Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24495 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 22/02/2017, dep.17/10/2017),  n. 24495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5569-2015 proposto da:

ITALMEDIA SRL, in persona del legale rappresentante A.U.

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMMBRE 3, presso lo

studio dell’avvocato PIERO NODARO che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli UFFICI

DELL’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentato e difeso dall’avvocato

DOMENICO ROSSI;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, e per l’UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI

ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 333/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. FALASCHI MILENA.

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

La Italmedia s.r.l. proponeva opposizione il 24 gennaio 2003, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, avverso l’ordinanza ingiuntiva del Prefetto di Roma n. 82 del 2002, notificata l’11-12 dicembre 2002, con la quale le veniva intimato il pagamento della somma di Euro 36.517,54 a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Comune di Roma per la rimozione degli impianti pubblicitari di sua proprietà, nonchè per la loro conseguente custodia, per violazione dell’art. 23 C.d.S., comma 13 quater in ordine alla quale il giudice adito, con sentenza n. 40762 del 2003, dichiarava la propria incompetenza per valore. Riassunta la causa avanti al giudice dichiarato competente, il Tribunale di Roma, con sentenza 17396 del 2008, dichiarava inammissibile l’opposizione per tardività.

La Italmedia s.r.l. interponeva appello avverso detta decisione, che era respinto dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 333 del 2014, di conferma della pronuncia di tardività dell’opposizione.

La Italmedia s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui ha replicato Roma Capitale con controricorso. Il Ministero dell’interno scaduti i termini per la costituzione ha depositato “atto di costituzione” al solo fine di prendere parte all’udienza di discussione.

La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., nel senso dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Il primo motivo di ricorso, con il quale è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, è manifestamente fondato, in quanto è pacifico che nella cartella in questione risulta effettivamente indicato il termine di giorni 60, invece che quello corretto di giorni 30, per proporre opposizione. In proposito occorre osservare che l’avvertimento che l’eventuale opposizione alla Cartella Esattoriale dovrà essere proposta all’autorità giudiziaria ordinaria con le modalità e nei termini previsti dalla legge soddisfa l’esigenza sancita nella disposizione di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4, in quanto appare idoneo a far conoscere al destinatario della cartella medesima i rimedi che egli può esperire e la procedura da seguire, tale essendo la finalità perseguita dalla citata disposizione della L. n. 241 del 1990.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte in tema di sanzioni amministrative l’erronea indicazione nell’ordinanza – ingiunzione o nella Cartella di pagamento di un termine per l’opposizione più lungo di quello fissato dalla legge impedisce il verificarsi di qualsiasi preclusione alla proposizione dell’opposizione stessa per mancato rispetto del termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22 (Cass. 25 maggio 1999 n. 5050; Cass. 6 marzo 2003 n. 3340; Cass. 6 novembre 2006 n. 23614; Cass. 17 dicembre 2010 n. 25550; Cass. 21 gennaio 2013 n. 1372; Cass. 27 novembre 2015 n. 24300).

Pertanto erroneamente la sentenza impugnata non si è attenuta a tale principio di diritto.

Nè può essere condivisa la considerazione di parte resistente, secondo la quale, alla luce della decisione di questa Corte n. 1372 del 21 gennaio 2013, sarebbe stato onere della società ricorrente dimostrare la decisività dell’errore, giacchè nella specie, si verte in una ipotesi non di omessa (come nella decisione menzionata), ma di inesatta indicazione del termine per proporre opposizione, con la conseguenza che la parte ingiunta è stata di certo tratta in errore dal contenuto dell’atto opposto.

Inoltre, non è possibile ravvisare una colpevole inerzia della società ricorrente, poichè il termine di 30 giorni era spirato il 10 gennaio 2003 e, quindi pochi giorni prima della proposizione del ricorso, avvenuta il 24 gennaio 2003, per quanto sopra esposto.

Il secondo motivo – con il quale viene denunciata l’omessa pronuncia sulla dedotta scusabilità dell’errore con rimessione in termini – è assorbito dall’accoglimento della prima censura.

In definitiva il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, perchè la esamini nel merito, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

PQM

 

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, a diversa sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-2^ Sezione Civile, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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