere il rimborso
delle somme corrisposte in eccedenza, rispetto ai canoni dovuti in base
alla legge n. 392 del 1978.
2. Con sentenza n. 907 del 2001 il Tribunale di Messina, per quanto
qui interessa, determinò in lire 43.924.713 la differenza tra il canone
dovuto e quello effettivamente corrisposto dalla conduttrice, per

Ric. 2011 n. 25424 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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AMENDOLA.

l’effetto condannando Carmela Parisi a restituire alla convenuta la
predetta somma, con gli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti
al soddisfo.
Proposto gravame dalla soccombente, la Corte d’appello, in data 6
luglio 2010, ha determinato in curo 10.279,50 il credito della

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte Gerarda
Pistoni, formulando due motivi.
Resiste con controricorso Carmela Parisi.
3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata,
successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis,
inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi
accolto.
Queste le ragioni.
4. Con il primo motivo l’impugnante denuncia violazione degli artt. 12
e 79 legge n. 392 del 1978, in relazione agli artt. 1419 e 1339 cod. civ.,
nonché vizi mofivazionali, ex at. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Sostiene
che, nel determinare le somme che la Parisi era obbligata a restituirle,
erroneamente il giudice di merito non aveva considerato i canoni
locatizi corrisposti dal 30 novembre 1994, giorno in cui si era risolto il
contratto di locazione, fino all’effettivo rilascio dell’immobile, laddove
anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto il canone
non poteva che rimanere quello equo.
5. Le critiche sono fondate.
Nel motivare la sua decisione la Corte d’appello di Messina ha
osservato che, essendo, nelle more del giudizio, passata in giudicato
un’altra sentenza che, tra le stesse parti e con riferimento al medesimo
Ric. 2011 n. 25424 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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conduttrice Pistoni, con gli interessi legali dalla domanda al saldo.

rapporto locativo, aveva riconosciuto che il contratto era scaduto il 30
novembre 1994, le somme corrisposte dalla conduttrice in esubero,
rispetto ai canoni legalmente dovuti, andavano computate in relazione
al ben più limitato arco temporale intercorrente tra il 10 dicembre 1990
e la scadenza innanzi indicata. Posto allora che tali somme erano state

relativo importo, con gli interessi legali dalla domanda, doveva essere
condannata Carmela Parisi.
6. Ora, la decisione adottata dal giudice di merito ignora il consolidato
orientamento di questa Corte Regolatrice, secondo cui, considerato
che il conduttore in mora nella restituzione della cosa è, perciò stesso,
ossia indipendentemente da qualsiasi prova fornita dal locatore, tenuto
a corrispondere un importo pari al corrispettivo convenuto, con ciò
intendendosi — in caso di applicabilità della legge 27 luglio 1978 n. 392
— il canone legalmente dovuto, specularmente, il medesimo conduttore
ha il diritto di ripetere, nei confronti del locatore, quella parte del
corrispettivo che superi la misura stabilita dalla legge sul cosiddetto
equo canone, anche se tale corrispettivo si riferisca al periodo
successivo alla data stabilita per il rilascio, salva la facoltà del locatore
di dimostrare, soggiacendo ai principi generali in tema di onere della
prova, di aver subito un danno maggiore rispetto a quello coperto dal
canone legale (confr. Cass. civ. 27 gennaio 2009, n. 1952; Cass. civ. 19
luglio 2002, n. 10560; Cass. civ. 19 giugno 2002, n. 8913).
In tale contesto di nessun ausilio è la circostanza che, nella fattispecie,
la locatrice si è riservata di chiedere in separato giudizio il ristoro di
siffatti pregiudizi: tale riserva non toglie invero che il conduttore,
avendone fatto richiesta, ha per l’intanto diritto di ripetere le somme
corrisposte in più di quanto legalmente dovuto.
7. Fondato è anche il secondo motivo di ricorso.
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quantificate dal consulente tecnico in euro 10.279,50, al pagamento del

Il giudice di merito ha apoditticamente attribuito al solvens gli interessi
legali sulle somme indebitamente pagate con decorrenza dalla
domanda, laddove il giudice di prime cure li aveva riconosciuti dalla
data dei singoli esborsi. L’assoluta mancanza di motivazione, sul punto,
non consente di cogliere le ragioni della scelta decisoria operata e di

Ne deriva che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve
essere cassata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d’appello di
Messina in diversa composizione”.

8. Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della
relazione. A integrazione delle stesse, tenuto anche conto delle
deduzioni hinc et inde svolte nelle depositate memorie illustrative,
osserva quanto segue.

Rispetto all’affermazione giurisprudenziale secondo cui il
canone determinato in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, resta
quello legalmente dovuto anche nel periodo di c.d. occupazione
abusiva, con quanto ne consegue in termini di estensione degli
obblighi restitutori a carico del locatore che abbia percepito un
corrispettivo superiore, affermazione alla quale qui si intende
dare continuità, del tutto irrilevante è la circostanza che, nelle
more, siano entrate in vigore le normative liberalizzatrici in
materia di locazione di immobili urbani, costituite dal decreto
legge n. 333 del 1992, convertito nella legge n. 359 dello stesso
anno, e dalla legge n. 431 del 1998. Trattasi, invero, di discipline
che hanno consentito e consentono, sia pure entro determinati
limiti, la conclusione di accordi in cui il corrispettivo della
locazione è liberamente determinato dalle parti, ma che non
sono certo idonee a far rivivere il canone originariamente
pattuito e sostituito d’imperio ex art. 1339 cod. civ., posto che
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verificarne la correttezza sul piano logico e giuridico.

tale elemento è stato ormai del tutto espunto dal tessuto
negoziale.
Del resto, ragionando in ordine alla portata normativa dell’art. 14,
comma 5, della legge n. 431 del 1998, nonché alla vigenza, e agli effetti
della vigenza, dell’art. 79 della legge n. 392 del 1978, questa Corte ha

effetti di cui all’art. 11 delle preleggi, una norma dispositiva della nullità
di clausole convenzionali contrarie ad una norma, … l’abrogazione
comporta soltanto che, a far tempo da essa, una pattuizione possa
avere corso senza che si debba rispettare la norma abrogata, ma non
l’elisione della nullità delle pattuizioni pregresse”, di takhé, “in
presenza di un contratto di durata, in difetto di una previsione di
retroattività dell’abrogazione, … l’azione tendente a far valere la nullità
della pattuizione pregressa … resta possibile”; con l’ulteriore e decisivo
coronario che, “in ipotesi di pendenza alla data di entrata in vigore
della legge n. 431 del 1998 di un contratto di locazione ad uso abitativo
con canone convenzionale ultralegale, rispetto a quello previsto della
legge n. 392 del 1978, art. 12 e ss., qualora sia intervenuta la sua
rinnovazione tacita ai sensi della stessa legge n. 431 del 1998, art. 2,
comma 6, il conduttore, nonostante l’abrogazione della legge n. 392 del
1978, … può esercitare l’azione …. diretta a rivendicare l’applicazione
fin dall’origine al contratto del canone legale e la sostituzione
imperativa di esso al canone convenzionale. Tale sostituzione, ove
l’azione sia accolta, dispiega i suoi effetti anche con riferimento al
periodo successivo alla rinnovazione tacita avvenuta nella vigenza della
legge n. 431 del 1998” (confr. Cass. civ. 5 giugno 2009, n. 12996; v.
anche Cass. civ. 20 febbraio 2013, n. 4242).
9. Infine, quanto agli interessi, la decisione impugnata, facendoli
decorrere dalla data della domanda, piuttosto che da quella dei singoli
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già avuto modo di affermare che, “allorché viene abrogata con gli

esborsi, riconosciuta dal giudice di prime cure, senza nulla esplicitare in
ordine alle ragioni della scelta decisoria adottata, ha violato il
principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per cui in
tema di locazione di immobili urbani, ove venga proposta, e accolta, la
domanda di restituzione delle somme corrisposte dal conduttore in

importi da restituire decorrono dal giorno della domanda giudiziale, se
l” accipiens” era in buona fede, e da quello del pagamento, se era in mala
fede, con la precisazione che alla violazione della norma imperativa che
stabilisce il canone per un immobile adibito ad uso di abitazione, non
consegue automaticamente la mala fede del locatore, di talché grava
pur sempre sul conduttore l’onere di dimostrare di essere stato indotto
alla corresponsione del canone in misura superiore a quella legale,
nonostante la sua volontà contraria (confr. Cass. civ. 8 maggio 2013, n.
10815; Cass. civ. 31 ottobre 2005, n. 21113).
10. Consegue da quanto sin qui detto che, in accoglimento del ricorso,
la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le
spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Messina in
diversa composizione.

P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di
Messina in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre
2013.

eccedenza, rispetto a quelle consentite dalla legge, gli interessi suri •

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