Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24497 del 30/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 562-2015 proposto da:

N.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 1478,

presso lo studio dell’avvocato GIULIA TRAICA, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIA LETIZIA PIPITONE giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI)

SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO rappresentato e difeso

dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO,

SCIPLINO ESTER ADA, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO giusta delega

in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1558/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

17/07/2014, depositata il 21/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FERNANDES GIULIO;

udito l’Avvocato Giuseppe Matano difensore del resistente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 6 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 21 luglio 2014 la Corte di Appello di Palermo in riforma della decisione del Tribunale di Trapani che l’aveva accolta, rigettava l’opposizione proposta da N.P. avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) con la quale era stato chiesto il pagamento della sanzione prevista dalla L. n. 248 del 2006, art. 36 bis, comma 7, di conversione del D.L. n. 233 del 2006 determinata nella misura di Euro 9.000,00 avendo l’istituto ritenuto omesso il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali per tre lavoratori considerati assunti dal N. in modo irregolare (cd. “a nero”, perchè non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria) nei giorni 25 e 26 febbraio 2008 per complessivi Euro 127,00.

La Corte territoriale rilevava che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto nullo il verbale della Guardia di Finanza di Marsala con il quale era stato segnalato all’INPS, a seguito di un sopralluogo, che il N. non aveva assunto regolarmente i dipendenti A., P. e Pe., segnalazione a seguito della quale l’istituto aveva notificato all’attuale ricorrente il verbale di accertamento n. (OMISSIS) relativo alla contestazione del mancato versamento delle differenze sui contributi dovuti, nella qualità di datore di lavoro, per i giorni 25 e 26 febbraio 2008, oltre sanzioni civili, per un ammontare di Euro 127,00. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il N. affidato a tre motivi.

L’INPS ha depositato procura.

Preliminarmente, va rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 254 del 2014, depositata il 13 novembre 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36 – bis, comma 7, lett. a), (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, art. 1, comma 1, che ha modificato il D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2002, n. 73, art. 1, comma 1, nella parte in cui stabilisce: L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a Euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

Orbene, per costante giurisprudenza di questa Corte (ex Cass. n. 26275 del 14/12/2007; Cass. n. 15809 del 28 luglio 2005), le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, in quanto connesse a una dichiarazione di illegittimità che inficia fin dall’origine la dichiarazione colpita, con l’unico limite delle situazioni già consolidate, attraverso quegli eventi che l’ordinamento riconosce idonei a produrre tale effetto, tra i quali si collocano non solo la sentenza passata in giudicato (e l’atto amministrativo non più impugnabile), ma anche altri fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale, quali, ad esempio, la prescrizione e la decadenza.

Ne discende che permane l’interesse al ricorso solo per la differenza richiesta con la impugnata cartella di pagamento (Euro 127,00).

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la Corte territoriale erroneamente affermato che gli ispettori dell’INPS avevano fondato le contestazioni mosse al ricorrente nel verbale n. (OMISSIS) non solo sul processo verbale della Guardia di Finanza ma anche sulla scorta di un accurato esame dei libri contabili. Ed infatti, si evidenzia che il N. non era un imprenditore, bensì, un pensionato che aveva commissionato a due operai il rifacimento del pavimento della cucina della propria abitazione e che il giorno successivo all’inizio dei lavori, erano intervenuti agenti della Guardia di Finanza, accedendo alla privata abitazione senza alcuna autorizzazione del magistrato, e procedendo ad eseguire “una verifica fiscale a carattere specifico ai fini delle imposte dirette in materia di corretto assolvimento degli obblighi contabili imposti ai soggetti sostituti d’imposta”. Sottolineava, quindi, che gli ispettori dell’istituto avevano basato il verbale di contestazione unicamente sulla segnalazione della Guardia di Finanza, inutilizzabile perchè faceva seguito ad una illegittima perquisizione.

Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis, comma 7, cit. nonchè difetto di motivazione in quanto alla data del verbale di accertamento n. (OMISSIS) il ricorrente aveva già provveduto al versamento della contribuzione dovuta (Euro 127,00) pur nella consapevolezza di non essere a ciò tenuto onde evitare un contenzioso.

Con il terzo motivo si deduce omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio non avendo la Corte di appello motivato in ordine al rilievo secondo cui il N. non poteva essere destinatario delle disposizione di legge in materia di assicurazione obbligatoria contenute nel D.P.R. n. 1124 del 1965 non essendo imprenditore e ricadendo nella previsione di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965 cit., art. 9, ultimo capoverso.

Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Effettivamente, è pacifico tra le parti che alla data del verbale dell’INPS n. (OMISSIS) (oltre a risultare dal verbale stesso) il N. aveva già provveduto a regolarizzare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori versando la somma di Euro 132,00, in eccesso a quella dovuta di Euro 127,00. La contestazione, quindi, non poteva essere mossa.

Alla luce di quanto esposto, si propone l’accoglimento del secondo motivo, assorbiti gli altri, la cassazione dell’impugnata sentenza con decisione nel merito – ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – con l’accoglimento dell’opposizione proposta dal N. alla cartella esattoriale n. (OMISSIS) ed annullamento della stessa; il tutto con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della sopra riportata relazione e, quindi, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e decide nel merito – ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessario ulteriori accertamenti di fatto -accoglie l’opposizione proposta da N.P. alla cartella esattoriale n. (OMISSIS) ed annulla la stessa.

Le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti in considerazione dell’alterno esito degli stessi; diversamente, quelle relative al presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico dell’INPS e vengono liquidate come da dispositivo.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta da N.P. nei confronti della cartella esattoriale n. (OMISSIS) ed annulla la stessa, compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna l’INPS alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA