Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24497 del 17/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 12/05/2017, dep.17/10/2017), n. 24497
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 909-2016 proposto da:
M.U., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato STEFANO PACINI;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI LATINA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1387/2015 del TRIBUNALE di LATINA, depositata
il 26/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/05/2017 dal Consigliere Dott. PICARONI ELISA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che M.U. ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Latina, depositata in data 26 maggio 2015, che ha accolto l’appello proposto dal Comune di Latina avverso la sentenza del Giudice di pace di Latina n. 526 del 2014;
che il Comune di Latina non ha svolto difese in questa sede;
che il relatore ha formulato proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, che il Collegio non condivide;
che con l’unico motivo di ricorso è denunciata violazione dell’art. 327 c.p.c., e si contesta il mancato rilievo della tardività dell’appello proposto dal Comune di Latina, tardività anche eccepita dall’appellato;
che la doglianza è fondata, posto che il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., comma 1, (sei mesi con l’aggiunta di 46 giorni per il periodo di sospensione feriale), decorrente dalla pubblicazione della sentenza del Giudice di pace in data 4 aprile 2014, scadeva il giorno 19 novembre 2014, mentre l’appello risulta notificato il 26 novembre 2014;
che il rilievo della causa di inammissibilità dell’appello comporta la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., in quanto il giudizio di appello non poteva essere proseguito (ex plurimis, Cass. 24/01/2007, n. 1505);
che le spese del giudizio di appello e del presente giudizio sono poste a carico della parte soccombente, nella misura indicata in dispositivo.
PQM
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiara inammissibile l’appello, e condanna il Comune di Latina al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro 800,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi e 700,00 per compensi), e del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 900,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017