Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24492 del 17/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 22/02/2017, dep.17/10/2017), n. 24492
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO MAURO – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5359-2015 proposto da:
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA GIUSEPPE
MAZZINI, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BORRONI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA COLA DI
RIENZO, 69, presso lo studio dell’avvocato PIETRO MINICUCI,
rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO GIUSEPPE TERRANOVA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 871/2013 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata
il 26/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.
Fatto
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Nel giudizio di primo grado, svolto dinanzi al Tribunale di Perugia, conseguente alla proposizione da parte di G.G. di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni professionali, con sentenza n. 871 del 2013 veniva respinta la domanda di annullamento dell’ingiunzione, ritenendo provato il credito preteso.
Avverso la menzionata sentenza interponeva appello G.G. e la Corte di Appello di Perugia, con ordinanza, ne dichiarava l’inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c..
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale, sulla base di quattro motivi.
L’intimato ha resistito con controricorso.
La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Nel controricorso, preliminarmente, viene eccepita la inammissibilità del ricorso per tardività.
Premesso che in caso di declaratoria di inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado – decorrente, a norma del successivo art. 348 ter c.p.c., dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravarne – si identifica in quello “breve” di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, dovendo intendersi il riferimento all’applicazione dell’art. 327 c.p.c. “in quanto compatibile” (contenuto nel medesimo art. 348 ter c.p.c.), come limitato ai casi in cui tale comunicazione (o notificazione) sia mancata (in termini Cass. n. 25115/2015).
Ciò posto, l’ordinanza della Corte di appello di Perugia, è stata comunicata, per via telematica, al procuratore di G.G., l’Avv.to S.U. (v. intestazione ordinanza) il 16 luglio 2014 mentre quest’ ultimo ha notificato il ricorso il 24/2/2015 e dunque ben oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto dall’art. 348 ter c.p.c..
L’eccezione appare fondata.
In definitiva, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per tardività.
Il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 22 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017