Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24497 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19941-2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, STUMPO VINCENZO, TRIOLO VINCENZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 462/2006 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 21/02/2007 r.g.n. 844/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. MAISANO Giulio;

udito l’Avvocato LUIGI CALIULO per delega TRIOLO VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21 febbraio 2007 la Corte d’Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 31 marzo 2004 con la quale è stata accolta la domanda di G.A. diretta al riconoscimento del diritto alla indennità di maternità per astensione facoltativa per il periodo 23 febbraio 1998 – 22 agosto 1998 in dipendenza della nascita del figlio avvenuta il 21 novembre 1997, con la conseguente condanna dell’I.N.P.S. al pagamento dei relativi ratei. La Corte territoriale ha motivato tale decisione ritenendo che la G. aveva le 51 giornate di contribuzione previste dalla legge per I’ lavoratori agricoli, nell’anno precedente al parto.

L’I.N.P.S. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su unico motivo.

La G. non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. 12 settembre 1983, n. 638, art. 5, comma 6, e del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, art. 13 con riferimento alla L. n. 1204 del 1971, artt. 7, comma 1, e art. 15, commi 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare si assume che erroneamente la Corte territoriale avrebbe considerato l’anno di validità dei contributi precedente all’astensione facoltativa come se fosse lavorativo anche il periodo di astensione obbligatoria così pervenendo alla conclusione per cui sono validi, ai fini in questione, i contributi versati due anni prima del periodo per il quale si richiede l’indennità di astensione obbligatoria per maternità.

Va preliminarmente osservato che non risulta perfezionata la notifica del ricorso eseguito a mezzo posta ai sensi dell’art. 140 c.p.c.. La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (da ultimo Cass. 4 giugno 2010 n. 13639).

Nulla si dispone sulle spese soccombendo l’unica parte costituita.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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