Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24497 del 10/09/2021

Cassazione civile sez. II, 10/09/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 10/09/2021), n.24497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19547/2019 proposto da:

O.T., rappresentato e difeso dall’Avvocato ROBERTO

MAIORANA, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la SENTENZA n. 2749/2019 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,

depositata il 24/4/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 9/3/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello che O.T., nato in (OMISSIS), aveva proposto nei confronti dell’ordinanza con la quale il tribunale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dallo stesso.

O.T., con ricorso notificato il 21/6/2019, ha chiesto la cassazione della sentenza.

Il ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria sul rilievo che, dai “siti internazionali consultati”, non emerge la sussistenza in Nigeria di un clima di tensione e di tensione tale da far presumere che il richiedente, in caso di rientro in patria, possa andare incontro a torture o ad altra forma di trattamento inumano e degradante. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello, senza citare le fonti informative consultate e senza dar conto della corrispondenza logica tra le fonti consultate e le conclusioni raggiunte, non ha considerato che, in realtà, come dedotto con l’atto d’appello, la Nigeria è unanimemente riconosciuta da tutte le fonti informative nazionali e internazionali come un Paese instabile, che non garantisce il rispetto della legalità ed è afflitto da condizioni di violenza generalizzata nel quale i gruppi terroristici hanno la capacità di operare su tutto il territorio nazionale.

1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, denunciando l’omesso ed errato esame delle dichiarazioni rese dinanzi alla commissione territoriale e l’omessa valutazione delle allegazioni di parte, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria in ragione della non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente senza, tuttavia, considerare che quest’ultimo aveva chiaramente rappresentato di esser fuggito a causa degli attacchi terroristici di (OMISSIS) e delle minacce ricevute dal padre di una ragazza con cui aveva intrattenuto una relazione e che era rimasta incinta e di non poter contare sulla protezione della polizia, spesso contigua, come indicato dalle fonti internazionali, ad ambienti economici.

1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e dell’art. 10 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha negato la protezione sussidiaria richiesta senza indicare le fonti che escludevano un clima di violenza generalizzata e senza valutare i rischi che il richiedente avrebbe corso in caso di rimpatrio a fronte della situazione di violenza diffusa su tutto il territorio nazionale descritta dai reports più aggiornati.

1.4. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, senza svolgere alcuna attività istruttoria in ordine alla situazione socioeconomica del Paese d’origine del richiedente, ha rigettato, con motivazione apparente, la domanda di protezione sussidiaria formulando conclusioni assolutamente apodittiche e destituite di fondamento.

1.5. Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando l’errata disapplicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost., nonché l’omesso esame delle condizioni personali e della necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del Paese di provenienza nonché l’omesso esame delle fonti relative alla condizione socio-economica della Nigeria, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione umanitaria del richiedente omettendo, però, di considerare sia le condizioni socio-economiche in cui versa la Nigeria e la ridottissima aspettativa di vita che la caratterizza, sia la personale situazione del richiedente.

2.1. I primi quattro motivi, che richiedono un esame congiunto, sono fondati nei termini di seguito evidenziati, con assorbimento del quinto.

2.2. Ai fini della protezione internazionale, in effetti, l’accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente circa la sua personale esposizione a rischio grave per la vita o la persona, essendo solo in tal caso possibile considerare “veritieri”, se pur sforniti di prova (perché non reperibile o non richiedibile), i fatti che lo stesso ha narrato (cfr. Cass. n. 16925 del 2018). La valutazione d’inattendibilità del richiedente costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto che può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. n. 33858 del 2019).

