Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24492 del 30/11/2016

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, (ud. 21/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22711-2015 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

32, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE BERTONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FINIZIO DI TOMMASO giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. n. (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERI, emesso

l’11/03/2015 e depositato il 19/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE:

udito l’Avvocato Finizio Di Tommaso, per il ricorrente, che si

riporta al ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con decreto in data 19 marzo 2015, il Tribunale di S. Maria C. V. ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fall. (OMISSIS) SpA, proposta dall’avv. R.A., per l’ammissione del suo credito a titolo di attività difensiva per contro della procedura nella causa, avente ad oggetto la richiesta di ammissione al passivo fallimentare della soc. Equitalia Polis SpA, per l’importo di Euro 1.708.971,81.

Secondo il giudice circondariale, per quello che qui ancora interessa, all’opponente andavano liquidate competenze solo per le fasi necessarie dell’attività svolta ed ai valori minimi, con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, per un importo di Euro 4.500,00, ben lontano non solo da quello posto a carico del concessionario soccombente ma anche di quanto riconosciuto dal GD.

Avverso il decreto del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. R., con atto notificato il 18 settembre 2015, sulla base di un unico motivo, con cui denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge (D.M. n. 140 del 2012).

La curatela non ha svolto difese.

Il ricorso appare manifestamente fondato, giacchè, una volta che il Tribunale abbia riconosciuto l’attività svolta dal legale della procedura (con l’esistenza di almeno tre “fasi necessarie”), il valore della controversia (in Euro 1.708.971,81, ossia oltre lo scaglione massimo stabilito), il D.M. applicabile (in quello n. 140 del 2012), non si giustifica l’entità di quanto liquidato, che appare lesivo sia dei minimi stabiliti sia del canone del decoro della professione. Infatti, in relazione al D.M. n. 140 del 2012, questa Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto che appaiono violati nel caso di specie:

a) “La facoltà, riconosciuta al giudice dal D.M. n. 140 del 2012, art. 9 (applicabile “ratione temporis”), di ridurre fino alla metà il compenso del difensore per l’opera prestata nelle controversie “ex lege” n. 89 del 2001, incontra un limite nell’art. 2233 c.c., comma 2, che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.” (Sez. 6 – 2, Sentenza n. 25804 del 2015);

b) “In tema di spese processuali, in applicazione del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41 i compensi dei professionisti, quando sono riferiti a più fasi del giudizio,devono essere liquidati distinguendo ciascuna fase di esso, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle.” (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 6306 del 2016).

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5, apparendo il ricorso manifestamente fondato.”.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche; che, perciò, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto con la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di S. Maria C. V. che, in diversa composizione, nel decidere nuovamente della causa si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

PQM

La Corte,

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 1 della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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