Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24492 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29095-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5963/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/10/2006 R.G.N. 9512/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. NOBILE Vittorio;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario che ha concluso per l’inammissibilità per cessata

materia del contendere.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 16-1-2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi rigettava la domanda proposta da S.P. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti per il periodo 8-10-2002/31-12-2002, con le pronunce consequenziali.

Il S. proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La società appellata si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 9-11-2006, in parziale accoglimento dell’appello, dichiarava priva di effetti l’apposizione del termine al contratto concluso l’8-l0-2002, con la conseguente esistenza di un rapporto a tempo indeterminato dalla stessa data e condannava la società Poste Italiane a riammettere in servizio l’appellante ed a pagargli le retribuzioni spettanti dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio fino alla pronuncia, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al soddisfo.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con cinque motivi.

Il S. è rimasto intimato.

Da ultimo è stata depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 26-2-2009.

Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U, 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).

Infine, non deve provvedersi sulla spese non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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