2.3. Nel caso di specie, la corte d’appello – dopo aver premesso che il richiedente aveva rinunciato alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, insistendo soltanto per il riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria – ha ritenuto, in esplicita adesione al giudizio espresso sul punto dal tribunale, che il racconto svolto dal richiedente in ordine alle ragioni che l’avevano indotto a lasciare il proprio Paese era “contraddittorio e inverosimile”, e che, dunque, lo stesso non fosse credibile, ed ha, pertanto, correttamente escluso, in conformità ai predetti indicatori normativi (tra cui quello, previsto dalla lett. c), secondo il quale i fatti narrati dal richiedente sono considerati “veritieri” solo se le dichiarazioni dello stesso siano ritenute, appunto, “coerenti e plausibili”), che lo stesso fosse soggettivamente credibile. Si tratta, per il resto, di un apprezzamento in fatto (del quale il tribunale ha esposto le ragioni in modo nient’affatto apparente o contraddittorio) che il ricorrente non ha specificamente censurato, com’e’ imposto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, con la precisa indicazione, ai sensi degli artt. 360 c.p.c., n. 5, art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, dei fatti, principali o secondari, che il giudice di merito, nell’accertamento svolto circa l’attendibilità della sua narrazione, avrebbe del tutto omesso di esaminare, ancorché dedotti nel corso del giudizio di merito e decisivi nel senso che la loro valutazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto diversa rispetto a quella affermata dalla decisione impugnata (escluso, com’e’ noto, ogni rilievo alla mera insufficienza della motivazione).

2.4. E l’inattendibilità del racconto del richiedente, così come (oramai incontestabilmente) accertata dai giudici di merito, costituisce, com’e’ noto, motivo sufficiente per negare tanto il riconoscimento dello status di rifugiato, quanto, per ciò che rileva nel caso in esame, la concessione della protezione sussidiaria dalla stessa invocata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), senza che sia a tal fine necessario procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità (nella specie neppure specificamente invocata né comunque accertata nel giudizio di merito) di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 33858 del 2019; Cass. n. 8367 del 2020; Cass. n. 11924 del 2020).

2.5. Quanto, invece, alla protezione sussidiaria prevista dal cit. D.Lgs. n. 251, art. 14, lett. c), questa Corte ha più volte affermato (cfr. le ordinanze n. 13449 del 2019, n. 13450 del 2019, n. 13451 del 2019, n. 13452 del 2019) che il giudice di merito, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ha il dovere di indicare la fonte in concreto utilizzata nonché il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. La decisione impugnata non soddisfa i suindicati requisiti. La corte d’appello, invero, ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria proposta dal richiedente ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e cioè per la sussistenza nel suo Paese d’origine di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona, sul rilievo che in Nigeria, come emerge dai “siti internazionali consultati”, non è ravvisabile, nella regione di provenienza dello stesso, un clima di tensione e di tensione tale da far presumere che vi sia in atto un conflitto armato interno o una situazione di violenza indiscriminata. In tema di protezione sussidiaria dello straniero, tuttavia, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al cit. D.Lgs. n. 251, art. 14, lett. c), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. n. 11312 del 2019 la quale ha cassato con rinvio la decisione di merito ritenendo che il mero riferimento a “fonti internazionali” non fosse sufficiente ad escludere che la situazione di rischio generalizzato e di conflitto riguardasse zone diverse dal distretto di provenienza del richiedente). Il giudice di merito, in effetti, nel corso del procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale, ha il dovere di procedere a tutti gli accertamenti ufficiosi finalizzati ad acclarare l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, avendo poi cura di indicare esattamente, nel provvedimento conclusivo, le fonti utilizzate e il loro aggiornamento nonché il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449 del 2019, in motiv.), e non può, dunque, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (Cass. n. 13897 del 2019; Cass. n. 9231 del 2020).

2.6. Nel caso qui in giudizio, come visto, la sentenza della corte territoriale, limitandosi al mero rilievo che in Nigeria, come emerge dai “siti internazionali consultati”, non è ravvisabile, nella regione di provenienza dello stesso, un clima di tensione e di tensione tale da far presumere che vi sia in atto un conflitto armato interno o una situazione di violenza indiscriminata, ha omesso, in sostanza, di svolgere qualsivoglia indagine circa la situazione politica, sociale e civile del Paese di origine del richiedente per cui, in definitiva, in conseguenza di tale deficit istruttorio, il giudizio formulato nella sentenza è del tutto sommario, non corroborato da fonti oggettive e attendibili e, viola, come tale, la norma prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

3. La sentenza impugnata, non rispettando tali principi, si espone, dunque, alle censure svolte dal ricorrente e dev’essere, pertanto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Roma la quale, in diversa composizione, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021

 

 

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