Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24498 del 01/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2019, (ud. 08/07/2019, dep. 01/10/2019), n.24498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15004-2018 proposto da:

E.E.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIORGIO DE SERIIS;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 27/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che, con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Ancona-Sezione specializzata immigrazione ha rigettato il ricorso di E.E.O. avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale;

che avverso tale decreto E.E.O. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo; che il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, “laddove il Tribunale di prime cure farebbe derivare l’obbligo di documentare le circostanze rese ed allegate alla istanza di protezione internazionale”, mentre “avrebbe dovuto valutare gli elementi peculiari dedotti dal ricorrente”; che il ricorrente lamenta inoltre che “carente appare la motivazione del mancato riconoscimento della cosiddetta protezione sussidiaria e/o umanitaria”;

ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile in quanto esaurisce il suo contenuto in generiche osservazioni senza confrontarsi con la puntuale motivazione del provvedimento impugnato, nella quale peraltro non risulta affermato il principio genericamente contestato in ricorso; che non vi è luogo per provvedere sulle spese (in assenza di difese della parte intimata), nè per il doppio contributo (ricorrente ammesso al patrocinio a carico dello Stato).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019

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