Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24493 del 17/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 22/02/2017, dep.17/10/2017),  n. 24493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO MAURO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5406-2015 proposto da:

TARANTO SPORT GIOCHI SCOMMESSE SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato AMEDEO BILOTTO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO

GIANGREGORIO;

– ricorrente –

contro

D.C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. RG. 865/2014 della CORPI, D’APPELLO di

CAGLIARI, depositata l’11/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Nel giudizio di primo grado, svolto dinanzi al Tribunale di Bari, conseguente alla opposizione da parte della Taranto Sport Giochi Scommesse s.r.l. a precetto intimato dall’Avv. D.C.M. sulla base di decreto ingiuntivo, con sentenza n. 1278 del 2014, veniva respinta l’opposizione.

Avverso la menzionata sentenza interponeva appello la Taranto Sport Giochi Scommesse s.r.l. e la Corte di appello di Bari, con ordinanza n. 865 del 2014, ne dichiarava l’inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c..

La società originaria opponente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del corte territoriale, sulla base di due motivi.

L’ intimato ha resistito con controricorso.

La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Nel controricorso, preliminarmente, viene eccepita la inammissibilità del ricorso per tardività.

Occorre premettere che in caso di declaratoria di inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado – decorrente, a norma del successivo art. 348 ter c.p.c., dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame – si identifica in quello “breve” di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, dovendo intendersi il riferimento all’applicazione dell’art. 327 c.p.c. “in quanto compatibile” (contenuto nel medesimo art. 348 ter c.p.c.) limitato ai casi in cui tale comunicazione (o notificazione) sia mancata (in termini Cass. n. 25115/2015).

Ciò posto, l’ordinanza della Corte di appello di Bari, è stata comunicata, per via telematica, al procuratore della Taranto Sport Giochi Scommesse s.r.l., l’Avv. d.C.M., l’11 novembre 2014, mentre il ricorso è stato notificato solo il 31/1/2015 ben oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto dall’art. 348 ter c.p.c..

L’eccezione appare fondata.

In definitiva, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per tardività.

Il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA