Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24497 del 30/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 24497 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DI AMATO SERGIO

SENTENZA

sul ricorso 8975-2009 proposto da:
COMUNE DI ROMA (C.F. 02438750586), in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso

Data pubblicazione: 30/10/2013

l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso dagli
avvocati CECCARELLI AMERICO e ROSSI DOMENICO, giusta
2013
1466

procura a margine del ricorso e procura speciale
autenticata dal Vice Segretario Generale di ROMA
CAPITALE Dott. LUIGI MAGGIO 1’11.9.2013;
– ricorrente –

1

contro

COSTRUZIONI PARTECIPAZIONI FINANZIAMENTI GESTIONI
S.R.L.;
– intimata –

Nonché da:

S.R.L.

(p.i. 01882301003), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 4, presso
l’avvocato TURCO ALESSANDRO, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del controricorso
e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

COMUNE DI ROMA;
– intimato

avverso la sentenza n.

360/2009 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

1Cr

COSTRUZIONI PARTECIPAZIONI FINANZIAMENTI GESTIONI

udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Dott. SERGIO
DI AMATO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato DOMENICO ROSSI
(anche per conto dell’avv. CECCARELLI) che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito,

per

la

controricorrente

e

ricorrente

2

incidentale, l’Avvocato ALESSANDRO TURCO che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità, o rigetto del ricorso principale,

rigetto dell’incidentale.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26 gennaio 2009 la Corte di appello
di Roma, in parziale riforma della sentenza in data 4
aprile 2006 del Tribunale della stessa città, determinava

in C 13.103.697,68 (oltre interessi sul capitale iniziale
di C 7.974.014,29 di anno in anno rivalutato) la somma
dovuta dal Comune di Roma alla s.r.l. Costruzioni
Partecipazioni Finanziamenti Gestioni a titolo di
risarcimento dei danni per l’occupazione c.d. acquisitiva
di un’area di mq 66.323 sulla quale era stato realizzato
un insediamento di edilizia economica e popolare dopo la
scadenza del termine di occupazione legittima (13 marzo
1991), con conseguente inutilità del decreto di esproprio
n. 580 dell’il aprile 1996.
In particolare, per quanto ancora interessa, la Corte
di appello osservava che: 1) l’occupazione disposta con
delibera di giunta del 13 dicembre 1984 aveva riguardato
un’area di mq 66.323=, dei quali mq 1.749 relativi alla
particella 18/p e mq 64.574 relativi alla particella
26/p, mentre la successiva occupazione, disposta con
delibera di giunta del 3 giugno 1993, aveva riguardato
un’area di mq 38.601=, dei quali mq 6.861 relativi alla
particella 18/p e mq 31.740 relativi alla particella
26/p; 2) che la superficie di cui alla prima occupazione
era stata completamente urbanizzata e di essa mq 32.834
4

erano divenuti sedime di alloggi di edilizia economica e
popolare ultimati nel febbraio 1990, mentre la restante
area, non restituita alla proprietaria e costituita da un
complesso di piccole aree tra i fabbricati costruiti, era
stata oggetto della seconda occupazione ed era divenuta

area di sedime di fogne e strade ultimate rispettivamente
nell’aprile 1995 e nel febbraio 1998; 3) che, pertanto,
il sedime degli alloggi e quello di fogne e strade,
ricadenti entrambi nell’area oggetto della prima
occupazione, formavano “parte inscindibile dell’opera
pubblica quale progettata nella sua unitarietà” dal PEEP
con la conseguenza che all’epoca della scadenza della
prima occupazione si era verificata una situazione di
irreversibile destinazione dell’intera area all’opera
pubblica; 4) che, al fine della determinazione del valore
dell’area, non era sufficiente fare riferimento al PRG
nella sua originaria formulazione, ma occorreva tenere
conto della destinazione impressa dal PEEP e della
volumetria realizzabile in concreto alla stregua delle
disposizioni pubbliche riguardanti altezze, cubature,
superfici coperte, distanze, zone di rispetto nonché
degli indici di fabbricabilità della specifica zona
urbanistica assegnata e degli eventuali ulteriori
vincoli; 5) che alla stregua di tali criteri non si
poteva avere riguardo all’indice comprensoriale E3 di
mc/mq 1,60 portato dalle norme tecniche di attuazione del
5

PRG, ma si doveva avere riguardo alla riduzione
dell’indice conseguente all’inserimento dell’area in un
determinato PEEP e alla sua concreta attuazione secondo i
parametri dell’edilizia residenziale pubblica,

come

risultava dalle delibere comunali (nn. 4095 e 4096 del 1 0

giugno 1984) di assegnazione del diritto di superficie
alle cooperative relativamente all’area dell’intero
comprensorio; pertanto, escluso il computo della cubatura
di 0,092 mc/mq, in quanto destinata ad opere di
urbanizzazione,

il

valore

venale

doveva

essere

determinato con riferimento ad un indice di edificabilità
di 1,337 mc/mq; 6) sulla somma di C 7.974.014,29=,
determinata al marzo 1991, eraedovutio la rivalutazione 4 /
monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata
anno per anno.
Il Comune di Roma propone ricorso per cassazione,
deducendo

due

motivi.

La

s.r.l.

Costruzioni

Partecipazioni Finanziamenti Gestioni resiste con
controricorso e propone ricorso incidentale affidato a
quattro motivi. Entrambe le parti hanno presentato
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente principale deduce il
vizio di motivazione, lamentando che il riconoscimento
dell’occupazione acquisitiva per l’intera superficie
occupata non aveva considerato che i mq 31.740 oggetto
6

tanto della prima che della seconda occupazione erano
stati formalmente restituiti alla s.r.l. Costruzioni
Partecipazioni Finanziamenti Gestioni e contestualmente
rioccupati in virtù di delibera del 1993, con conseguente
tempestività del decreto di esproprio dell’il aprile

1996.
Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la
ratio decidendi.

Invero, come riferito in narrativa, la

Corte di appello è partita dal principio, affermato dalla
giurisprudenza di questa questa Corte (Cass. 20 marzo
1995, n. 3723; Cass. 3 aprile 1997, n. 2897), secondo cui
«la radicale trasformazione del terreno con
l’irreversibile sua destinazione alla realizzazione
dell’opera pubblica, può comprendere anche una porzione
del terreno che non abbia subito la suddetta
trasformazione solo nel caso in cui essa non conservi una
propria autonomia, nel senso che, seppure inalterata
nella sua composizione originaria, formi tuttavia – per
motivi giuridici o fattuali – parte inscindibile
dell’opera pubblica quale progettata nella sua
unitarietà, e cioè destinata imprescindibilmente, nel
progetto espropriativo, a strumento o funzione di
migliore utilizzazione, nell’interesse pubblico,
dell’opera da costruire strettamente intesa». Sulla base
di tale principio la sentenza impugnata ha, poi, ritenuto
priva di autonomia la porzione di terreno (“a macchia di
7

leopardo”, in quanto composta da aree discontinue
comprese tra i fabbricati già realizzati) sulla quale
successivamente sono state realizzate le fognature e le
strade. Resta assorbita l’ulteriore ragione di
inammissibilità conseguente alla mancata indicazione

delle prove acquisite al giudizio dalle quali
risulterebbe la formale restituzione alla proprietaria
del terreno de quo.
Con il secondo motivo il Comune di Roma deduce la
violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte
di appello aveva pronunciatovcondanna al pagamento degli
interessi con rivalutazione anno per anno della somma
attribuita a titolo di risarcimento dei danni.
Il motivo è infondato. È, infatti, consolidato il
principio secondo cui «gli interessi legali sulla somma
liquidata a titolo di risarcimento del danno decorrono di
diritto ed il giudice può attribuirli d’ufficio in
assenza di una specifica domanda della parte, senza
incorrere nel vizio di ultra petizione, quando questa
abbia chiesto il risarcimento integrale del danno. Detti
interessi, avendo natura compensativa del mancato
godimento della somma liquidata, concorrono con la
rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione
del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente
il fatto illecito e devono essere calcolati anno per
anno, sul valore della somma via via rivalutata nell’arco
8

di tempo compreso tra l’evento dannoso e la liquidazione»
(e plurimis Cass. 27 marzo 1997, n. 2745; Cass. 3 marzo
2009, n. 5054; Cass. 9 marzo 2010, n. 5671; Cass. 3
agosto 2010, n. 18028).
Con il primo motivo del ricorso incidentale si

denuncia la violazione dell’art. 39 della legge n.
2359/1865, degli artt. 7 e 13 della legge n. 1150/1942,
dell’art. 5 bis del d.l. n. 333/1992 nonché il vizio di
motivazione, lamentando che l’indice di fabbricabilità
(1,337 mc/mq), preso in considerazione per la
determinazione del valore del terreno oggetto di
occupazione c.d. acquisitiva, non aveva tenuto conto che
• l’area, in base al PRG approvato con d.p.r. 16 dicembre
1965 ed alle relative norme tecniche di attuazione,
cadeva nel perimetro di un comprensorio di zona E/1 il
cui indice era fissato in 1,6 mc/mq; che lo stesso indice
risultava dagli elaborati progettuali predisposti per il
piano di zona C5 Cecchignola, nei quali si prevedeva un
volume residenziale di mc 374.000 ed un volume non
residenziale di mc 42.000 per complessivi mc 416.400 in
un’area di mq 260.000 (260.000: 416.400=1,6); che il
suddetto indice era stato attestato dal certificato di
destinazione urbanistica del 10 aprile 1986 e dalla nota
del Comune di Roma in data 30 giugno 2005. Pertanto,
erroneamente la Corte di appello aveva fatto riferimento
all’indice di fabbricabilità come «concretamente
9

evidenziato con le delibere

. di assegnazione del

diritto di superficie alle cooperative relativamente alle
aree dell’intero comprensorio suddetto». Con lo stesso
motivo la ricorrente incidentale lamenta anche la mancata
considerazione, ai fini dell’individuazione dell’indice

di fabbricabilità, della cubatura non residenziale,
atteso che il comprensorio era inequivocabilmente
edificabile anche in assenza delle opere di
urbanizzazione.
Con il secondo motivo e con il terzo motivo la s.r.l.
Costruzioni Partecipazioni Finanziamenti Gestioni
ripropone, rispettivamente sotto il profilo del vizio di
motivazione e sotto il profilo della violazione degli
artt. 115 e 116 c.p.c., la mancata considerazione degli
elementi per la determinazione dell’indice di
fabbricabilità indicati nel primo motivo.
I

primi

tre motivi

possono

essere

esaminati

congiuntamente in quanto strettamente connessi e sono
infondati. È, infatti, orientamento, ormai costante,
della giurisprudenza di questa Corte che – al fine della
determinazione dell’indennità di espropriazione di un
fondo edificabile in base al piano regolatore ed incluso
in un piano per l’edilizia economica e popolare – la
valutazione delle possibilità legali ed effettive di
edificazione, al momento dell’apposizione del vincolo
preordinato all’espropriazione, ai sensi del d.l. n. 333
10

del 1992, art. 5 bis, introdotto con la legge di
conversione n. 359 del 1992, deve tenere conto delle
previsioni di tale piano per l’edilizia in punto di
densità volumetriche, quali varianti del piano
regolatore, quando esse si traducano in indici medi di

fabbricabilità, correlati (o correlabili) al totale della
superficie al lordo dei terreni da destinarsi a spazi
liberi, ed inoltre si riferiscano all’intera area del
piano stesso o ad una porzione differenziata per
situazioni indipendenti dal progetto espropriativo. Tale
valutazione deve, invece, trascurare la maggiore o minore
fabbricabilità che il fondo venga a godere o subire per
effetto delle disposizioni del piano per l’edilizia
attinenti alla collocazione sui singoli fondi di
specifiche edificazioni ovvero servizi ed infrastrutture
(cfr. Cass. n. 125/2001 – resa a sezioni unite, in sede
di risoluzione di contrasto di giurisprudenza – e le
successive conformi nn. 148/2001, 9062/2001, 17348/2002,
266/2004, 10555/2004, 11477/2006, 13958/2006, 25363/2006,
22421/2008, 14939/2010).
In altri termini, i volumi realizzabili sull’area
inclusa in un P.E.E.P. non possono essere quantificati
applicando senz’altro l’indice fondiario di
edificabilità,

che è

riferito alle

singole aree

specificamente destinate alla edificazione privata dallo
strumento urbanistico attuativo, ma, poiché ai fini
11

dell’esercizio

concreto

dello

ius

aedificandi

è

necessario che l’area sia urbanizzata, occorre tener
conto dell’incidenza degli spazi all’uopo riservati
(secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico
attuativo) ad infrastrutture e servizi di interesse

generale; il che può anche essere espresso ricorrendo a
indici medi di edificabilità riferiti all’intera zona
omogenea. E dal fatto che nella valutazione indennitaria
del fondo espropriato per l’attuazione di piani di
edilizia residenziale, occorre tener conto delle
superfici necessarie alle opere di urbanizzazione
consegue che tutti i terreni espropriati in ambito
P.E.E.P. percepiscono la stessa indennità, calcolata su
una valutazione del fondo da formulare sulla potenzialità
edificatoria media di tutto il comprensorio, vale a dire
dietro applicazione di un indice di fabbricabilità
(territoriale) che sia frutto del rapporto fra spazi
destinati agli insediamenti residenziali e spazi liberi
o, comunque, non suscettibili di edificazione per il
privato. L’indice fondiario trova, per converso, piena
applicazione ove l’area da valutare sia collocata in
comprensorio già totalmente urbanizzato, per il quale,
dunque, non 4
attuativo,
generale

è necessario lo strumento urbanistico

ancorché previsto dal piano regolatore
(secondo

la

consolidata

giurisprudenza

amministrativa: cfr. Cons. Stato Sez. 5a, 3 marzo 2004,
12

n. 1013; Sez. 5a, 8 ottobre 2002, n. 5321; Sez. 5a l
luglio 2002, n. 3587).
A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata
che, come riferito in narrativa, ha preso in
considerazione l’indice di fabbricabilità concretamente

stabilito non per la sola area espropriata di cui si
discute, ma per l’intero comprensorio e, pertanto, il
relativo indice medio. In tale prospettiva, come
espressamente chiarito nella sentenza impugnata, non
avevano rilievo i documenti prodotti dall’odierno
ricorrente incidentale. Lo stesso deve dirsi per gli
elaborati progettuali che, con riferimento all’intero
.

comprensorio avrebbero confermato, secondo la ricorrente
incidentale, un indice territoriale di 1,6 mc/mq; gli
elaborati progettuali, infatti, sono meri atti interni e
non strumenti urbanistici con valore normativo.
Esattamente, infine, la sentenza impugnata non ha preso
in considerazione, alla stregua dei principi sopra
enunciati, la cubatura non residenziale, in quanto non
utilizzabile dai privati perché destinata ad opere di
urbanizzazione e, quindi, non incidente sul calcolo
analitico-ricostruttivo se non in termini di costi ad
essa inerenti per la realizzazione delle dette opere di
urbanizzazione.
Con il quarto motivo la ricorrente incidentale,
trascrivendo le note spese del giudizio di primo grado e
13

di quello di secondo grado, deduce la violazione
. dell’art. 91 c.p.c. e della tariffa professionale
approvata con d.m. 8 aprile 2004, n. 127, lamentando che
la sentenza impugnata aveva ridotto senza alcuna
motivazione l’importo dei diritti, senza specificare le

voci non dovute, e quello degli onorari, che erano stati
liquidati in misura inferiore ai minimi di tariffa.
Il motivo è fondato. È, infatti, principio consolidato
quello secondo cui «il giudice, in presenza d’una nota
specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può
limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di
procuratore e degli onorari di avvocato, in misura
. inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare
adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione
di voci da lui operata, allo scopo di consentire,
attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento
della conformità della liquidazione a quanto risulta
dagli atti ed alle tariffe, in relazione
all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell’art.
24 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (e plurimis e da
ultimo Cass. ord. 30 marzo 2011, n. 7293).
La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione
al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di
Roma che, in diversa composizione, provvederà a nuova
determinazione delle spese del giudizio di primo grado e

14

di quello di appello, oltre che alla regolamentazione
delle spese del giudizio di legittimità.
P . Q . M .
rigetta il ricorso principale ed i primi tre motivi del
ricorso incidentale; accoglie il quarto motivo del

relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese
del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma
in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9
ottobre 2013.

ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA