Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24498 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 12/05/2017, dep.17/10/2017),  n. 24498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7849-2016 proposto da:

GE. CO. V. SAS DI C.P. & C, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALADIER 36, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO POLONI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO BRUCCOLERI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO LUIGI BRASCHI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALBERTO RONDANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3667/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/05/2017 dal Consigliere Dott. PICARONI ELISA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che GE.CO.V. s.a.s. di C.P. & C. ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano, depositata in data 24 settembre 2015, che ha rigettato l’appello proposto dalla medesima società avverso la sentenza del Tribunale di Monza sezione distaccata di Desio n. 424 del 2013, e nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.r.l.;

che con l’atto di appello la società ha contestato la decisione del Tribunale in quanto fondata sulla CTU contabile, che era stata redatta utilizzando “nuovi tabulati contabili ad iter peritale pressochè concluso, in assenza di qualsiasi contraddittorio”, e cioè documenti prodotti dalla controparte anche dopo la scadenza del termine perentorio di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6;

che la Corte d’appello ha rigettato il gravame rilevando che entrambe le parti, sollecitate dal CTU, avevano prodotto documenti oltre il termine perentorio, e che l’appellante stessa avrebbe potuto produrne ulteriori, in replica alla produzione avversaria, mentre non era prospettata alcuna critica al contenuto della CTU;

che la società GECOV ha denunciato, con l’unico motivo, la violazione o falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., artt. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo;

che resiste con controricorso, anche illustrato da memoria, il Fallimento (OMISSIS);

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso;

che in premessa si deve richiamare la giurisprudenza di questa Corte regolatrice secondo cui, in tema di preclusione relative a produzioni documentali, nel corso di una consulenza contabile, si deve escludere l’ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell’art. 198 c.p.c., tale consenso può essere espresso solo con riferimento all’esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice (Cass. 27/04/2016, n. 8403; Cass. 02/12/2010, n. 24549);

che, peraltro, la violazione delle preclusioni nei termini dianzi precisati dà luogo a nullità relativa, soggetta al regime previsto dall’art. 157 c.p.c., e quindi alla sanatoria ove non immediatamente contestata (ex plurimis, 31/01/2013, n. 2251);

che, nel caso in esame, la parte ricorrente non ha allegato nè fornito elementi utili a dimostrare di avere tempestivamente eccepito tale nullità, non potendo rilevare la deduzione in appello dei vizi della consulenza perchè tardiva ai fini indicati con la conseguenza che la relativa questione, riproposta con il ricorso per cassazione, risulta manifestamente infondata;

che le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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