Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24494 del 30/10/2013
Civile Sent. Sez. 1 Num. 24494 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: DIDONE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso 21833-2009, proposto da:
LUPPI LUIGI (C.F. LPPLGU62T10G947T), in proprio e
nella qualità di amministratore unico della OLIT
S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAllA
Data pubblicazione: 30/10/2013
D’ARA COELI l (C/0 STUDIO LEGALE CARDIA), presso
l’avvocato ILARIA SCATENA, rappresentato e difeso
2013
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dall’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
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FALLIMENTO OLIIT S.P.A., in persona del Curatore
dott. VALTER BULLIO, elettivamente domiciliato in
• ROMA, VIALE MAZZINI 88, presso l’avvocato BARBERIS
GIORGIO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato TABELLINI CARLO, giusta procura in
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 1391/2008 della CORTE
D’APPELLO di TORINO, depositata il 07/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 02/10/2013 dal Consigliere
Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato BARBERIS
GIORGIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del primo motivo, assorbito il secondo.
calce al controricorso;
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Ritenuto in fatto e in diritto
1.- Con sentenza del 12.12.2007 – notificata il 12.3.2008
il Tribunale di Ivrea ha rigettato l’opposizione
proposta
da
Luigi
Luppi,
in
proprio
e
quale
amministratore della s.p.a. Olit, contro la sentenza
dichiarativa di fallimento della predetta società
(pronunciata il 19.10.2004 su istanza del P.M.) e la
Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata
(depositata il 7.10.2008) ; ha dichiarato inammissibile
l’appello proposto dal Luppi nella predetta qualità ,
perché presentato nelle forme del reclamo secondo il
nuovo testo dell’art. 18 1. fall. ) con ricorso tardivo
perché depositato 1’11.4.2008 e notificato il 3.5.2008.
Contro la sentenza di appello la società fallita e il
Luppi hanno proposto ricorso per cassazione affidato a
due motivi.
Resiste con controricorso la curatela fallimentare
intimata.
2.1.- Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti
denunciano violazione di norme di diritto.
Formulano, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile
ratione temporis, il seguente quesito:
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