Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24494 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13763-2007 proposto da:

NICCOLAI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II NR 18, presso lo studio dell’avvocato GREZ GIANMARCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PISILLO FABIO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CORRERA’

FABRIZIO, CALIULO LUIGI, SGROI ANTONINO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1583/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/12/2006 R.G.N. 2042/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. MAISANO Giulio;

udito l’Avvocato STEFANO GORI per delega FABIO PISILLO; udito

l’Avvocato LELIO MARITATO per delega CALIULO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15 dicembre 2006 la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena del 22 ottobre 2004 con la quale è stata dichiarata inammissibile l’opposizione proposta dalla Niccolai s.p.a. in liquidazione avverso due cartelle esattoriali notificatele il 14 ottobre 2000 ed il 29 novembre 2000 con le quali le era stato ingiunto il pagamento, rispettivamente, della somma di Euro 620.723,81 a titolo di contributi e sanzioni dovuti all’I.N.P.S. per il periodo 1998 – 1999, e della somma di Euro 151.471,49 a titolo di contributi e sanzioni dovuti all’I.N.P.S. per l’anno 1996. La Corte territoriale ha considerato che l’opposizione in questione è stata proposta oltre il termine di decadenza di 40 giorni di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 da considerarsi termine sostanziale e, quindi, non di natura meramente processuale con possibilità di essere ritenuto ordinatorio; pertanto a nulla rileva la circostanza per cui il condono richiesto dalla società è intervenuto solo nel 2002 quando il termine decadenziale in questione era abbondantemente maturato, in quanto il credito dell’I.N.P.S. era ormai certo liquido ed esigibile ed era stato già azionato con la cartella esattoriale in questione. Pertanto il fatto nuovo costituito dal condono, avrebbe potuto consentire alla società di proporre una domanda nuova intesa ad ottenere l’adesione al condono stesso, ma non di chiedere uno sgravio riferito alle cartelle attestanti il credito definitivo dell’I.N.P.S. Nel merito la Corte d’Appello fiorentina ha pure considerato che comunque il condono richiesto di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 89, non si applica ai debiti contributivi, trattandosi di concordato fiscale riferito ai debiti di natura tributaria o, comunque, ai crediti dello Stato ai quali non possono assimilarsi quelli contributivi nei confronti di istituti previdenziali.

La Niccolai s.p.a. in liquidazione propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su quattro motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare si deduce che la Corte d’Appello avrebbe violato il principio della corrispondenza fra richiesto e pronunciato essendosi limitata a considerare la domanda di sgravio senza esaminare la domanda relativa alla dichiarazione di legittima adesione al condono previdenziale.

Con secondo motivo si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. In particolare si assume che non sarebbe stato motivato il rigetto dell’accertamento positivo del diritto di usufruire del condono, e ci si sarebbe limitati a considerare l’accertamento negativo relativo allo sgravio delle cartelle esattoriali opposte.

Con terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 12 e della L. n. 21 del 2003, art. 1 ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare si contesta l’affermazione secondo cui il condono di cui all’art. 12 citato sarebbe applicabile ai soli ruoli di natura fiscale, in quanto la dizione volutamente generica adottata dal legislatore nel descrivere il condono in questione imporrebbe di includervi anche i debiti di natura previdenziale.

Con il quarto motivo si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 con riferimento all’applicabilità della L. n. 289 del 2002, art. 12 limitata ai crediti dello Stato.

La ricorrente eccepisce l’inammissibilità del controricorso dell’I.N.P.S. in quanto la procura ad litem presente in calce alla copia a lei notificata non è sottoscritta in originale ed è priva di data. L’eccezione è infondata in quanto in atti esiste l’originale del controricorso con in calce la procura ad litem regolarmente sottoscritta con firma autenticata. La materiale mancata indicazione della data è irrilevante in quanto fa fede la data del deposito regolarmente apposta dalla cancelleria.

Riguardo al primo motivo di ricorso deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di inammissibilità dello stesso sollevata dall’I.N.P.S. per essere stata fatta valere la violazione dell’ari. 112 cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 anzichè ai sensi del n. 4 del medesimo articolo. L’eccezione non è fondata in quanto ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la esatta indicazione delle disposizioni di legge delle quali viene lamentata l’inosservanza, nè la corretta menzione dell’ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purchè si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia. Ne consegue che è ammissibile il ricorso per cassazione che lamenti l’omessa pronuncia da parte del giudice del merito ai sensi dell’art. 112 c.p.c., ancorchè la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), anzichè sotto il profilo dell'”error in procedendo” (in relazione al numero 4 del citato art. 360) (Cass. 24 marzo 2006 n. 6671). Il motivo è comunque infondato in quanto non conferente con la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto inammissibile le opposizioni perchè proposte oltre il termine di 40 giorni dalla notifica previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24. Esattamente la Corte d’Appello di Firenze ha ritenuto preliminare l’ammissibilità delle opposizioni rispetto alle ragioni di merito costituite dall’eventuale adesione al concordato. Osserva al riguardo il Collegio che la decisione sulle questioni pregiudiziale è comunque una decisione che definisce l’intera materia del contendere, pur senza affrontare la questione di merito che resta assorbita.

Gli ulteriori motivi di ricorso che hanno ad oggetto la questione relativa all’applicabilità del condono richiesto dalla società ricorrente, restano assorbiti proprio in virtù di quanto detto, secondo cui la decisione su una questione preliminare, quale quella relativa alla tempestività dell’opposizione, preclude il successivo esame del merito.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.


P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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