Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24494 del 01/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 01/10/2019), n.24494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24834-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCA ZUPPELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G.15285/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 21/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere relatore Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

C.A., cittadino del Gambia, impugnò, innanzi al Tribunale di Brescia, il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale; il Tribunale, con decreto emesso il 30.7.18, rigettò il ricorso, osservando che: pur non avendo motivo di dubitare della veridicità dei fatti narrati dal ricorrente, non sussisteva alcun elemento atto a sostenere la domanda, non essendo stato allegato alcun elemento astrattamente riconducibile allo status di rifugiato, o ai presupposti della protezione sussidiaria; il racconto del ricorrente, invece, non era attendibile in ordine agli eventi occorsi ai suoi familiari dopo la partenza dal Gambia; non era stato allegato, ai fini della protezione sussidiaria, il concreto rischio per la vita o l’incolumità personale nel caso di rimpatrio; dai rapporti acquisiti non era emerso che in Gambia vi fosse una situazione di generalizzata violenza; che non era stato allegato alcun fattore espressivo di soggettiva vulnerabilità.

Il primo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, e dell’art. 5 T.U.I., comma 6, per non aver il Tribunale esaminato la documentazione prodotta dal ricorrente e per non aver attivato i poteri ufficiosi al fine di acquisire un’adeguata conoscenza della situazione socio-politica della Nigeria.

Con il secondo è dedotta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’esame delle dichiarazioni del ricorrente.

Il primo motivo è inammissibile in quanto diretto al riesame del giudizio di esclusione dei presupposti della protezione internazionale e umanitaria, fondato sulla valutazione di non credibilità del racconto reso dal ricorrente innanzi alla Commissione territoriale.

Al riguardo, è applicabile il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui nel giudizio relativo alla protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass., n. 16925/18).

Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato l’inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente in ordine alla condotta propria e dei genitori, escludendo i presupposti dello status di rifugiato, mentre ha rilevato la mancata allegazione di fatti espressivi dello stesso diritto alla protezione sussidiaria ed umanitaria.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto il Tribunale ha motivato chiaramente circa l’insussistenza dei presupposti delle forme di protezione internazionale e del permesso umanitario, mentre il vizio di insufficienza o contraddittorietà della motivazione non è declinabile alla luce della formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis.

Nulla per le spese, data la mancata costituzione del Ministero.

Il ricorrente risulta ammessa al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019

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