Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24493 del 01/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 01/10/2019), n.24493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24579-2018 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato presso gli avvocati TIZIANA

ARESI e MASSIMO CARLO SEREGNI i quali lo rappres. e difendono, con

procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3281/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere relatore Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

M.D. propose ricorso, innanzi al Tribunale di Milano, avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della domanda di protezione internazionale e, in subordine, del permesso umanitario. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 28.6.17, respinse il ricorso.

Avverso tale pronuncia il M. propose appello, che fu rigettato dalla Corte territoriale con sentenza emessa il 5.7.18, osservando che: non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria in quanto dai vari rapporti acquisiti non emergeva una situazione di conflitto armato generalizzato nella zona della Nigeria di provenienza del ricorrente; non ricorreva la situazione di vulnerabilità individuale apprezzabile ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo a ciò sufficiente il richiamo del timore di essere discriminato per le pratiche omosessuali raccontate, ovvero delle inadeguate condizioni di vita connesse al rimpatrio, considerato altresì la mancata prova di uno stabile inserimento del ricorrente nel tessuto sociale del Paese ospitante.

Il M. ricorre in cassazione formulando due motivi.

Non si è costituito il Ministero dell’Interno.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo del ricorso è denunziata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non avendo la Corte d’appello attivato i poteri istruttori d’ufficio per verificare la credibilità del racconto reso dal ricorrente innanzi alla Commissione territoriale.

Con il secondo motivo è denunziata violazione del D.Lgs. n. 205 del 2008, art. 8, per non aver la Corte d’appello acquisito informazioni aggiornate sulla situazione generale in cui versava la Nigeria.

I due motivi, esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi, sono manifestamente inammissibili. Essi, invero, sono diretti al riesame dei fatti riguardo alla valutazione della Corte d’appello circa la veridicità o la verosimiglianza del racconto reso dal ricorrente innanzi alla Commissione territoriale di Brescia.

Al riguardo, secondo l’orientamento di questa Corte, in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass., n. 16925/18).

Inoltre, la Corte territoriale ha esaminato la situazione sociopolitica generale della Nigeria sulla base di qualificati report di pubblico accesso il cui contenuto non è stato specificamente

contestato dal ricorrente, che si è limitato a generici riferimenti ad orientamenti della giurisprudenza di merito.

Peraltro, nel ricorso è fatto riferimento ad un fatto nuovo, mai dedotto, quale il pericolo di essere perseguitato da membri di un culto (non meglio precisato) nel caso di ritorno in Nigeria. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019

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