Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24496 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. I, 04/11/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 04/11/2020), n.24496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2411/2019 proposto da:

M.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Gilardoni,

domiciliato presso la Cancelleria della Corte;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI BRESCIA n. 4895/18, depositato il

25 novembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/9/2020 dal Consigliere Dott. PIERPAOLO GORI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto n. 4895, depositato in data 25.11.2018 nella controversia iscritta al RGN 343/2018, il Tribunale di Brescia rigettava il ricorso proposto da M.D., cittadino (OMISSIS), in impugnazione del provvedimento emesso dalla Commissione territoriale di Brescia con cui gli era stato negato il riconoscimento della protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia.

Avverso la decisione in data 26.12.2018 il richiedente ha notificato ricorso, affidato ad un motivo e il Ministero dell’Interno non ha svolto difese, restando intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

In via preliminare, il richiedente ha richiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, n. 3 septies, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2; art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il procedimento è definito con decreto non reclamabile entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso;

Non vi sono i presupposti per sollevare la prospettata questione di costituzionalità. Il Collegio osserva che il richiedente si lamenta del fatto che, con l’abolizione del secondo grado di merito nei giudizi di protezione internazionale, per effetto del D.Lgs. n. 25 del 2008, nuovo art. 35-bis, comma 13, il decreto del Tribunale di primo grado non è più reclamabile ed è possibile ricorrere solo per cassazione entro trenta giorni a decorrere dalla comunicazione del decreto da parte della cancelleria.

Va al proposito osservato che la Corte di Giustizia UE con la sentenza Samba Diouf (C-69/10) ha ritenuto che, con riferimento all’art. 39 della Direttiva 2005/85, all’effettività della tutela giurisdizionale non corrisponde un “diritto” ad un certo numero di gradi di giudizio. Inoltre, la Corte Costituzionale italiana, nell’ordinanza n. 190/2013, ha ribadito (cfr. anche Corte Cost. n. 107/2007) che “la garanzia del doppio grado di giudizio non gode, di per sè, di una copertura costituzionale, sicchè non appare fondato il dubbio (…) relativo ad una compressione del diritto di difesa conseguente al fatto che la pronuncia emessa in primo grado dalla Corte d’appello può essere impugnata solo con il ricorso per cassazione”. Infine, il termine di 30 giorni scelto dal legislatore, decorrente dalla conoscenza del provvedimento, non pare un termine irragionevole alla luce della natura della controversia. La questione prospettata dunque si appalesa manifestamente infondata.

Con un unico motivo il ricorrente censura – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, “con particolare riferimento al mancato riconoscimento dell’autonoma rilevanza giuridica, ai fini del rilascio del permesso umanitario, della condizione di estrema povertà del Paese di origine, poichè tale condizione compromette in modo radicale il “raggiungimento degli standard minimi per un’esistenza dignitosa” alla luce delle enunciazioni di cui alla sentenza della Corte di cassazione n. 4455/2018″. Il motivo è infondato. La sentenza da ultimo invocata, Cass. Sez. 1, n. 4455/2018, fa riferimento a quelle situazioni di vulnerabilità in precedenza negate dalla giurisprudenza della Corte più restrittiva, in particolare la salute, l’instabilità politico-sociale nel Paese di origine, la povertà e l’integrazione sociale. Alla stregua di questo insegnamento vanno valutate le doglianze del richiedente circa la mancata valutazione della documentazione prodotta in giudizio in merito alla frequenza di corsi e il tentativo di inserimento lavorativo in Italia attraverso un contratto a termine. Proprio l’orientamento più avanzato citato, ormai giurisprudenza consolidata della Corte, esclude che l’inserimento sociale possa di per sè rendere doveroso il rilascio del permesso umanitario, e pone come punto di partenza ineludibile per il riconoscimento del diritto l’effettiva valutazione comparativa della situazione oggettiva del Paese d’origine e soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce della peculiarità della vicenda personale (cfr. Sez. 6-1, n. 420/2012, Rv. 621178-01; Sez. 6-1, n. 359/2013; Sez. 6-1, n. 15756/2013).

E’ poi certo vero che la Corte ha spostato la verifica dell’esistenza di serie ragioni umanitarie o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali, dal piano strettamente individuale a quello più oggettivo della violazione di precetti normativi di rango costituzionale o internazionale, tuttavia ciò non equivale all’automatico riconoscimento della tutela umanitaria in ragione dell’accertata esistenza di detti obblighi ma, ove verificata la violazione dei diritti fondamentali ad essi sottesi, dà spazio, con comparazione da effettuarsi con giudizio prognostico, qui e nel Paese di origine, all’esame della condizione attuale del richiedente dovendosi valutare se “risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”. Ne consegue che il potere-dovere d’integrazione istruttoria del giudice, condotto non alla ricerca dei presupposti per l’invocata protezione, ma alla verifica delle allegazioni della parte, deve rivolgersi, in via peculiare, nell’accertamento delle condizioni del Paese d’origine, dovendosi appurare se il rimpatrio determini la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

Orbene, nel caso di specie, il ricorrente non ha adeguatamente circostanziato l’esistenza di condizioni di vulnerabilità personale o generale del Paese di origine, in particolare circa la povertà, limitandosi ad affermare l’esistenza di un’incolmabile sproporzione tra la condizione conseguita nel Paese ospitante e quella di provenienza. Al riguardo correttamente il Tribunale, sulla base di fonti internazionali attendibili (COI, IRIN) ha tenuto conto del quadro politico in Gambia che, se non è esente da criticità come in quasi tutti gli Stati africani, vede una fase nuova a seguito di cambio di regime politico. Sul piano personale inoltre, il Tribunale nel corpo della motivazione ha logicamente valorizzato il fatto che il richiedente è un giovane uomo con piena capacità lavorativa e può essere accolto nel Paese di origine dalla sua famiglia, in cui la moglie ha proseguito l’attività commerciale da lui svolta e in cui potrebbe reinserirsi al rientro. Tali elementi sono stati ritenuti prevalenti, nella valutazione comparativa della vulnerabilità cui è esposto nel Paese di accoglienza, secondo una motivazione immune da vizi logici.

In generale, il ricorso – a parte poche righe, soprattutto alle pagg. 2-3 in cui viene riassunto il fatto in modo estremamente sommario – si rivela essere un atto privo di radicamento nella fattispecie concreta, stereotipato nel riferimento ad astratte previsioni di legge senza allegazione e sostanziazione delle circostanze concrete ritenute processualmente rilevanti.

In conclusione, il ricorso va disatteso, e nessun provvedimento va adottato sulle spese, in assenza di costituzione del Ministero. Nessuna statuizione dev’essere adottata dalla Corte in conseguenza dell’eventuale ammissione al gratuito patrocinio (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 11677 del 16/06/2020, Rv. 657953 – 01).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza allo stato dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

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