Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24497 del 17/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 12/05/2017, dep.17/10/2017),  n. 24497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 909-2016 proposto da:

M.U., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato STEFANO PACINI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LATINA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1387/2015 del TRIBUNALE di LATINA, depositata

il 26/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/05/2017 dal Consigliere Dott. PICARONI ELISA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che M.U. ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Latina, depositata in data 26 maggio 2015, che ha accolto l’appello proposto dal Comune di Latina avverso la sentenza del Giudice di pace di Latina n. 526 del 2014;

che il Comune di Latina non ha svolto difese in questa sede;

che il relatore ha formulato proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, che il Collegio non condivide;

che con l’unico motivo di ricorso è denunciata violazione dell’art. 327 c.p.c., e si contesta il mancato rilievo della tardività dell’appello proposto dal Comune di Latina, tardività anche eccepita dall’appellato;

che la doglianza è fondata, posto che il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., comma 1, (sei mesi con l’aggiunta di 46 giorni per il periodo di sospensione feriale), decorrente dalla pubblicazione della sentenza del Giudice di pace in data 4 aprile 2014, scadeva il giorno 19 novembre 2014, mentre l’appello risulta notificato il 26 novembre 2014;

che il rilievo della causa di inammissibilità dell’appello comporta la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., in quanto il giudizio di appello non poteva essere proseguito (ex plurimis, Cass. 24/01/2007, n. 1505);

che le spese del giudizio di appello e del presente giudizio sono poste a carico della parte soccombente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

 

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiara inammissibile l’appello, e condanna il Comune di Latina al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro 800,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi e 700,00 per compensi), e del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 900,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA