Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24497 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 05/10/2018, (ud. 09/05/2018, dep. 05/10/2018), n.24497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. L. – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo M – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14331/2011 R.G. proposto da:

CEDIS – CENTRO DIREZIONALE SENAGO S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Corrado

Limentani, con domicilio eletto in Roma, via Franco Becci, n. 14,

presso l’Avv. Laura Paternostro;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, n. 151/12/2010 depositata il 22 dicembre 2010.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 maggio 2018

dal Consigliere Dott. Pierpaolo Gori.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (in seguito, CTR), veniva rigettato l’appello proposto dalla CEDIS CENTRO DIREZIONALE SENAGO SRL (in seguito, la contribuente), contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (in seguito, CTP) n. 329/03/2009, a sua volta avente ad oggetto un avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEG e IRAP per l’anno di imposta 2005, oltre sanzioni ed interessi, emesso nei suoi confronti, con cui erano state contestate violazioni fiscali relative alla compravendita di immobili;

– Veniva quindi confermata la sentenza di primo grado, e l’accertamento dell’Agenzia con cui era stata contestata l’omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi scaturenti dalla dichiarazione di corrispettivi di vendite immobiliari inferiori al normale valore di mercato, come riportato nel bollettino dell’osservatorio immobiliare, e la conseguente dichiarazione infedele ai fini IVA;

– Avverso la sentenza della CTR propone ricorso la contribuente affidato a due motivi, cui l’Agenzia replica con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo, si censura l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3, in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, per aver la CTR ritenuto ratione temporis non applicabile la modifica normativa introdotta dalla L. n. 38 del 2009, il cui art. 24, in vigore dal 29.7.2009, ha fatto venir meno la possibilità per l’Amministrazione di fondare la rettifica delle dichiarazioni sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato per la cessione degli immobili e il relativo valore normale;

– Con il secondo motivo, si denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione con D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 14 e 54, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, comma 3 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, nel punto della sentenza in cui la CTR argomenta sulla portata e rilevanza del concetto di “valore normale” e della sua concatenazione con altri elementi probatori e con la denunciata antieconomicità delle iniziative imprenditoriali poste in essere dalla contribuente;

– I motivi, strettamente connessi e per tale ragione da esaminarsi congiuntamente, sono infondati, nei termini che seguono. E’ vero che questa Corte ha già affermato che “In tema di accertamento dei redditi d’impresa, in seguito alla sostituzione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, ad opera della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5, che, con effetto retroattivo, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione Europea, ha eliminato la presunzione legale relativa (introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 3, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006) di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi (così ripristinando il precedente quadro normativo in base al quale, in generale, l’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”), l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti” (Cass. 12 aprile 2017 n. 9474); dunque, è condivisibile il rilievo che la novella del 2009 in quanto espressione di un principio di diritto Eurounitario trova applicazione retroattiva anche nel caso di specie, ma la correzione di tale affermazione contenuta nella sentenza gravata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., non consente di accogliere il ricorso, in quanto la CTR non si è limitata a rigettare l’appello sulla base del solo scostamento del corrispettivo dichiarato con i valori OMI;

– La sentenza gravata ha infatti confermato la ripresa a tassazione incrociando la discrepanza tra il corrispettivo dichiarato e il valore normale determinabile sulla scorta dei dati OMI accertata nel processo verbale di constatazione, con ulteriori elementi di prova, di cui due esplicitati in motivazione, ossia il prezzo di compravendita di un appartamento similare stipulata l’anno precedente a quello cui si riveriscono le compravendite contestate e, soprattutto, l’antieconomicità dei prezzi praticati;

– Il denunciato sillogismo valori OMI – valore normale non si traduce dunque in un automatismo contrario al diritto dell’Unione e alla giurisprudenza di questa Corte, in quanto l’Amministrazione ha accertato maggiori ricavi di vendita degli immobili in relazione all’anno di imposta 2005, avvalendosi di presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge; infatti, lo scostamento rispetto ai valori OMI è stato valutato alla stregua di una presunzione semplice e l’utilizzo del valore normale è stato utilizzato quale criterio di quantificazione dei ricavi omessi a riscontro di una contrattazione sostanzialmente coeva di immobile con caratteristiche simili a quelli oggetto delle operazioni contestate, e di una valutazione di antieconomicità dell’attività edificatoria con rivendita al dettaglio, con riferimento ai prezzi di mercato praticati; non sussistono dunque ad un tempo i vizi motivazionali e la violazione di legge denunciati;

– Al rigetto del ricorso segue secondo soccombenza la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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