Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24495 del 21/11/2011
Cassazione civile sez. lav., 21/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24495
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 15497-2007 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, via DELLA Frezza 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
C.G., C.T.M., nella qualità di
eredi di M.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE
SANTE, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 140/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 14/03/2007, r.g.n. 163/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/10/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
udito l’Avvocato LUIGI CALIULO per delega RICCIO ALESSANDRO;
udito l’Avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per: in via principale
inammissibilità, in subordine rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9 gennaio 2006 il Tribunale dei Catania, in accoglimento della domanda proposta da C.G. e da C.T.M. nella qualità di eredi di M.L., ha dichiarato il diritto alla percezione della pensione dell’ex coniuge della M. dalla data del decesso di questi e non dalla notifica della sentenza del Tribunale che aveva statuito sulle quote del trattamento pensionistico di reversibilità spettante al coniuge divorziato ed al coniuge superstite. Con sentenza del 14 marzo 2007 la Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma di tale sentenza di primo grado, in parziale accoglimento dell’appello incidentale degli eredi C., ha condannato l’I.N.P.S. a corrispondere a detti eredi la rivalutazione monetaria dalle rispettive scadenze e sino al soddisfo, confermando, nel resto la sentenza di primo grado.
Per quanto rileva in questa sede la Corte territoriale ha considerato che il giudice di primo grado aveva condannato l’I.N.P.S. al pagamento degli interessi legali, ma non anche della rivalutazione monetaria dovuta.
Avverso tale sentenza della Corte d’Appello di Catania propone ricorso per cassazione l’I.N.P.S. articolato su unico motivo.
Resistono con controricorso gli eredi C. che hanno presentato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 e 1225 c.c. e art. 1282 c.c., comma 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6, e della L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
In particolare si deduce che gli interessi legali non possono decorrere dalla data di decorrenza della pensione stabilita al mese successivo al decesso del coniuge, in quanto l’I.N.P.S., in caso di concorrenza di coniuge divorziato e coniuge superstite, può liquidare la pensione solo all’esito della pronuncia giudiziale con la quale vengono determinate le quote di spettanza dei due coniugi, per cui solo dopo tale pronuncia si concluderebbe l’iter amministrativo da cui possono decorrere gli interessi legali in questione.
Il ricorso è inammissibile in quanto investe una questione sulla quale si è già formato il giudicato. Infatti la Corte territoriale, chiamata a pronunciarsi sull’appello incidentale con il quale si chiede la condanna dell’I.N.P.S. al pagamento della rivalutazione monetaria sul trattamento pensionistico spettante agli eredi C. in quanto gli interessi legali erano già stati riconosciuti con la sentenza di primo grado, ha esattamente limitato la propria pronuncia a detta rivalutazione monetaria osservando che il primo giudice aveva già condannato l’I.N.P.S. al pagamento degli interessi legali.
L’I.N.P.S. contesta con il proprio ricorso la decorrenza degli interessi, come confermato anche dal quesito di diritto formulato proprio con espresso riferimento agli interessi, questione sulla quale si è formato il giudicato in quanto, come esattamente affermato dalla Corte territoriale, sul punto si è pronunciato il giudice di primo grado con decisione che non è stata oggetto di appello.
Pertanto in questa sede non può evidentemente contestarsi la decorrenza degli accessori di legge conseguente alla decorrenza del trattamento pensionistico in questione, proprio perchè gli interessi legali, con la relativa decorrenza, hanno fatto oggetto di pronuncia non impugnata e conseguentemente passata in giudicato.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 25,00 oltre Euro 1.800,00 per onorari, oltre IVA e CPA. Da distrarsi in favore dell’avv. G. Sante Assennato.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011