Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24496 del 01/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 01/10/2019), n.24496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28388-2018 proposto da:

M.M.D., elettivamente domiciliato presso l’avvocato ENNIO

CERIO che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 457/2018 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 22/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere relatore Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

M.D., cittadino del Bangladesh, impugnò innanzi al Tribunale di Campobasso, il provvedimento della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento della protezione internazionale e dell’umanitaria, con ricorso che, con decreto emesso il 22.8.18, fu rigettato, osservando che: non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria, non ravvisandosi nel Bangladesh situazioni di violenza indiscriminata derivanti da conflitto armato interno, come confermato dall’ultimo rapporto di Amnesty International 20172018; non sussistevano neppur ei presupposti della protezione umanitaria, non risultando il ricorrente affetto da patologie di rilievo, ovvero specifici caratteri di vulnerabilità tali da far concludere che un rientro nel Paese d’origine lo avrebbe esposto a situazioni umanitarie di particolare complessità.

Il D. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Non si è costituito il Ministero dell’Interno.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con l’unico motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in ordine alla protezione sussidiaria ed umanitaria, per non aver il Tribunale attivato i poteri ufficiosi al fine di acquisire un’adeguata conoscenza della situazione socio-politica del Bangladesh.

Il motivo è inammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti inerenti all’esclusione dei presupposti della protezione sussidiaria e umanitaria; al riguardo, il Tribunale ha valutato la situazione socio-politica del Bangladesh sulla base dell’esame dell’ultimo rapporto di Amnesty International- 2017-2018-, e ha altresì escluso la situazione di vulnerabilità del ricorrente per l’insussistenza del pericolo della compromissione del nucleo minimo dei diritti fondamentali, in caso di rientro nel Paese di provenienza, essendo irrilevante lo svolgimento di lavori a tempo determinato e occasionali in Italia.

Nè il ricorrente ha indicato di avere allegato fatti diversi da quelli oggetto di esame del provvedimento impugnato.

Nulla per le spese, data la mancata costituzione del Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019

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